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Legge & Diritto. Abbandonare gli animali non è etico ed è punito con ammende. Ecco cosa dice la legge


“Puoi conoscere il cuore di un uomo già dal modo in cui egli tratta gli animali” (Cit. Immanuel Kant)

Possedere e convivere con un animale domestico è una scelta, che richiede responsabilità e cura. Gli animali sono esseri senzienti, hanno una propria sensibilità e sono in grado di percepire il dolore provocato dall’abbandono e dalla mancanza di attenzioni adeguate. Senso di smarrimento, panico e terrore: sono le sensazioni che prova un animale abbandonato.

Si stima che ogni anno in Italia siano 80 mila i gatti abbandonati, i cani sono 50 mila. Più dell’80% di questi amici a quattro zampe rischia di perdere la vita a causa di incidenti, stenti o maltrattamenti. Ovviamente oltre che cani e gatti, l’abbandono riguarda anche altri animali, come ad esempio pesci, uccelli, tartarughe e via dicendo, rispetto ai quali non ci sono dati chiari, ma, data la loro numerosità, è facile immaginare che il fenomeno li riguardi ampiamente. Alla base del riprovevole fenomeno dell’abbandono degli animali vi sono l’arretratezza culturale circa il sentimento degli animali e la mancanza di civiltà.

Questa insensibilità diffusa ha indotto il legislatore a prevedere, oltre che i delitti più gravi contro il sentimento di animali, anche il reato di abbandono, allo scopo di tutelare il sentimento di comune pietà verso gli amici a quattro zampe e di promuovere l’educazione civile.

L’abbandono di animali, dunque, è un reato contravvenzionale, il quale punisce con l’arresto fino ad un anno e con l’ammenda da 1.000 a 10.000 euro chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività (art. 727, co. 1, c.p.). La stessa pena è applicata a chi detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze (art. 727, co. 2 c.p.).

Ma cosa si intende per abbandono?

La nozione di abbandono deve essere interpretata in senso ampio e va ricondotta alla trascuratezza o al disinteresse verso l’animale. L’art. 727 c.p. non ha ad oggetto condotte consistenti nell’incrudelimento nei suoi confronti o all’inflizione di sofferenze gratuite, in quanto queste ultime configurano il più grave reato di maltrattamento (art. 544- ter c.p.). Dunque, ai fini della configurazione del reato di abbandono non rileva soltanto la precisa volontà di abbandonare (o lasciare) definitivamente l’animale, ma anche il più generale proposito di non prendersene più cura, con la consapevolezza che l’animale è totalmente incapace di provvedere a se stesso come quando era affidato alle cure del proprio padrone.

A quali animali fa riferimento la norma?

L’abbandono deve riguardare solamente animali domestici o, comunque, abituati alla cattività. Ciò esclude il reato di abbandono quando il rilascio riguardi un animale ritenuto normalmente selvatico (ad esempio, un cervo) o un animale che il detentore abbia tenuto presso di sé solo momentaneamente (ad esempio, per il tempo necessario a prestargli alcune cure).

Chi può essere considerato responsabile?

Autore della condotta che integra il reato di abbandono di animali può essere tanto il proprietario (ad esempio, colui che risulta tale all’anagrafe canina) quanto chi di fatto detiene presso sé l’animale.

Quanto all’elemento soggettivo, il reato di abbandono di animali sussiste non solo nell’ipotesi in cui la condotta sia stata concretizzata intenzionalmente e, cioè, con dolo, ma anche quando il responsabile abbia peccato di negligenza o imprudenza (e, dunque, abbia agito con colpa). Secondo la giurisprudenza, infatti, integra il reato di abbandono di animali non solo la condotta di distacco volontario dell’animale, ma anche qualsiasi trascuratezza, disinteresse o mancanza di attenzione verso quest’ultimo, dovendosi includere nella nozione di abbandono anche comportamenti colposi basati su indifferenza o inerzia nella ricerca dell’animale smarrito. Applicando questo principio, i giudici, con sentenza n. 18892/2011 hanno condannato il proprietario che, avendo smarrito accidentalmente il suo cane, non si era preoccupato di attivarsi nella ricerca né tantomeno di denunciarne la scomparsa.

In altre parole, il reato di abbandono di animali può essere commesso tanto con dolo quanto con colpa, essendo l’indifferenza parificata al volontario allontanamento dell’animale.

Quanto al secondo comma dell’art. 727 c.p., commette reato di abbandono di animali chiunque detiene gli stessi in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze e, cioè, colui che possiede animali e li fa vivere in condizioni inadeguate sotto il profilo dell’igiene, dello spazio e, in generale, in riferimento alla loro natura. Queste circostanze configurano un’ipotesi di trascuratezza, in quanto si tratta di una condotta non finalizzata ad allontanare l’animale, ma a lasciarlo in balìa di se stesso.

Come prevenire e contrastare l’abbandono di animali?

La prima cosa da fare per cercare di prevenire e contrastare questo deprecabile fenomeno è di avvisare sempre volontari, enti preposti o forze dell’ordine quando c’è il sospetto che ci si trovi di fronte a un animale lasciato a se stesso.

Nel caso in cui l’amico a quattro zampe venga rinvenuto in autostrada, è consigliabile avvertire le forze dell’ordine. Qualora si assista direttamente all’atto di abbandono di animali, sarà opportuno denunciare tempestivamente l’autore di tale reato alle autorità giudiziarie, comunicando tutti gli elementi utili per individuare il responsabile.

Si ricorda infine che, se in occasione di una vacanza si ritiene impossibile portare il proprio animale domestico, si potrebbe optare di lasciarli in una struttura dedicata alla cura di questi animali. Ma non abbandonateli!

 

Legge & Diritto è una rubrica quindicinale a cura della dott.ssa Francesca Santangelo.