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Legge & Diritto. A Carnevale ogni scherzo vale? Vediamo cosa la Legge consente o vieta a cittadini e sicurezza privata


Il carnevale, si sa, è una festa fatta di trascinante allegria, divertimento, maschere e sopratutto scherzi, lo dice anche un noto proverbio popolare: “A carnevale ogni scherzo vale”, ma con dei limiti ben precisi

Per quanto assurdo possa sembrare, un comportamento che si spinge oltre determinati limiti di tolleranza o uno scherzo che rischia di non essere apprezzato da chi lo riceve può trascinare nelle aule del tribunale chi lo ha messo in atto.

Ma vediamo alcuni tra i reati che possono essere commessi, quando ci si lascia trasportare troppo dall’euforia del momento.

Attenzione alle risse. Venire alle mani con il proposito di ledersi reciprocamente non è una “cosa da ragazzi” né tantomeno giustificata dall’ubriachezza, tra l’altro spesso volontariamente provocata. L’art. 588 del codice penale punisce con la multa fino a 309 euro chiunque partecipi ad una rissa. Se, poi, dalla rissa deriva la morte o la lesione personale di qualcuno, anche immediatamente dopo o in conseguenza di essa, si applica la pena più grave della reclusione dai tre mesi ai cinque anni per il solo fatto di avervi partecipato. Ovviamente, per essere punibili, i partecipanti devono aver avuto lavolontà di arrecare un danno all’incolumità altrui né si potrà invocare la legittima difesa, se non quando la reazione dell’avversario sia assolutamente imprevedibile, sproporzionata ed ingiusta.

Anche i gavettoni d’acqua possono finir male. La condotta di tirare secchiate al vicino di casa, che, sfortunatamente, scivolava finendo in ospedale, ha reso responsabile penalmente un ottantenne perugino; così come lanciare palloncini d’acqua da una terrazza, ferendo gravemente all’occhio un passante, ha posto fine alle risate di quattro ragazzi. In entrambi i casi la condanna è stata per lesioni personali colpose (per il secondo caso cfr. Cass. n. 46992/2015).

Un’altra burla molto amata è suonare ripetutamente al citofono di “prima mattina” o anche di notte per poi darsela a gambe tra le risate prima di essere scoperti. È bene sapere che anche questo è considerato reato, così come bussare ripetutamente alla porta di un individuo, che rende passibili di condanna per molestie ex art. 660 del codice penale (cfr. Cass. n. 58085/2018).

L’art. 660 c.p. punisce con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino 516 euro chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, o con il mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca molestia o disturbo.

Attenzione anche a non perdere il senno facendo un uso non autorizzato o illecito dei social network.

Come emerge dalla più recente sentenza n. 4413/2018, utilizzare la foto di altre persone come propria nel profilo Facebook può comportare una condanna per sostituzione di persona ex art. 494 c.p. Tale disposizione normativa, infatti, punisce con la reclusione fino ad un anno chi sostituisce illegittimamente la propria all’altrui persona o attribuisce a sé o altri un falso nome o un falso stato o una qualità alla quale la legge attribuisce effetti giuridici. Ciò significa che lo stesso reato si commette anche quando taluno si impadronisce del profilo Facebook, Twitter o Instagram di un altro soggetto e scrive frasi per suo conto o crea un profilo ad hoc, con tanto di foto e nickname dell’inconsapevole vittima. Se poi a questo si aggiunge una descrizione del deriso non proprio simpatica si può rispondere anche del reato di diffamazione ex art. 595.

Quanto alla “linguaccia” ed alle smorfie, se da un lato queste non sono più considerate reato in seguito all’entrata in vigore del pacchetto di depenalizzazione del Governo che ha abrogato l’art. 594 c.p., dall’altro ciò non significa che si possa andare in giro a farne a più non posso, infastidendo continuamente chi le riceve. Infatti, se colti in flagranza (ad esempio, fotografando la scena) si può essere condannati in sede civile al risarcimento dei danni provocati, oltre che ovviamente alle spese di giudizio.

Persino le bombolette che inondano di schiuma il malcapitato di turno non sono così innocue come sembrano. Questi prodotti, infatti, possono essere davvero pericolosi per l’integrità della pelle e degli occhi e, se spruzzati su persone e vestiti, tale condotta può integrare il reato contravvenzionale di getto pericoloso di cose ex art. 674 c.p. e, nei casi più gravi, anche di lesioni personali. Ed attenzione anche ai matterelli, i quali, tra l’altro sarebbero vietati da anni.

Evitare le provocazioni ed i comportamenti fastidiosi e potenzialmente pericolosi è compito di tutti, nonostante l’impiego ai varchi degli addetti al controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo, i quali, insieme alle forze dell’ordine, effettuano controlli continui di loro competenza.

Infine, per completezza, vediamo cosa dice la legge per quanto riguarda gli obblighi del personale dei servizi di sicurezza privati, presenti in molte manifestazioni.

Questi soggetti solitamente effettuano i controlli all’atto dell’accesso del pubblico, oltre ai controlli preliminari volti a verificare la presenza di eventuali sostanze illecite, oggetti proibiti o qualsiasi altro materiale che possa essere impropriamente utilizzato mettendo a rischio l’incolumità o la salute delle persone e ad evitare che sia creato ostacolo o intralcio all’accessibilità delle vie di fuga,

In particolare, i c.d. “buttafuori”  devono essere facilmente riconoscibile e per questo di regola indossano una divisa. Il loro compito è di regolamentare i flussi di pubblico, hanno il compito di verificare il possesso del biglietto d’ingresso (dove previsto) e di rispettare e far rispettare tutte le disposizioni che regolano l’accesso.

Questi addetti alla sicurezza non sono armati, non possono perquisire o controllare borse e similari, non possono malmenare, causare lesioni o usare la forza fisica contro i soggetti da allontanare.

Non essendo dotati di armi e non essendo in possesso di oggetti atti ad offendere o ad imporre coazione fisica, nei casi in cui non sia possibile sedare il misfatto, hanno l’obbligo di segnalare immediatamente alle Forze di polizia e alle altre Autorità o strutture pubbliche competenti, qualora questi ultimi non siano contestualmente presenti.

Sono tenuti invece ad effettuare un controllo sommario visivo delle persone, allo scopo di verificare ed, eventualmente, impedire introduzione di sostanze illecite, oggetti proibiti o materiale che comunque possa essere pericoloso per la pubblica incolumità o la salute delle persone, con obbligo di immediata comunicazione alle Forze di polizia ed alle altre Autorità o strutture pubbliche competenti.

Ancora, intervengono nelle procedure di primo intervento, che non comporti l’esercizio di pubbliche funzioni né l’uso della forza o di altri mezzi di coazione o l’esposizione a profili di rischio, al fine di prevenire o interrompere condotte o situazioni potenzialmente pericolose per l’incolumità o la salute delle persone.

Rubrica quindicinale a cura della dott.ssa Francesca Santangelo.