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Coronavirus. Varato nuovo decreto legge: Stop alle udienze fino al 31 maggio e più medici, infermieri e letti


Nella notte il Consiglio dei ministri ha varato le misure per fronteggiare l’epidemia di coronavirus: stop alle udienze nei tribunali fino al 31 maggio e potenziamento del Sistema Sanitario con nuove assunzioni tra medici ed infermieri

Il servizio di sanità nazionale sarà potenziato. È questa una delle misure previste dal nuovo decreto legge, in particolare la Protezione civile acquisterà cinquemila impianti di ventilazione assistita e i relativi materiali indispensabili per il funzionamento dei ventilatori. Sempre la Protezione civile potrà requisire anche a privati presidi sanitari o medico chirurgici, beni mobili ma anche immobili per l’assistenza e l’ospitalità dei contagiati. Al proprietario verrà “corrisposta una somma di denaro a titolo di indennità di requisizione”.

Previsto anche uno stanziamento immediato di 600 milioni di euro, che dovrebbero servire ad assumere 20mila tra medici ed infermieri. In particolare gli specializzandi saranno inseriti immediatamente nel sistema, mentre quelli in pensione verranno richiamati.

Novità anche per la giustizia, nel DDL è previsto un ponte di sospensione feriale di 15 giorni, per “traghettare” i tribunali e le procure verso le nuove misure di contenimento del contagio da Covid-19. La stretta sugli uffici giudiziari fino al 31 maggio salvo diverse disposizioni in corso. Nel provvedimento vengono quindi accorpate sia le restrizioni per gli uffici giudiziari, che scatteranno dal 23 marzo dopo 15 giorni di “sospensione feriale”, sia quelle per mandare rinforzi nelle corsie degli ospedali, in prima linea per contrastare l’epidemia.

Nel dettaglio il decreto stabilisce “la previsione del rinvio delle udienze a data successiva al 31 maggio 2020 nei procedimenti civili e penali”, con una serie di eccezioni specificate.

Saranno inoltre ridotti gli orari di apertura al pubblico degli uffici giudiziari, fino a prevedere la sospensione dell’attività di apertura con “la limitazione dell’accesso agli uffici giudiziari ai soli soggetti che debbono svolgervi attività urgenti” e “la limitazione dell’orario di apertura al pubblico degli uffici o, in ultima istanza e solo per i servizi che non erogano servizi urgenti, la sospensione dell’attività di apertura al pubblico”.