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Draghi si è dimesso rimarrà in carica per sbrigare gli “affari correnti”: ecco cosa potrà fare e cosa no

Il governo Draghi dimissionario potrà continuare a sbrigare gli “affari correnti” e i limiti del mandato saranno specificati in una direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri

Dopo le dimissioni di Mario Draghi, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha convocato per questo pomeriggio i presidenti di Camera e Senato che “in base all’articolo 88” della Costituzione regolamenta lo scioglimento del Parlamento. Draghi resterà in carica fino all’insediamento del nuovo governo che verrà eletto nelle imminenti votazioni che si terranno il 25 settembre prossimo.

Il governo dunque resterà in carica ma solo per continuare a sbrigare gli “affari correnti”, un perimetro di azione entro il quale il presidente del Consiglio dimissionario dovrà muoversi, che sarà stabilito come è consuetudine, da una direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri, probabilmente tramite un dpcm. Il Consiglio dei Ministri dovrebbe riunirsi già questa sera dopo che i Presidenti delle Camere saranno stati ricevuti al Quirinale, ai sensi dell’articolo 88 della Costituzione sullo scioglimento della diciottesima legislatura.

ECCO COSA IL GOVERNO DIMISSIONARIO POTRA’ FARE

  • L’esecutivo dimissionario dovrà limitarsi ad assicurare una continuità amministrativa adottando atti urgenti;
  •  potrà emanare decreti legge in quanto dettati da casi di necessità e urgenza ed esaminare i relativi disegni di conversione;
  • esaminare i disegni di legge di ratifica dei trattati, i ddl di delegazione europea e della legge europea se si tratta di atti dovuti, in quanto adempimento ad obblighi internazionali o derivanti dall’appartenenza all’Ue.

ECCO COSA NON POTRA’ FARE

  • Il governo non potrà esaminare nuovi disegni di legge, a meno che non siano imposti da obblighi internazionali;
  • potrà approvare decreti legislativi solo se serve ad evitarne la scadenza dei termini;
  • non dovrà adottare nuovi regolamenti ministeriali o governativi, a meno che la legge o obblighi internazionali non impongano altrimenti, oppure che siano necessari per l’operatività della pubblica amministrazione o per l’attuazione di riforme già approvate dal parlamento;
  • non potrà procedere con nomine o designazioni che non siano vincolate nei tempi da leggi o regolamenti o che comunque non siano procrastinabili fino all’entrata in carica del nuovo governo.