⦿ Ultim'ora

Bocciata l’ordinanza migranti, per il Tar “La competenza in materia è dello Stato”. Musumeci: “Era già tutto scritto”


Il Tar boccia l’ordinanza sui migranti del Presidente  Musumeci, ma la sentenza ha diverse sfaccettature

Il Tribunale amministrativo regionale ha di fatto bocciato l’ordinanza del presidente della Regione Nello Musumeci che imponeva la chiusura di tutti i centri di accoglienza per migranti e chiudeva i porti della Sicilia, ma senza accogliere il ricorso del governo Conte. Secondo i giudici infatti l’ordinanza del governatore siciliano non è più in vigore: “Il provvedimento impugnato dallo Stato – si legge nella sentenza – ha cessato di produrre effetti in data 11 settembre 2020, in quanto, in base all’art. 3 della gravata ordinanza regionale, la stessa era valida dal 23 agosto 2020 e fino al 10 settembre 2020 compreso: poiché il provvedimento ha cessato di produrre effetti, nessuna utilità potrebbero ricavarne le parti dall’annullamento o, più correttamente, dalla declaratoria di illegittimità dell’atto stesso”.

Nello Musumeci appresa la notizia ha immediatamente replicato: “Era già tutto scritto. Solo chi non conosce il rito amministrativo poteva attendersi una pronuncia diversa dal decreto monocratico. O qualcuno pensava che il collegio del Tar avrebbe smentito il suo presidente? I siciliani sanno bene che senza la mia azione, Roma non si sarebbe mai svegliata sul tema migranti. E lo dicono i fatti: tutti i provvedimenti adottati dal governo centrale sono successivi. I fatti, per fortuna, parlano più delle ideologie. E i fatti dicono con chiarezza che in Sicilia gli hotspot continuano ad essere fuori legge e non adeguati alle norme Covid. Roma rivendica competenze? Le eserciti davvero, oppure lasci fare alla Regione”.

Nonostante non sia stato accolto il ricorso di Roma, i giudici del Tar, entrano comunque nel merito dell’ordinanza, definendola non legittima: “Seppure l’art. 1 del decreto legislativo 286/1998 riconosca la possibilità di interventi legislativi delle Regioni con riguardo al fenomeno migratorio, tali interventi non possono riguardare aspetti che attengono alle politiche di programmazione dei flussi di ingresso e di soggiorno nel territorio nazionale: il potere di disciplinare l’immigrazione rappresenta un profilo essenziale della sovranità dello Stato, in quanto espressione del controllo del territorio; potere, al quale si correla il controllo giuridico dell’immigrazione di esclusiva competenza dello Stato a presidio di valori di rango costituzionale e, inoltre, per l’adempimento di obblighi internazionali”.

Il Collegio dei giudici poi aggiunge: “Pur sussistendo in astratto il potere del Presidente della Regione in ambito sanitario – avuto riguardo a quanto disposto sia dall’art. 32 della l. n. 833/1978, sia dall’art. 3 del d.l. n. 19/2020 – tale potere deve essere esercitato, in concreto, entro i limiti imposti dalla disciplina statale emergenziale e in coerenza con le attribuzioni delle regioni derivanti dalle norme costituzionali; oltre che nel rispetto del principio di leale collaborazione. Per contro, nella fattispecie in esame il potere extra ordinem astrattamente rientrante nelle competenze regionali in materia sanitaria, così come è stato concretamente esercitato con l’art. 1 della gravata ordinanza: – ha inciso direttamente sulla gestione dei flussi migratori, finendo sostanzialmente per disciplinare gli hotspot e i centri di accoglienza in sovrapposizione alla competenza statale, di natura esclusiva nel campo del controllo dell’ingresso e del soggiorno degli stranieri sul territorio nazionale (v. anche art. 14 del d. lgs. n. 286/1998); – ha esorbitato dai limiti correlati alla natura di ente territoriale esponenziale degli interessi della sottostante collettività (quali desumibili, altresì, dal richiamato art. 32 della l. n. 833/1978, che al comma 3 dispone che “Nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale … ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione ….”), in quanto il provvedimento era destinato a produrre effetti sul territorio di altre regioni, verso le quali il flusso migratorio avrebbe dovuto essere spostato una volta attuati i trasferimenti; incidendo, in ultima analisi, oltre che sull’intero territorio nazionale, anche sulla libertà di circolazione fra le Regioni, materia sottratta alla competenza della singola Regione, la quale può esercitare il potere solo nel proprio territorio in quanto elemento costitutivo”.