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Casi Astrazeneca: “ 7000 disdette di vaccinazioni”. Tribunale Messina: “Chi rifiuta non può essere sospeso dal lavoro”


In Sicilia, dopo i tre decessi sospetti a seguito della somministrazione del vaccino Astrazeneca e il ritiro del relativo lotto, 7mila persone hanno cancellato le prenotazioni per vaccinarsi e il Tribunale di Messina ha sentenziato che chi rifiuta di vaccinarsi “Non può essere sospeso dal lavoro”

Sembra il cane che si morde la coda: le vaccinazioni sono indispensabili per porre fine alla pandemia, ma i fatti degli ultimi giorni hanno indotto paure negli utenti e le 7000 cancellazioni delle prenotazioni potrebbero essere solo la parte visibile del problema.

Proprio ieri l’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza, intervenendo alla inaugurazione dell’hub vaccinale di Caltanissetta dove sono state attivate 24 postazioni, visibilmente preoccupato, ha fatto un accorato appello: “Non possiamo permetterci in questa fase di fare passare il messaggio sbagliato che il vaccino possa determinare una condizione di criticità”.

L’assessore poi ha aggiunto: “Proprio perché non c’è alcuna evidenza scientifica che vada in questa direzione mentre c’è un assoluto bisogno di proseguire in maniera rapida nella campagna perché solo grazie alla vaccinazione si può tornare alla normalità”.

Quello che è accaduto ieri – ha concluso Razza – ha determinato una comprensibile preoccupazione, tanto da indurre settemila siciliani a cancellare la loro prenotazione. Però ogni dato va letto anche nel suo inverso. A fronte di 7mila cancellazioni ci sono state 117mila conferme, il segnale che i cittadini credono nella campagna di vaccinazione”.

Il rifiuto di molti utenti a non vaccinarsi, preoccupa Razza anche a fronte di una sentenzadel Tribunale  del Lavoro di Messina, (che di fatto ha invalidato un ordinanza dello stesso assessore alla Salute) a cui si è rivolta un’infermiera che aveva rifiutato di vaccinarsi: il giudice che si è occupato della vicenda le ha dato ragione sentenziando che chi rifiuta di vaccinarsi “Non può essere sospeso dal lavoro” e nella sentenza – come per legge – ne spiega i motivi.

L’infermiera, iscritta al sindacato Nursind, aveva presentato un ricorso contro il decreto dell’assessore regionale alla Sanità che prevede l’obbligo della vaccinazione antinfluenzale per tutti i medici e per tutti gli operatori del mondo sanitario in Sicilia. Il Nursind aveva contestato che un atto amministrativo quale quello della Regione Siciliana potesse prevalere rispetto al principio “di autodeterminazione del cittadino e del lavoratore”, nonché “il diritto al lavoro” che, secondo il sindacato, sarebbe stato minacciato dall’ipotesi di “sospensione temporanea del lavoro di quanti non si volessero sottoporre al vaccino”.

La vicenda acquisisce ancor maggior rilievo per i riflessi che potrà avere nell’ambito del personale sanitario nella fondamentale vaccinazione contro la pandemia di Covid-19.

L’assessorato regionale alla Salute, in occasione della campagna di vaccinazione antinfluenzale 2020/2021 e in concomitanza con la pandemia scatenata dal coronavirus Sars-CoV-2, aveva introdotto “l’obbligo della vaccinazione antinfluenzale” per i medici, il personale sanitario, quello sociosanitario di assistenza e gli operatori di servizio di strutture di assistenza, anche se volontario.

La mancata vaccinazione, non giustificabile da ragioni di tipo medico, comporta l’inidoneità temporanea, per tutto il periodo della campagna, allo svolgimento della mansione lavorativa”, aveva stabilito.

L’assessorato alla Salute aveva sottolineato nella sua posizione difensiva contro la ricorrente che la disposizione sul vaccino è “una vera e propria misura di civiltà che la Regione, secondo il dettato di cui all’articolo 32 della Costituzione, per motivi di equità e di universalità aveva inteso offrire gratuitamente alla collettività, nell’evidente intento di salvaguardare la salute pubblica e di ridurre le conseguenze della pandemia”.

Il giudice del Lavoro ha invece affermato nel suo provvedimento che “la normativa volta a contrastare la diffusione del Covid 19 non ha introdotto un obbligo vaccinale per il personale sanitario, il cui mancato assolvimento determina inidoneità al lavoro”. Ed ha aggiunto, citando una sentenza del Tar del Lazio, che l’introduzione dell’obbligo del vaccino non appare rientrare nella competenza regionale.