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Legge & diritto. Capodanno e fuochi d’artificio: provocare danni a persone, animali e cose è reato

Come da consuetudine, per i festeggiamenti del nuovo anno i brindisi spesso sono accompagnati dai fuochi d’artificio


Da molti considerati un rito “purificatore” per cacciare via i mali dell’anno appena passato, i fuochi d’artificio, come i petardi, portano con sé il rischio di provocare danni a persone, animali e cose.
In ambito legale cosa si può dire sulla materia?

La regola generale è che la responsabilità è di chi ha acceso il fuoco d’artificio ed ha provocato un danno in tal modo.

Bisogna dire che i giochi pirotecnici non sono tutti uguali. Secondo la classificazione ufficiale proposta dai Carabinieri, sono quattro le categorie di fuochi d’artificio, in base alla loro pericolosità e al luogo in cui possono essere sparati. Essi vanno da quelli che presentano un rischio potenziale estremamente basso ed un livello di rumorosità trascurabile a quelli professionali che presentano un rischio potenziale elevato e che sono destinati ad essere usati esclusivamente da «persone con conoscenze specialistiche».

Secondo la legge, possono essere messi in vendita soltanto i petardi ed i fuochi d’artificio che presentano le caratteristiche stabilite dal Governo.

A parte i fuochi d’artificio di categoria 1 (venduti in tutti gli esercizi in possesso di licenza per la vendita di giocattoli ed acquistabili da chi ha compiuto i 14 anni), che sono i più innocui, tutti gli altri prodotti devono essere utilizzati da maggiorenni e con la massima cautela, in modo che non costituiscano un rischio per le cose e per le persone.

Il non corretto utilizzo di petardi, sebbene legali, può arrivare a costituire reato. Infatti, secondo l’art. 703 c.p., “chiunque, senza licenza dell’Autorità, in un luogo abitato o nelle sue adiacenze, o lungo una pubblica via o in direzione di essa spara armi da fuoco, accende fuochi d’artificio o lancia razzi o innalza aerostati con fiamme o, in genere, fa accensioni o esplosioni pericolose, è punito con l’ammenda fino ad euro 103”. Inoltre, al secondo comma dello stesso articolo, si stabilisce che “se il fatto è commesso in un luogo ove sia adunanza o concorso di persone, la pena dell’arresto fino ad un mese”.

In sostanza, il nostro ordinamento vieta di usare petardi o altri materiali esplodenti quando vi sia il rischio che la condotta possa arrecare disturbo o danno alle persone, anche quando a farli esplodere sia un soggetto maggiorenne.
E nei condomini?

Quanto agli edifici nei quali è consentito di usufruire di uno spazio condiviso, i residenti avrebbero l’onere di contattare preventivamente l’amministratore informandolo dell’intenzione di far esplodere i fuochi d’artificio e sempre verificando che nel regolamento di condominio non siano state previste limitazioni in tal senso.

Sebbene non sia obbligatoria, i condomini hanno intrapreso la buona prassi di stipulare una polizza assicurativa globale sull’edificio, al fine di garantire la tutela e il risarcimento dei danni agli spazi comuni del condominio (art. 1117 c.c.), alle abitazioni private, oltre a tutti quei danni causati a terze persone. Tuttavia, qualora non sia stata prevista una copertura assicurativa, essendo a volte difficile individuare il responsabile dei danni causati in condominio, il codice civile dispone che è sul custode dei beni, e cioè i singoli proprietari degli appartamenti, che incombe la responsabilità oggettiva.

Dunque, in caso di danno il legislatore cosa prevede?

A tal riguardo il codice civile, mediante la formulazione dell’art. 2050, è molto chiaro. In esso si afferma che “chiunque cagiona un danno ad altri nello svolgimento di un’attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno”.
Secondo una sentenza della Cassazione Civile del 2018 (n.19180/2018), la nozione di attività pericolosa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2050 c.c., non deve essere limitata alle attività tipiche, già qualificate come tali da una norma di legge, ma deve essere estesa a tutte quelle attività che, per la loro stessa natura o per le caratteristiche dei mezzi adoperati, comportino una rilevante possibilità del verificarsi di un danno, dovendosi, di conseguenza, accertare in concreto il requisito della pericolosità con valutazione svolta caso per caso, tenendo presente che anche un’attività per natura non pericolosa può diventarlo in ragione delle modalità con cui viene esercitata o dei mezzi impiegati per espletarla.”

È lapalissiano che il lancio, l’accensione o comunque l’esplosione dei fuochi d’artificio ha in sé la caratteristica della pericolosità e, quindi, come tale l’idoneità a provocare danni a persone, animali e cose.

La pericolosità è il comune denominatore che ha portato la Cassazione civile ad attribuire la responsabilità ex art. 2050 c.c. al Sindaco per danni da fuochi d’artificio (Cass. Civ. n.12417/2020). Nel caso in esame Un soggetto citava in giudizio un Comune chiedendo il risarcimento dei danni subiti per essere stato colpito accidentalmente da un tizzone sparato da addetti ai fuochi d’artificio nell’ambito di uno spettacolo pirotecnico in occasione della festa del Santo Patrono. Per gli eventi che interessano un determinato Comune, come nel caso di specie l’evento del Santo Patrono (totalmente sovrapponibile a quello del Capodanno), ai sensi dell’art. 57 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e del D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 54, è necessaria, per l’accensione dei fuochi di artificio, la licenza dell’autorità di pubblica sicurezza, le cui attribuzioni, in campo locale, sono esercitate dal capo dell’ufficio di pubblica sicurezza, o, in mancanza, dal sindaco (art. 1 – comma 4 Testo unico).

In tale veste, il Sindaco opera quale ufficiale di Governo e, di conseguenza, non è esente da responsabilità secondo quanto indicato nella massima della sentenza sopra richiamata.

Ciò significa che, come sostiene la Cassazione, trova applicazione la regola generale di salvaguardia dei diritti dei terzi, in base al principio generale del “neminem laedere”, a carico della pubblica amministrazione, una volta accertata l’esistenza di un nesso eziologico tra il danno provocato ed il comportamento antigiuridico della pubblica amministrazione stessa.

Dalla pronuncia si rileva che, stante l’obiettiva pericolosità insita nell’accensione dei fuochi d’artificio, è innegabile che è essenziale la scelta dei mezzi e delle modalità. Pertanto, qualora si decidesse di festeggiare con i mezzi pericolosi in esame bisognerà seguire gli elementari criteri di diligenza e di prudenza.

Ciò in quanto, lo ribadiamo, chi cagiona un danno in questo modo ha il dovere morale e giuridico di risarcire il danno a chi lo ha subìto, salvo che sia in grado di dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee a evitarlo.

Quali fuochi d’artificio acquistare legalmente?

Seguendo le indicazioni dell’Arma dei Carabinieri, è possibile comprare solo quelli che riportano sulla confezione: 1) un’etichetta con il numero del decreto ministeriale che ne autorizza il commercio; 2) il nome del prodotto; 3) la ditta produttrice; 4) la categoria d’appartenenza; 5) le modalità d’uso.

I fuochi più innocui possono essere a acquistati dai 14 anni in su. Quelli, invece, classificati come «artifici e prodotti affini negli effetti esplodenti» possono essere venduti solamente in negozi autorizzati, muniti di licenza prefettizia e possono essere acquistati da persone maggiori di anni 18 e munite di porto d’armi. Per accenderli è necessaria la denuncia alle forze dell’ordine e, comunque, dietro autorizzazione o licenza.

I fuochi professionali possono essere fabbricati, utilizzati e venduti da ditte pirotecniche munite di licenze e patentino per il mestiere di fochino. In ogni caso, l’accensione di tali fuochi deve essere autorizzata dall’autorità di pubblica sicurezza.

Ci sono, poi, sul mercato alcuni fuochi estremamente pericolosi la cui vendita costituisce reato, come, ad esempio, «il pallone di Maradona» o la «bomba Osama Bin Laden», così come le cosiddette «cipolle», considerate dei veri e propri ordigni. La legge punisce, in questi casi, sia il venditore sia l’acquirente.

Dove possono essere accesi?

Come ricordano le forze dell’ordine e i Vigili del Fuoco, possono essere accesi «all’aperto, lontano da case, automobili e dalla scatola degli altri fuochi per limitare il rischio di incendio e incidenti. Occorre fare attenzione che non ci siano delle persone nella direzione in cui vengono lanciati». Pertanto – si legge sulle raccomandazioni dei pompieri, di Carabinieri e di Polizia – «non vanno lanciati verso zone buie né da balconi né da finestre».
Altra considerazione importante: i fuochi non vanno mai fatti scoppiare in un qualsiasi tipo di contenitore, men che meno se in ferro, perché l’esplosione può generare la dispersione di schegge che si trasformerebbero in tanti piccoli e pericolosi «proiettili».

Non vanno mai bagnati con acqua: alcuni fuochi, anche legali, contengono alluminio. Questo metallo, a contatto con l’acqua, potrebbe andare in autocombustione provocando uno scoppio inatteso.

 

Legge & Diritto è una rubrica a cadenza quindicinale.