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Legge & Diritto. Aggressioni a medici e infermieri: approvata la legge in materia di sicurezza. Ecco cosa si rischia


Gli atti di aggressione di natura fisica e verbale nei confronti degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie non sono sporadici episodi di cronaca ma un problema reale che oggi ha assunto la dimensione di un vero e proprio allarme sociale

L’emergenza da Covid-19 ha favorito l’aumento vertiginoso di tali aggressioni e ha reso necessario l’intervento normativo volto a contrastarle e a prevedere misure di prevenzione e norme penali ad hoc al fine di garantire la sicurezza dell’intera categoria.

È proprio nel corso di questa pandemia che è entrata in vigore la legge 14 agosto 2020, n. 113, recante le “Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell’esercizio delle loro funzioni”, pubblicata in GU n.224 del 9.9.2020. Ratio della nuova legge è quella di offrire al personale sanitario una specifica tutela giuridica, fornendo loro gli strumenti necessari per prevenire ulteriori violenze e superare i limiti previsti dalla normativa vigente che obbliga a denunciare tali azioni.

La legge in esame si riferisce alle professioni sanitarie e socio-sanitarie. Le professioni sanitarie, individuate ai sensi dell’art. 4 e da 6 a 9 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, sono quelle riservate agli iscritti agli albi professionali degli ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri, dei veterinari, dei farmacisti, dei biologi, dei fisici e chimici, delle professioni infermieristiche, di quelle di ostetrica, dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, nonché degli osteopati e dei chiropratici e, infine, degli psicologi. Le professioni socio-sanitarie, individuate dall’art. 5 della stessa legge n. 3 del 2018, comprendono i profili professionali dell’operatore socio-sanitario, dell’assistente sociale, del sociologo ed educatore professionale.

Al fine di realizzare una tutela preventiva nei loro riguardi e di promuovere studi e analisi per la formulazione di proposte e misure idonee a ridurre i fattori di rischio, la stessa legge prevede, all’art.2, l’istituzione presso il Ministero della Salute dell’Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie, al quale è riconosciuto il compito di monitorare gli episodi di violenza o di eventi sentinella che possano dar luogo a fatti commessi con violenza o minaccia ai loro danni; di monitorare l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione a garanzia dei livelli di sicurezza sui luoghi di lavoro, anche promuovendo l’utilizzo di strumenti di videosorveglianza.

Ma anche di promuovere studi e analisi per la formulazione di proposte e misure idonee a ridurre i fattori di rischio negli ambienti più esposti; di promuovere la diffusione delle buone prassi in materia di sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie, anche nella forma del lavoro in équipe; infine, di promuovere lo svolgimento di corsi di formazione per il personale medico e sanitario, finalizzati alla prevenzione e alla gestione delle situazioni di conflitto nonché a migliorare la qualità della comunicazione con gli utenti.

Inoltre, il legislatore ha previsto che le strutture presso le quali opera il personale sanitario o socio-sanitario prevedano nei propri piani per la sicurezza, misure volte a stipulare specifici protocolli operativi con le forze di polizia per garantire il loro tempestivo intervento (art. 7).

Quanto alle misure volte al rafforzamento della tutela penalistica, la legge 113/2020 interviene sul testo dell’art. 583-quater c.p., aggiungendo un secondo comma. Più precisamente, l’art. 583-quater prevede, al comma 1, che nell’ipotesi “di lesioni personali cagionate a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, le lesioni gravi sono punite con la reclusione da quattro a dieci anni; le lesioni gravissime, con la reclusione da otto a sedici anni”.

Per effetto del secondo comma, introdotto dall’art. 4 della legge 113/2020, tale inasprimento delle pene si applica anche “in caso di lesioni personali gravi o gravissime cagionate a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria nell’esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, nonché a chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell’esercizio o a causa di tali attività”.

Affinché sia configurabile la nuova circostanza aggravante di cui all’art. 583-quater c.p., è necessario che le lesioni gravi o gravissime siano commesse “a causa o nell’esercizio” dell’attività sanitaria e cioè che sussista un nesso funzionale tra la condotta di lesioni e l’attività esercitata. Troverà, dunque, applicazione l’aggravante ex art. 583-quater, comma 2 c.p., quando l’aggressione è connessa all’attività del sanitario, anche se l’atto violento è realizzato al di fuori del luogo in cui è stata resa la prestazione. La norma non sarà applicabile, invece, quando il motivo che sta alla base dell’aggressione non è logicamente connesso all’attività sanitaria.

La legge n. 113/2020, inoltre, ha aggiunto il comma 11 octies all’art. 61 c.p., che contempla le circostanze che vanno ad aggravare un reato commesso e consiste nell’ “avere agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nonché di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, a causa o nell’esercizio di tali professioni o attività”.

L’intervento legislativo ha toccato anche l’ambito della procedibilità in relazione agli artt. 581, comma 1 c.p. e 582, comma 2, c.p. L’art. 581 c.p. prevede il reato di percosse, punibile a querela della persona offesa, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente. Per effetto della L. 113/2020, il legislatore ha disposto che, qualora ricorra l’aggravante prevista dall’art. 61, n. 11-octies, c.p., in deroga alla disciplina ordinaria, non sarà necessaria la querela della persona offesa ma il reato è procedibile d’ufficio. Con l’introduzione della nuova legge, la procedibilità d’ufficio è disposta anche nelle ipotesi di lesioni personali (art. 582 c.p.) da cui derivi una malattia con una durata non superiore ai venti giorni ed il fatto è aggravato ex art. 61, n. 11-octies c.p.

Il sistema sanzionatorio è poi completato dalla fattispecie di illecito amministrativo introdotta dalla L. 113/2020. Ciò mette in chiara evidenza l’intento del legislatore di non lasciare impunita alcuna forma di aggressione nei confronti del personale sanitario. Infatti, l’art. 9 della L. 113/2020 prevede che, qualora il fatto non consente di configurare un reato, “chiunque tenga condotte violente, ingiuriose, offensive o moleste nei confronti di personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria o di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso funzionali allo svolgimento di dette professioni presso strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche o private è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 5.000”.

Con la legge in esame è stata istituita una giornata nazionale dell’educazione e della prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e socio-sanitari, volta a sensibilizzare anche la cittadinanza a una cultura che condanni ogni forma di violenza (art. 8). Infine, a chiusura del testo di legge, l’art. 10 introduce una clausola di invarianza finanziaria, che prevede che l’attuazione della presente legge avvenga senza l’impiego di nuovi o di maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ciò conduce ad un polemico giudizio a tal proposito, in quanto risulta abbastanza difficile immaginare che obiettivi ambiziosi possano essere realizzati senza l’impiego di ulteriori risorse.

Legge & Diritto è una rubrica quindicinale a cura della dott.ssa Francesca Santangelo.