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Comitato Trasparenza Rifiuti. Ricorso Piano ARO: “Depositata l’istanza di fissazione udienza al Tar”


“Il fatto che ora anche un Sindacato, Casartigiani di Agrigento, contesti la legittimità del Piano Aro del Comune di Sciacca anche con un esposto all’Anac, autorità nazionale anticorruzione, rafforza la nostra convinzione circa l’illegittimità di tale Piano”.

discarica

“In relazione al ricorso contro il Piano Aro, si è già provveduto a depositare istanza di fissazione udienza e si evidenziano i motivi di annullamento proposti. – dicono dal Comitato per la Trasparenza sul costo dei rifiuti – Con il ricorso il Comitato chiede l’annullamento del Piano di intervento rifiuti del Comune di Sciacca sulla base di 13 motivi per ECCESSO DI POTERE”.

“Con il primo motivo è stata evidenziata la contraddittorietà dell’iter seguito dal Comune di Sciacca nella scelta della modalità di gestione del servizio. Infatti, mentre nella relazione illustrativa del Piano, i redattori dello stesso affermano di avere avuto un indirizzo preciso per la gestione in appalto, in un’altra relazione del Piano asseriscono di avere compiuto la scelta dell’appalto sulla base di una comparazione dei costi con il modello in house.

Tale contraddittorietà fa emergere un iter niente affatto lineare ed è sintomo di eccesso di potere. In realtà la comparazione dei costi fra il modello in house e quello in appalto è stata fatta solo per tentare di giustificare maldestramente una scelta già assunta a priori dall’amministrazione in favore dell’appalto, senza alcuna preventiva comparazione dei costi fra la gestione in appalto e quella in house.

Con il secondo motivo si contesta la comparazione dei costi fra il modello in house e quello in appalto, che è stata fatta senza spiegare il metodo economico- contabile finanziario della comparazione stessa. Una comparazione dei costi senza spiegazione del metodo di determinazione dei costi comparati, è indice di eccesso di potere, sotto il profilo di difetto di motivazione circa il metodo seguito. Inoltre le cifre di costo anche per voci di servizio analoghe sono state tutte supervalutate per il modello in house, e sottostimate per la gestione in appalto, al fine, si ritiene, di far risultare artificiosamente più conveniente la gestione in appalto, in contrasto con la verità.

Con il terzo motivo si è evidenziato difetto di istruttoria con riguardo alla mancata acquisizione di dati statistici sulla struttura della popolazione di Sciacca per gli anni 2013, 2014, 2015. Si è altresì denunciato nel terzo motivo che è irragionevole la decisione dei redattori del Piano di non volere valutare gli effetti della tendenza alla diminuzione della popolazione di Sciacca sulla produzione dei rifiuti che ha anch’essa una tendenza a diminuire.

Con il quarto motivo si è evidenziata l’ illogicità ed irragionevolezza del Piano per avere da un lato ritenuto l’insufficienza dell’unico Centro comunale di raccolta, allo stato esistente, e per non avere, in conseguenza di tale ritenuta insufficienza previsto e pianificato la realizzazione di un nuovo Centro comunale di raccolta, in aggiunta a quello esistente.

Con il quinto motivo si è evidenziato la grave incoerenza del Piano ARO con riguardo alla individuazione del soggetto gravato dei costi del conferimento della frazione secca all’impianto di selezione post raccolta, se sia l’impresa o al contrario il Comune di Sciacca; infatti, mentre in due relazioni del Piano i costi del conferimento all’impianto di selezione post raccolta della frazione secca dei rifiuti, stimati in euro 834.900,00, sono posti a carico dell’impresa aggiudicataria del servizio, invece nel bando di gara del Piano, si prevede incredibilmente che il costo del conferimento di tutte le frazioni di rifiuti agli impianti di selezione è a carico del Comune, ivi compresi i costi del conferimento della frazione secca all’impianto di selezione. Si tratta di un’incoerenza particolarmente grave perché è stata proprio l’apparente decisione del Comune di porre a carico del Privato gestore i costi del conferimento all’impianto di selezione della frazione secca dei rifiuti, a far pendere la presunta valutazione di convenienza per la gestione in appalto anziché per quella in house.

Con il sesto motivo si è censurata la contraddittorietà ed incoerenza delle disposizioni del Piano di intervento relative ai mezzi di raccolta e trasporto dei rifiuti di proprietà del Comune di Sciacca e gestiti da Sogeir.

Infatti, da un lato il Piano considera i mezzi gestiti da Sogeir inutilizzabili a causa della loro vetustà, dall’altro prevede che qualora essi siano utilizzabili ad un esame successivo, potrà rivedersi in diminuzione il costo della gara. Si tratta di palesi contraddizioni, non è chiaro infatti, sulla base del Piano, se i mezzi gestiti attualmente da Sogeir siano inutilizzabili o utilizzabili, nel qual caso, la loro possibilità d’uso avrebbe dovuto far abbassare già in sede di Piano i costi complessivi dell’appalto, che invece sono stati calcolati come se l’impresa dovesse acquistare mezzi tutti nuovi, senza poter far uso dei mezzi comunali oggi gestiti da Sogeir.

Con il settimo motivo si è ritenuta indebita la remunerazione in favore dell’impresa dei cosiddetti costi di ammortamento dei mezzi impiegati nello svolgimento del servizio per violazione dell’art. 1655 del codice civile che prevede che nell’appalto è l’appaltatore a provvedere all’organizzazione dei mezzi necessari con gestione a proprio rischio, avendo diritto ad un corrispettivo per il servizio in quanto tale, e non anche al rimborso del valore decrescente dei propri mezzi impiegati nel servizio. La voce “ costi ammortamento mezzi incide per un totale di 182.121, euro ( centoottanduemila e 121 euro).

Con l’ottavo motivo del ricorso si è censurata in ogni caso la supervalutazione dei costi di ammortamento dei mezzi che saranno utilizzati dall’impresa, perché tali costi sono stati calcolati con riferimento ad un prezzo d’acquisto di mezzi tutti nuovi, ed invece, il bando di gara non prevede affatto l’obbligo per le imprese partecipanti di fornire mezzi nuovi, potendo essere tali mezzi tutti già usati, con il solo obbligo minimo di fornire almeno il 30% di mezzi ecologici, ma anche in questo caso, senza obbligo che siano nuovi.

Ne consegue – dicono lapidari dal comitato – che i costi di ammortamento sono stati supervalutati, in danno dei cittadini di Sciacca.

Con il nono motivo si è evidenziato che mentre il Piano prevede una planimetria delle strade che saranno sottoposte allo spazzamento, esso non prevede una planimetria delle strade oggetto del lavaggio meccanizzato, con palese irragionevolezza di tale omissione, che di fatto permetterebbe all’impresa di essere obbligata ad una prestazione senza oggetto determinato, con il rischio in definitiva che il lavaggio meccanizzato delle strade non venga fatto.

Con il decimo motivo si sono censurate le gravi contraddittorietà del Piano in punto di periodicità del lavaggio cassonetti. Al riguardo il Piano prevede ben 4 disposizioni contraddittorie fra loro. Per una prima disposizione il lavaggio cassonetti dovrebbe essere svolto 6 giorni l’anno; da altre tabelle relative allo svolgimento del servizio si evincono 313 giorni di lavaggio, in un ‘altra 120, in un’altra ancora 150. Ne consegue che la voce di costo del lavaggio cassonetti per un ammontare annuo di euro 256.851,62.è assolutamente inattendibile.

Con l’undicesimo motivo si è censurata l’irragionevolezza e comunque il difetto di istruttoria della disposizione con la quale il Piano non effettua la scelta di localizzazione della casa dell’acqua, rinviando la localizzazione ad un momento successivo. E’ infatti compito di un Piano localizzare gli impianti previsti nello stesso.

Con il dodicesimo motivo si è censurata la contraddittorietà, illogicità ed incoerenza del Piano laddove nella relazione illustrativa pianifica una compostiera di comunità, mentre nel Piano finanziario non individua una voce di costo corrispondente, ma la voce di costo relativa ad una compostiera di Quartiere, che è cosa differente. In ogni caso si è evidenziato eccesso di potere per difetto di istruttoria per mancata localizzazione all’interno del Piano di una compostiera di comunità o di una compostiera di Quartiere, per la quale era necessario che i redattori del Piano individuassero il quartiere della città dove collocarla. Ecco dunque i motivi del ricorso”.