⦿ Ultim'ora

Bollette conguaglio Ati Agrigento. Avv. Scaduto: “Delibera gravemente illegittima, va annullata”

Il presidente Del Centro Studi De Gasperi di Sciacca avverte che la delibera in forza della quale sono state spedite le bollette di conguaglio ai cittadini è gravemente illegittima per due motivi: la deliberazione non è avvenuta col numero sufficiente di Comuni a favore nella votazione e che l’Ati non ha autorità per disporre adeguamenti retroattivi

Il Centro Studi De Gasperi di Sciacca presieduto dall’Avv. Stefano Scaduto oggi ha inviato istanza tramite PEC, chiedendo al Presidente dell’Ati Francesca Valenti di provvedere con urgenza alla convocazione dell’Assemblea Territoriale Idrica di Agrigento per provvedere all’immediato annullamento della delibera – la N.3 dell’8 giugno 2020 – dell’ATI riguardo l’adeguamento tariffario retroattivo che ha generato i conguagli in bolletta arrivati in questi giorni ai cittadini-utenti dell’Agrigentino.

La richiesta di Scaduto arriva sulla base di alcune considerazioni:

“1) Violazione dell’art. 9, comma 6° dello Statuto dell’Ati idrica e dell’art. 3 lettera c) della legge regionale n. 19 dell’11 agosto 2015- Disciplina in materia di risorse idriche-. Infatti, la delibera n. 3/2020, avendo per oggetto l’adeguamento retroattivo delle tariffe del servizio idrico integrato, è una delibera per la cui approvazione, per il combinato disposto dell’art. 9, comma 6° dello Statuto dell’Ati e dell’art. 3 lettera c) della legge regionale n. 19 dell’11 agosto 2015, era necessario il voto favorevole dei Comuni che rappresentino la maggioranza delle quote di rappresentanza e la maggioranza numerica dei comuni aventi diritto al voto.

In concreto, poiché l’Ati idrica di Agrigento è composta da 43 Comuni, aventi un numero complessivo di 69 quote di rappresentanza, la delibera n. 3/2020 avente per oggetto l’adeguamento retroattivo delle tariffe poteva essere approvata solo con il consenso di almeno 22 Comuni aventi un numero di almeno 35 quote complessive a favore. Invece la suddetta delibera è stata approvata con il voto favorevole di appena 17 Comuni su 43 e di 32 quote a favore contro il minimo di 35 necessari. Pertanto la delibera dell’ATI n 3/2020 è illegittima e va subito annullata, non solo per la violazione del principio democratico (solo un numero di Comuni al di sotto della metà dei Comuni facenti parte dell’ATI e rappresentativi di una popolazione inferiore alla metà dell’intera ATI ha deliberato questo adeguamento retroattivo delle Tariffe) ma per il motivo di illegittimità evidenziato di invalido inizio dell’assemblea e di invalida approvazione, stante la mancanza delle maggioranze necessarie, sia di quella per quote che di quella relativa al numero complessivo dei Comuni facenti parte dell’ATI.

2) Violazione del principio di irretroattività dei corrispettivi tariffari in materia di servizio idrico integrato. Il principio di irretroattività dei corrispettivi tariffari anche con specifico riferimento alle tariffe del servizio idrico, è un principio ormai consolidato in giurisprudenza, quale espressione dell’esigenza di garantire la certezza dei rapporti giuridici, oltreché del principio di legalità.

A tal proposito, si evidenzia, solo per citare una delle sentenze in materia, che il Consiglio di Stato, sez. VI, decisione 09/09/2008 n° 4301) si è espresso in merito alla illegittimità degli aumenti retroattivi applicati alla tariffa idrica. In particolare, per la giurisprudenza amministrativa “E’ perciò corretto raccordare l’obbligo di contribuzione per utilizzo delle risorse idriche a partire dalla data di pubblicazione della delibera sul nuovo regime tariffario, restando esclusa la possibilità di riferirsi a qualunque periodo precedente”.

Ulteriore limite alla retroattività delle tariffe idriche discende dalla regola di irretroattività delle leggi dettata dall’art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale. Detta regola può ricevere deroga per effetto di una disposizione di legge pari ordinata e non in sede di esercizio del potere regolamentare che è fonte normativa gerarchicamente subordinata. Pertanto, solo in presenza di una norma di legge che a ciò abiliti gli atti e regolamenti amministrativi possono avere efficacia retroattiva.

In concreto, né la legge regionale sulla disciplina delle risorse idriche n. 19/2015 né il decreto legislativo n. 152/2006, legge nazionale in materia, né altra legge prevedono la possibilità per l’Autorità d’ambito idrico di disporre adeguamenti retroattivi della tariffa del servizio idrico, e percompletezza neppure l’Autorità di regolazione per Energia, Reti ed Ambiente (ARERA) ha previsto nella sua deliberazione n. 665/201/R/IDR, o in altri suoi provvedimenti l’obbligo delle Ati di adeguare le tariffe rispetto ad annualità precedenti rispetto all’anno di adozione del provvedimento tariffario.

Quindi la delibera dell’Ati n, 3 dell’8 giugno 2020 presenta diversi profili di illegittimità, con danno a tutti gli utenti del servizio idrico di tutti i Comuni facenti parte del Libero Consorzio di Agrigento, e pertanto se ne chiede l’immediato annullamento e comunque l’annullamento entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione dell’ istanza inviata e regolarmente ricevuta via Pec oggi.

In conclusione, – spiega inoltre l’Avvocato Scaduto – si evidenzia che le notizie su una presunta sospensione di tali conguagli tariffari sono al momento espressione di una presunta volontà politica che non si è tradotta in alcun atto concreto, ma noi diciamo a tal proposito una cosa molto chiara: LA SOSPENSIONE DEI CONGUAGLI TARIFFARI, CHE FINORA NON è STATA COMUNQUE DISPOSTA MA SOLO PROMESSA, NON BASTA. A FRONTE DI UNA DELIBERA GRAVEMENTE ILLEGITTIMA, OCCORRE L’IMMEDIATO ANNUALLAMENTO”.