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Cassazione su migranti un Albania: “La valutazione dei Paesi sicuri spetta ai ministri”

 “Il giudice della convalida, garante, nell’esame del singolo caso, dell’effettività del diritto fondamentale alla libertà personale, non si sostituisce nella valutazione che spetta, in generale, soltanto al Ministro degli affari esteri e agli altri Ministri che intervengono in sede di concerto”

E’ quanto scrivono i giudici della prima sezione Civile della Cassazione in una “ordinanza  interlocutoria” in merito ai ricorsi presentati dal governo contro le prime mancate convalide del trattenimento di migranti in Albania emesse dalla sezione immigrazione del tribunale di Roma il 18 ottobre scorso sulla definizione di paesi sicuri.

La Cassazione, aggiunge: “Al dialogo tra giurisdizioni la Corte di Cassazione partecipa offrendo, nello spirito di leale cooperazione – si legge nell’atto di 35 pagine – la propria ipotesi di lavoro, senza tuttavia tradurla né in decisione del ricorso né in principio di diritto suscettibile di orientare le future applicazioni” e “rinvia la causa a nuovo ruolo, in attesa della decisione della Corte di giustizia” dell’Unione Europea. 

Infine Nessuna norma del decreto-legge e della legge di conversione, sopravvenuta al decreto di non-convalida del trattenimento, neppure quella che ha elevato a norma primaria la lista dei paesi sicuri, è suscettibile di essere applicata retroattivamente. Pertanto, la legittimità del provvedimento con cui il Questore ha disposto il trattenimento deve essere vagliata in base al quadro normativo vigente a tale data” si legge ancora nell’ordinanza.