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Legge & Diritto. Assegni di invalidità: quali sono e come ottenerli


Non è semplice sapersi orientare tra le diverse normative e conoscere i requisiti necessari stabiliti dalla legge per accedere alle prestazioni dell’INPS a cui hanno diritto i disabili. Spesso, anzi, si fa molta confusione distinguere tra differenti tipologie di assegni

Sebbene sia decisamente consigliato rivolgersi ad un competente consulente tecnico, in questa sede chiariamo le differenze sostanziali tra due tipologie di prestazioni assistenziali: l’assegno mensile di assistenza e l’assegno ordinario di invalidità.

Entrambi hanno in comune il fatto di essere erogate dall’INPS e la possibilità di essere richiesti da persone con invalidità fisica e mentale parziale, che siano in possesso dei requisiti richiesti per legge.

Assegno mensile di assistenza

L’assegno mensile di assistenza è previsto dall’art.13 della L. 118 del 30 marzo 1971, che prevede tale prestazione economica per soggetti di età compresa tra i18 e i 67 anni, che siano in possesso di un reddito inferiore a una determinata soglia stabilita di anno in anno e ai quali sia riconosciuta una riduzione parziale della capacità lavorativa dal 74% al 99%.

Per stabilire l’invalidità, e di conseguenza la ridotta capacità lavorativa, occorre fare riferimento alle Tabelle Ministeriali (D.M. 5 Febbraio 1992) che assegnano ad ogni patologia una determinata percentuale d’invalidità.

Ai fini dell’ottenimento dell’assegno, il soggetto interessato o chi per lui dovrà procedere all’invio della domanda presso l’INPS, che verificherà il possesso dei requisiti sanitari, economici e reddituali necessari.

Il diritto all’assegno potrà essere riconosciuto solo a coloro che hanno una invalidità di almeno il 74%, ai quali sarà corrisposta la prestazione economica.
Tale assegno sarà versato per13 mensilità annuali e a partire dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.

Assegno ordinario d’invalidità

Come l’assegno mensile di assistenza, anche l’assegno ordinario di invalidità è riconosciuto a soggetti che abbiano una ridotta capacità lavorativa (riduzione a meno di un terzo) ed è erogato dall’INPS, ma, a differenza dell’assegno mensile di assistenza, può essere richiesto e ottenuto solo da soggetti lavoratori che soddisfino alcuni requisiti di anzianità contributiva.
Si tratta di una prestazione di natura previdenziale, che, come tale, non è legata al reddito.
Requisito fondamentale per poter procedere con la domanda di ottenimento dell’assegno è il versamento di contributi e di assicurazione per almeno 5 anni, di cui 3 nei 5 anni precedenti la presentazione della domanda nonché la già citata riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo a causa d’infermità o difetto fisico e/o mentale.

Per stabilire l’invalidità, in questo caso, non occorre fare riferimento alle tabelle di cui al D.M. 5 febbraio 1992.

La riduzione della capacità di lavoro va valutata con riferimento alle occupazioni confacenti alle attitudini dell’assicurato considerando, cioè, i fattori soggettivi (età, sesso, esperienza professionale e così via) che servono a determinare le attitudini del richiedente la pensione e del lavoro precedentemente svolto dal quale deve svilupparsi l’indagine riguardante i lavori affini espletabili. L’espressione ‘’occupazioni confacenti’’ si riferisce sia ad attività di natura subordinata sia di natura autonoma.

Per tale motivo, nel caso di valutazioni medico-legali relative alla L. 222/84 la valutazione deve essere generica e non specifica, quindi non strettamente tabellare, tendendo a valutare se lo stato di salute del periziato sia compatibile o meno con il lavoro svolto.

Le valutazioni di uno stesso caso, quindi, possono portare a risultati molto diversi se valutate nell’ottica dell’invalidità civile o della riduzione di capacità di lavoro in occupazioni confacenti. Per esempio un soggetto di 60 anni, di professione orologiaio, ipovedente con visus residuale in OD=1/10 e in OS= 2/10, secondo le tabelle di cui al DM 5/2/92 avrebbe un’invalidità civile pari al 40 %, tuttavia la sua capacità lavorativa in attività confacenti sarebbe certamente inferiore ad un terzo.

Viceversa, un soggetto 40enne occupato come impiegato di concetto, quindi esercente un’attività sedentaria, affetto da BPCO ed insufficienza respiratoria medio-grave, pur avendo diritto ad un’invalidità civile del 75% avrebbe una capacità lavorativa in attività confacenti superiore ad un terzo.

Tale assegno, che ha validità triennale, può essere rinnovato su richiesta prima della scadenza. Inoltre, dopo tre rinnovi consecutivi si rinnova in automatico ed è corrisposto a lavoratori autonomi, dipendenti e a quelli iscritti alla gestione separata.

L’ammontare dell’assegno corrisposto ogni mese varia a seconda dei contributi versati e, al raggiungimento dell’età pensionabile, si trasforma in automatico in pensione di vecchiaia, non reversibile e incompatibile con indennità di disoccupazione.

 

Legge & Diritto è una rubrica quindicinale a cura della dott.ssa Francesca Santangelo.