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Legge & Diritto. Danni all’albergo: quali rischi corrono gli ospiti che li provocano?


Cosa succede quando gli ospiti (o i loro figli) tengono dei comportamenti dolosi, colposi o comunque poco consoni, danneggiando l’albergo e tutto ciò che lo riguarda?

Alloggiare in un hotel o in una qualsiasi altra struttura ricettiva non comporta soltanto il diritto per gli ospiti a ricevere i servizi d’albergo prestabiliti ma fa sorgere in capo a questi ultimi il dovere di mantenere integra la camera e di custodire le cose di cui usufruisce.

Qual è la disciplina che regola i rapporti tra albergatori ed ospiti?
Il contratto d’albergo, non godendo di alcuna specifica regolamentazione nel codice civile né nella legislazione speciale, non può in sé considerarsi un contratto tipico.

Esso è, infatti, un contratto atipico consensuale ad effetti obbligatori, molto diffuso nella pratica sociale, con il quale un soggetto (albergatore) si impegna a fornire al cliente, dietro il pagamento di un corrispettivo, alcune prestazioni di dare e fare, caratterizzate sia dall’utilizzo dell’alloggio, che dalla fruizione di altri servizi necessari o eventuali, come la pulizia dello stesso, l’utilizzo di servizi, il vitto, il parcheggio dell’auto, etc…
La nozione e la disciplina prevista per il contratto di albergo è applicabile a tutte le strutture ricettive, a prescindere dalla terminologia impiegata per indicarle, vale a dire hotel, bed &breakfast, motel, campeggio, ostelli, residence, etc…

Si tratta di un contratto a forma libera che può concludersi per iscritto tramite telegramma, fax, lettera cartacea o elettronica, ovvero verbalmente, di persona o telefonicamente o, infine, attraverso un comportamento concludente. Ovviamente, la forma scritta è preferibile, in quanto costituisce una forma di garanzia nel caso in cui dovessero sorgere, successivamente, contrasti circa l’esistenza dell’accordo, i termini, le modalità d’esecuzione del contratto.
Tralasciando gli obblighi dell’albergatore, gli ospiti, oltre all’obbligo di pagare il corrispettivo (salvo se effettuato mediante agenzia), sono tenuti ad adempiere ad altri obblighi.

Tra questi vi è il rispetto dei locali di alloggio, che non vanno danneggiati (art. 1587 e 1588 del c.c.); la custodia con la diligenza del buon padre di famiglia delle cose consegnate o che si trovano in camera, delle quali gli ospiti possono servirsi solo per l’uso a cui sono destinate (art 1804 c.c.), restituendole al momento del rilascio dell’alloggio (art. 1809 c.c.); infine, la restituzione dell’alloggio all’albergatore nello stato medesimo in cui è stato ricevuto (art. 1590 c.c.).

Ma cosa succede nel caso in cui gli ospiti arrechino danni alla stanza di una struttura ricettiva, ai suoi accessori ovvero alle pertinenze della stessa?

In tutti questi casi, l’ospite è responsabile nei confronti dell’albergo e dovrà risarcire i danni provocati, salvo che non riesca a dimostrare che il guasto non è a lui imputabile. Il cliente sarà tenuto a risarcire il proprietario della struttura mediante il versamento di una somma di denaro che consenta il ripristino della cosa danneggiata e riportare il luogo allo stato in cui si trovava al momento della conclusione del contratto di albergo.
In alcuni casi gli albergatori, nel momento in cui stipulano il contratto di albergo, chiedono ai loro clienti il pagamento di una somma di denaro a titolo di deposito cauzionale.

Tale deposito verrà trattenuto dall’albergatore per tutta la durata del soggiorno del cliente e verrà restituito al momento del check-out qualora non si riscontri alcun danno alle cose presenti all’interno della camera di alloggio. Nel caso in cui, invece, in fase di controllo, si accerti la sussistenza di danni, la cauzione verrà trattenuta dall’albergatore in tutto o in parte, a seconda dell’entità degli stessi danni ed eventualmente richiedere al cliente la differenza se tale somma non risulta adeguata a coprire il costo dei danni subiti.

Qualora, invece, l’albergatore non abbia richiesto il deposito cauzionale ed abbia riscontrato dei danni alla struttura ricettiva, potrà agire in giudizio per far valere il proprio diritto al risarcimento di quanto patito. Al cliente resta la possibilità di dimostrare che il fatto si sia verificato per cause a lui non imputabili e, cioè, che abbia adempiuto agli obblighi di custodia a suo carico con la diligenza richiesta dal caso concreto.

L’albergatore può decidere, altresì, di denunciare il cliente per danneggiamento. Tuttavia, al riguardo, occorre precisare che il reato di danneggiamento semplice di cui all’art.635 cod. pen. rientra tra i reati depenalizzati e, pertanto, attualmente è prevista solo una sanzione amministrativa a carico del soggetto responsabile che va da 100 euro a 8.000 euro di multa.

Tuttavia, il modo più rapido ed efficiente per ottenere il risarcimento dei danni provocati dai clienti è quello di stipulare un’apposita polizza per clienti albergo. A fronte del pagamento di un premio annuo assicurativo l’albergatore, o qualsiasi altro proprietario di una struttura ricettiva, è completamente tutelato per i danni cagionati alla struttura, alle camere o alla mobilia da parte dei propri clienti. Questo tipo di copertura non si limita solo alle spese legali ma si estende anche ai crediti che l’albergatore vanta nei confronti dei propri clienti.

 

Legge & Diritto è una rubrica quindicinale a cura della dott.ssa Francesca Santangelo.