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Legge & Diritto. Abbandonare mascherine e guanti oltre che incivile è anche sanzionato: multe fino a 3000 euro


L’abbandono di rifiuti è sanzionato per legge. Nel caso di rifiuti potenzialmente pericolosi, come guanti e mascherine, le sanzioni amministrative sono aggravate

Che l’uomo non abbia rispetto per l’ambiente in cui vive lo si vede anche dalle tracce che lascia per terra. In tempo di emergenza sanitaria assistiamo ogni giorno a nuovi episodi di inciviltà, responsabili di un’altra emergenza, quella ambientale. Mascherine, guanti monouso, bottigliette di disinfettante vuote e salviettine sono i “nuovi” rifiuti del tempo, che, in barba al buon senso e all’obbligo di adottare le migliori misure di protezione per sé e per gli altri cittadini, confermano l’indifferenza e l’inciviltà dell’uomo.

Si tratta di beni che dovrebbero essere destinati alla raccolta indifferenziata, che dovrebbero essere gettati solo dopo che siano stati avvolti in due o più sacchetti per essere sicuri che nulla fuoriesca, che, oltre a sporcare l’ambiente, aumentano il rischio di contagio. A confermarlo non è la voce di popolo, ma l’Istituto Superiore della Sanità.

L’abbandono di rifiuti, per terra o in mare è punito dall’art. 192 del T. U. Ambientale (D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152), intitolato “Divieto di abbandono”, che vieta l’abbandono e il deposito incontrollati sul suolo e nel suolo nonché l’immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee (art. 192, co. 1 e 2, T.U. Ambiente).

E’ da considerarsi rifiuto qualsiasi sostanza o oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o l’obbligo di disfarsi, indipendentemente dalla circostanza che lo faccia ai fini dello smaltimento o del recupero.

Ad integrare l’illecito basta che il detentore si sbarazzi occasionalmente di oggetti o sostanze non solo nel suolo e nel sottosuolo, ma anche nelle acque superficiali, come mari, laghi e fiumi, e sotterranee (che si trovano sotto la superficie del suolo e a contatto diretto con il suolo e sottosuolo) come le falde acquifere, in aree private e pubbliche. Insomma, è vietato abbandonare rifiuti in qualsiasi area che sia diversa da quelle appositamente adibite alla raccolta dell’immondizia.

La sanzione prevista dal T.U. Ambiente è contenuta nell’art. 255 dello stesso, nel quale si afferma che “fatto salvo quanto disposto dall’articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 192, commi 1 e 2, […] abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da trecento euro a tremila euro”.

Inoltre, considerando che è impossibile individuare tutti i portatori asintomatici del coronavirus, mascherine e guanti sono da considerarsi rifiuti potenzialmente infetti e, in quanto tali, potenzialmente pericolosi. A tal proposito l’art. 255 del T.U. Ambientale specifica che, se l’abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio.

Obblighi conseguenti ed accessori all’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 255 sono indicati nell’art. 192, co. 3 del T.U. Ambiente. Esso prevede che, “fatta salva l’applicazione delle sanzioni (amministrative e penali) di cui agli articoli 255 e 256, chiunque abbandona rifiuti è tenuto a procedere alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti medesimi ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo”.

Dalla lettura di tale disposizione emerge dunque come l’obbligo di rimozione dei rifiuti abbandonati e di ripristino dei luoghi incombano sull’autore dell’abbandono, in solido con il proprietario dell’area o con il titolare di un altro diritto reale o personale di godimento (es. affittuario o locatore), ma quest’ultimo solo qualora sia stato, con il proprio comportamento (doloso o colposo), compartecipe dell’illecito.

A tal fine, il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all’esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

Nel caso si configuri un abbandono di rifiuti lungo una strada comunale i rifiuti acquistano la qualificazione di rifiuti urbani “ex lege”. In tal caso si deve ritenere che alla rimozione sia deputato il Comune (o per esso il gestore incaricato alla raccolta dei rifiuti urbani), proprio sulla base di quanto previsto dal citato art. 192.

Legge & Diritto è una rubrica quindicinale a cura della dott.ssa Francesca Santangelo.