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Legge & Diritto. Cos’è la responsabilità genitoriale?

La responsabilità genitoriale è un insieme di poteri e doveri attribuiti dalla legge ai genitori a tutela dei figli minori non emancipati


“Minore di età” è “ogni bambino e adolescente avente un’età inferiore a diciotto anni, salvo che abbia raggiunto prima la maggiore età in virtù della legislazione applicabile” (così si legge nell’art. 1 del Codice del diritto del minore alla salute e ai servizi sanitari).

Il minore degli anni diciotto non possiede la capacità di agire, cioè la capacità di compiere gli atti giuridici che concernono la propria sfera di interessi e, per questo, è considerato dalla legge “incapace legale”. La capacità di agire si acquista con il compimento del diciottesimo anno, età in cui si presume che il soggetto acquisti la maturità di curare i propri interessi.

Prima di quel momento gli atti relativi al minore, tranne i casi di emancipazione e altre situazioni previste dalla legge, vengono compiuti dai genitori, che sono i titolari della responsabilità genitoriale. Alla responsabilità genitoriale sono sottoposti i figli minori non emancipati, nati nel matrimonio o fuori di esso, o figli adottivi.

Responsabilità e non più potestà.

Con la riforma del 2012 sono state innanzitutto riviste le espressioni “figlio naturale” e “figlio legittimo” e sono state sostituite entrambe con il vocabolo “figlio”, eliminando ogni disparità di trattamento tra figli nati nel matrimonio e figli nati al di fuori del matrimonio. L’art. 315 c.c. dispone infatti che “tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico”.
La riforma ha anche sostituito il concetto di “potestà” con quello di “responsabilità genitoriale”. La sostituzione non è solo linguistica ma costituisce un superamento della concezione dell’impegno genitoriale, che non è più una “potestà” che il genitore ha sul figlio minore, bensì un’assunzione di responsabilità che entrambi i genitori si assumono nei confronti dello stesso.

Come si esplica la responsabilità genitoriale?

La responsabilità genitoriale si esplica mediante l’esercizio di doveri, fondamentali per la crescita e lo sviluppo psico-fisico del minore, imposti ai genitori. L’art. 147 infatti, delineando i doveri nascenti dal matrimonio, afferma che quest’ultimo “impone ad ambedue i coniugi l’obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto dall’articolo 315 bis”.

Tale formula riproduce, sostanzialmente, quanto disposto dall’art. 315-bis in tema di diritti del figlio, nel quale, al comma secondo, si aggiunge che “il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti”.

Non si può dimenticare, inoltre, che gli stessi diritti sono chiaramente sanciti dalla Costituzione, la quale, all’art. 30, afferma che “è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio”.

Quanto al mantenimento, occorre ricordare che tale obbligo non viene meno con il raggiungimento della maggiore età da parte del minore. La giurisprudenza, infatti, ha chiarito che l’accertamento circa la persistenza di tale obbligo dopo la maggiore età va effettuato tenendo conto delle competenze professionali conseguite dal figlio, del suo impegno nella ricerca di un’occupazione lavorativa e della sua complessiva condotta personale, nonché considerando le condizioni economiche dei genitori (cfr. Cass. ord. 10207/17).

L’art. 316 c.c., espressamente rubricato “Responsabilità genitoriale”, la attribuisce ad entrambi i genitori, la quale deve essere esercitata di comune accordo, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. In caso di contrasto su questioni di particolare importanza ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità al giudice indicando i provvedimenti che ritiene più idonei. In questo caso, il giudice è tenuto anche ad ascoltare il minore che abbia compiuto dodici anni o che sia di età inferiore ma dotato di capacità di discernimento.

La responsabilità è esercitata da un solo genitore qualora l’altro genitore sia morto o decaduto o sospeso dalla potestà genitoriale. In mancanza di entrambi i genitori, o per sopravvenuta morte o in quanto decaduti dalla responsabilità, viene nominato un tutore, che provvede alla cura della persona del minore e ne amministra i beni.

Quanto alla durata, la responsabilità non cessa a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio.

Dunque, riepilogando, i doveri dei genitori consistono nel mantenere, educare, istruire ed assistere moralmente il figlio, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni; di farlo crescere in famiglia; di consentire che il minore mantenga rapporti significativi con i parenti.

Quanto ai parenti, si può ritenere che anche questi abbiano lo stesso diritto nei confronti del figlio della coppia. A tal proposito, il codice si occupa specificamente solo dei nonni (art. 317 bis), che hanno il diritto di mantenere rapporti significativi con i loro nipoti minorenni, diritto che corrisponde al corrispettivo dovere in capo ai genitori. Qualora l’ascendente (uno dei nonni) è impedito nel suo diritto, può rivolgersi al giudice perché questi adotti i provvedimenti più idonei nell’esclusivo interesse del minore.

Revoca o sospensione della responsabilità genitoriale

L’abuso o la negligenza nell’esercizio della responsabilità da parte del genitore può legittimare la sospensione o la revoca della responsabilità genitoriale.

Si decade dalla responsabilità genitoriale qualora il genitore violi o trascuri i doveri ad essa inerenti o abusi dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio (art. 330 c.c.)

In questo caso il giudice pronuncia la decadenza dalla responsabilità genitoriale e, in presenza di gravi motivi, può ordinare l’allontanamento del figlio dalla residenza familiare o l’allontanamento del genitore o del convivente che maltratta o abusa del minore.

Il giudice può reintegrare il genitore nella responsabilità genitoriale quando, cessate le ragioni per le quali la decadenza è stata pronunciata, è escluso ogni pericolo di pregiudizio per il figlio.

 

Legge & Diritto è una rubrica quindicinale a cura della dott.ssa Francesca Santangelo.