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Intervista al giudice Lina Manuali che ha dichiarato illegittimi i Dpcm e quindi anche il Green Pass


Il giudice Lina Manuali ha dichiarato illegittimi i Dpcm del Governo Conte, ma la stessa sentenza è applicabile ai Dpcm del Governo Draghi: anche il tanto contestato Green pass, in base a questa sentenza sarebbe illegittimo

L’intervista è stata pubblicata dal canale Youtube “Dentro la notizia” 

Sabato 24 luglio nelle più importanti città italiane: Roma, Genova, Firenze, Torino, Milano, Napoli, Bologna, Padova, Cagliari, Bergamo, Catania, Palermo, Reggio Emilia, Biella, Parma, Pescara, Varese, Ostia, Pordenone, Ravenna, Forlì, Lodi e Como, si sono svolte imponenti manifestazioni contro l’ultimo Dpcm del Governo Draghi ed in particolare sull’introduzione del green pass. Una marea di gente al grido di “No green pass, in piazza” e cori “libertà”. In alcuni posti si è andati oltre e si sono viste svastiche e stelle di David: “Noi come gli ebrei sotto il nazismo”.

Ma la domanda che sorge spontanea è: i DPCM sono idonei e sopratutto legali a comprimere i diritti fondamentali? A questa domanda ha risposto il giudice Lina Manuali del tribunale di Pisa con la sentenza n. 419/2021, ben motivata, con la quale dichiara illegittimo il DPCM del Pemier Conte contenente il divieto di circolazione. Nella fattispecie, due persone che sono uscite di casa senza giustificato motivo durante il lockdown sono state assolte, perchè il fatto non sussiste.

Il giudice Manuali rileva che le disposizioni de Dpcm emanati seguito all’emergenza da Covid-19, hanno compresso le libertà garantite dalla Costituzione che riguardano i diritti fondamentali dell’uomo. In tale contesto, si è reso necessario operare un contemperamento tra i citati diritti e la tutela della salute (art. 32 Cost.) sia del singolo che della collettività.

Il giudice ha voluto accertare se la compressione dei diritti fondamentali dell’individuo sia avvenuta nel rispetto della Carta costituzionale e sia fondata su provvedimenti aventi forza di legge. E proprio su questo aspetto, i DPCM non essendo atti aventi natura normativa ma amministrativa, non sono idonei a comprimere i diritti fondamentali. Il giudice inoltre ricorda come alcuni Presidenti Emeriti della Corte Costituzionale abbiano già espresso pareri negativi, sottolineando l’incostituzionalità dei DPCM. Solo un atto avente forza di legge può porre limitazioni a diritti e libertà costituzionalmente garantiti.

Il giudice  non cita il green pass perché nel periodo di emissione della sentenza non era ancora in vigore, ma dedica una particolare attenzione all’Illegittimità della delibera dichiarativa dello stato di emergenza sanitaria, da cui discernono tutte le limitazione. In breve se il governo non può dichiarare lo “stato di emergenza” non può deliberare nessun provvedimento di restrizione delle libertà.

La sentenza nasce dalla denuncia dei carabinieri a due cittadini marocchini, che furono fermati durante il periodo del lockdown, mentre si trovavano a bordo di un ciclomotore in orario non consentito. I due, con decreto di citazione a giudizio,  ai sensi dell’art. 650 c.p., furono chiamati a rispondere della violazione dell’ordine imposto con il DPCM dell’8 marzo 2020 (il conducente del motorino doveva rispondere anche per resistenza a pubblico ufficiale ex art. 337 c.p.). E proprio in relazione al capo di imputazione relativo all’art. 650 c.p., ovvero la violazione dei Dpcm, il giudice ha assolto ambedue  gli uomini perché il fatto non sussiste.

Il giudice ovviamente ha motivato il provvedimento, con una spiegazione estremamente articolata con la quale dichiara illegittimi i DPCM in forza dei quali è stata limitata la libertà personale e di circolazione delle persone.

QUI LA SENTENZA DA SCARICARE IN PDF

Il giudice Lina Manuali, per giungere alla  conclusione dell’Illegittimità della delibera dichiarativa dello stato di emergenza sanitaria, ha ripercorso il quadro normativo di riferimento.

Questo schematicamente l’iter argomentativo della pronuncia in commento:

  • il 31.01.2020 con una delibera del Consiglio dei Ministri viene dichiarato lo stato di emergenza per sei mesi. Tale delibera viene emessa in forza di quanto stabilito dal Codice della Protezione Civile (art. 7 c. 1 lett. c) e art. 24 c. 1 d. lgs. 1/2018);
  • infatti, il Consiglio dei Ministri detiene il potere di ordinanza in materia di protezione civile (art. 5 d. lgs. 1/2018);
  • la delibera di cui sopra non è un atto avente forza di legge come si evince dalle norme in materia di controllo della Corte dei Conti (legge 201/1994 art. 1).

Ciò premesso occorre stabilire se la delibera sia stata emessa nel rispetto dei presupposti normativi:

  • l’art. 7 Codice della Protezione Civile indica la tipologia di interventi emergenziali (qui viene in rilievo l’art. 7 c. 1 lett. c);
  • l’art. 24 c. 1 Codice della Protezione Civile disciplina la procedura per la dichiarazione dello stato di emergenza;
  • l’art. 25 Codice della Protezione Civile disciplina le ordinanze come provvedimenti tesi a coordinare l’attuazione di interventi necessari.

Secondo il Tribunale, tutte le disposizioni succitate non riguardano le situazioni di rischio sanitario (come il Covid-19). Infatti, il mentovato art. 7 fa espresso riferimento a “eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo”.

Inoltre, la Costituzione prevede il conferimento di poteri speciali al Governo solo nel caso in cui le Camere deliberino lo stato di guerra (art. 78 Cost.), solo in questo caso si il Consiglio dei Ministri può dichiarare lo “stato di emergenza”

In conclusione, secondo il Tribunale di Pisa, “manca, perciò, un qualsivoglia presupposto legislativo su cui fondare la delibera del Consiglio dei Ministri del 31.1.2020, con consequenziale illegittimità della stessa per essere stata emessa in violazione dell’art. 78, non rientrando tra i poteri del Consiglio dei Ministri quello di dichiarare lo stato di emergenza sanitaria”.

In altre parole, la delibera dichiarativa dello stato di emergenza del 31.1.2020 è illegittima per essere stata emanata in assenza dei presupposti legislativi, in quanto nell’ordinamento non è rinvenibile alcuna norma di rango primario o costituzionale che attribuisca al Consiglio dei Ministri il potere di dichiarare lo stato di emergenza per rischio sanitario. Da ciò consegue l’illegittimità di tutti i successivi provvedimenti emessi per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica.

L’invalidità derivata dei DPCM

Il decreto legge 6/2020 ha attribuito al Presidente del Consiglio ampi poteri, senza limiti temporali, con delega generica, consentendogli di adottare misure restrittive che comprimono i diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione come:

  • la libertà di movimento e di riunione (artt. 16 e 17 Cost.),
  • il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa, anche in forma associata (art. 19 Cost.),
  • il diritto alla scuola (art. 34 Cost.),
  • il diritto alla libertà di impresa (art. 41 Cost.).

Ebbene, tali limitazioni sono imposte non con legge ordinaria ma con un DPCM che risulta illegittimo per:

  1. mancanza di fissazione di un effettivo termine di efficacia;
  2. elencazione meramente esemplificativa delle misure di gestione dell’emergenza adottabili dal Presidente del Consiglio dei Ministri;
  3. omessa disciplina dei relativi poteri”.

Anche se il d.l. 6/2020 è stato quasi interamente abrogato dal d.l. 19/2020, i DPCM emanati in base a tale decreto (e gli altri provvedimenti) sono affetti da invalidità derivata. A tal proposito, il giudice cita le argomentazioni di costituzionalisti e di ex Presidenti della Consulta come Cassese, Baldassarre, Marini, Cartabia, Onida, Maddalena e fa riferimento ad alcune decisioni della giurisprudenza di merito (Frosinone, Roma, Reggio Emilia).

L’obbligo di permanenza domiciliare imposto con DPCM

DPCM dell’8 e 9 marzo 2020 hanno stabilito un divieto generale e assoluto di spostamento, fatte salve alcune eccezioni. Tali disposizioni sono in contrasto con alcuni articoli della Carta Costituzionale come:

  • l’art 13 (libertà personale),
  • l’art. 16 (libertà di circolazione e soggiorno),
  • l’art. 17 (libertà di riunione),
  • l’art. 18 (libertà di riunione e associazione),
  • l’art. 19 (libertà di religione),
  • l’art. 76 (delegazione legislativa),
  • l’art. 77 (decreto legge).

Nel nostro ordinamento l’obbligo di permanenza domiciliare – essendo restrittivo della libertà personale – può essere imposto solo con atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli “casi e modi” stabiliti dalla legge (art. 13 c. 2 Cost).

La Costituzione, infatti, tutela l’inviolabilità personale dell’individuo predisponendo tre garanzie:

  1. la riserva di legge assoluta, per cui solo il legislatore può intervenire in materia e porre dei limiti;
  2. la riserva di giurisdizione, potendo solo l’autorità giudiziaria emettere provvedimenti restrittivi della libertà personale;
  3. l’obbligo di motivazione, dovendo essere esplicitate le ragioni alla base dei provvedimenti restrittivi”.

È stato violato anche il diritto di libera circolazione (art. 16 Cost.) che la Costituzione tutela con una riserva di legge rinforzata, infatti, tale diritto può essere limitato, in via generale, solo per legge per motivi di sanità o di sicurezza. Pertanto, il diritto di circolare liberamente può essere compresso solo da norme di rango primario (legge o atti aventi forza di legge). L’art. 2 del d.l. 6/2020 non può considerarsi come la fonte di rango primario richiesta dall’art. 16 Cost. in quanto si limita a un generico riferimento all’adozione di “ulteriori misure” senza alcuna specificazione, eludendo in tal modo la riserva di legge.

Il difetto di motivazione dei DPCM: un’altra ragione di invalidità

Appurato che il DPCM è un atto amministrativo, oltre ad essere illegittimo per tutte le ragioni sopra esposte, presenta profili di criticità anche per il difetto di motivazione. La legge sul procedimento amministrativo (art. 3 legge 241/1990) stabilisce che ogni provvedimento amministrativo debba essere motivato ed indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche poste a fondamento. La motivazione può avvenire anche con riferimento ad un altro atto (per relationem), l’atto di riferimento deve essere reso disponibile agli interessati. È nullo il provvedimento che manchi degli elementi essenziali (art. 21 septies legge 241/1990). I provvedimenti emanati per fronteggiare l’emergenza epidemiologica hanno usato la motivazione per relationem, riferendosi spesso ai verbali del Comitato Tecnico Scientifico (CTS). Tali verbali non sono stati resi noti per molto tempo ma sono stati “secretati”. Da ciò deriva l’invalidità del provvedimento.

In conclusione all’esito dell’articolato iter delibativo: i DPCM sono illegittimi e vanno disapplicati

Il Tribunale di Pisa ha considerato illegittimi i DPCM che hanno compresso i diritti fondamentali costituzionalmente garantiti e, conseguentemente, del DPCM dell’8 marzo 2020 e degli atti amministrativi conseguenti. Dal momento che si tratta di atti amministrativi (e non legislativi) il giudice deve disapplicarli in ossequio all’art. 5 della legge 2248/1865 All. E.