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Il TAR reintegra dentista no vax: “Può continuare a seguire i pazienti da remoto, illegittima la sospensione dall’albo”

“La ratio della norma sull’obbligo vaccinale per il personale sanitario sta nell’evitare che il medico o l’infermiere non vaccinato possano diffondere il contagio”. Il Tar in base a questa ratio ha stabilito che un dentista può continuare a seguire i pazienti da remoto

I giudici del Tribunale amministrativo, – come riporta il Corriere della sera – dopo aver bocciato tutti i ricorsi di un dentista di Pavia che ipotizzavano presunte lesioni dei diritti costituzionali, hanno riconosciuto quel che è definito nella legge che stabilisce l’obbligo vaccinale, ossia che “la ratio della norma sta nell’evitare che il medico o l’infermiere non vaccinato possano diffondere il contagio, e dunque prima della sospensione si esortano anche le strutture sanitarie a trovare mansioni diverse e ‘sicure’ per il personale non vaccinato”.

In base a questa sentenza, al dentista di Pavia rappresentato dai legali Carlotta Ungaretti e Matteo Pezza, al pari degli altri sanitari che hanno rifiutato il vaccino, viene restituito il diritto di seguire i pazienti “da remoto”, firmare prescrizioni, svolgere consulenze, e fare qualsiasi attività che non preveda contatto diretto coi pazienti. La sospensione dall’albo dunque è illegittima.

I giudici infatti scrivono: “La sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali, o che comportino comunque il rischio di diffusione del contagio, non può coincidere con la sospensione dall’iscrizione all’albo, ancorché la vaccinazione sia stata elevata a requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative”.

La conseguenza giudicata illegittima è stata infatti soltanto la sospensione dall’albo, non la possibilità di incontrare e visitare i pazienti in presenza. Gli stessi pazienti del dentista, spiegano i giudici, hanno però diritto a sapere che il medico non è vaccinato, e a questo dovrà provvedere l’ordine professionale.

I giudici infine precisano che: “Resta fermo tuttavia che l’esercizio della professione al di fuori degli stretti limiti sopra evidenziati è idoneo ad integrare un comportamento illecito, rilevante a tutti gli effetti di legge”, che tradotto significa che in ogni caso qualsiasi violazione del divieto di attività in presenza comporterebbe conseguenze penali.