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Legge & Diritto. Danni fisici causati da buca sul marciapiede: il Comune è tenuto a pagare?

Può capitare di finire dentro una buca del marciapiede o semplicemente inciamparvi e farsi male, il Comune è sempre tenuto a pagare il danno al pedone?

In passato sull’argomento ci sono state sentenze discordanti e non sempre il Comune è stato condannato al pagamento come nel caso che si tratti di una buca di grosse dimensioni, quindi ben visibile e il Comune, proprietario della strada, non si ritiene responsabile del danno e farsi carico della disattenzione dei pedoni, sopratutto se il malcapitato passa spesso su quel tratto di marciapiede che dovrebbe conoscere bene.

Una tendenza che il Tribunale di Pisa ha invertito: “se anche la buca che ha causato la caduta è piuttosto larga ed è nascosta dal fogliame o si trova in una via non illuminata, il Comune deve pagare il risarcimento dei danni riportati”.

Per il Tribunale di Pisa il problema risiede nel fatto che la buca non sia facilmente individuabile e questo a prescindere se la causa siano foglie, rami, sporcizia varia o che il marciapiede sia al buio o non sufficientemente illuminato. 

La sentenza del Tribunale di Pisa si riferisce ad un pedone finito in una buca profonda ricoperta di sterpaglie e di aghi di pino, il quale si è reso conto dell’insidia solo quando, ormai, stava finendo a terra. Per di più, era la prima volta che passava su quel marciapiede. 

Il pedone ha chiamato in causa il Comune per chiedere il risarcimento del danno che come prevedibile ha negato la responsabilità. Secondo l’Ente Locale,  non è possibile non accorgersi di una buca di simili dimensioni, molto ampia e anche profonda. Chiunque circoli con un minimo di diligenza – ha sostenuto il Comune – l’avrebbe notata e sarebbe riuscito ad evitare la caduta.

La tesi del Comune però è stata rigettata dai giudici Pisani, secondo cui una qualsiasi sconnessione del manto stradale, grande o piccola che sia, crea un’oggettiva situazione di pericolo se non è visibile né segnalata e si concretizza nella caduta. Dal canto suo – si legge ancora nella sentenza – il pedone sta compiendo un atto di per sé non rischioso, cioè sta camminando su un marciapiede. Se poi la mancanza di manutenzione e di pulizia dell’asfalto creano un pericolo che non doveva esistere, non è colpa del pedone ma del Comune che ha la custodia del bene.

Perché – concludono i giudici – non si può chiedere a un pedone di camminare sulla carreggiata dove passano le macchine solo perché la strada, a differenza del marciapiede, non è coperta di foglie oppure è meglio illuminata e, quindi, se c’è una buca sarà ben visibile: rischia che, per non cadere a causa dell’asfalto disconnesso, finisca a terra per un motivo ben più grave, cioè perché investito da un’auto.

Il pedone finito a terra, dunque, ha diritto al risarcimento del danno non patrimoniale e al rimborso delle spese mediche e legali.

Già in passato, il Tribunale di Roma  aveva dato ragione a un pedone protagonista di un episodio simile: le foglie avevano ricoperto un dissesto su un tratto di strada ed era finito a terra. Secondo i giudici capitolini, «nel caso di una buca completamente ricoperta dalle foglie presenti sull’intero marciapiede, deve ritenersi che la presenza del dissesto sul tratto di strada non sia percepibile ed evitabile con ordinaria avvedutezza da parte del pedone. Ciò a maggior ragione per l’insussistenza di valida ed effettiva alternativa rispetto al transito sulla pavimentazione, poiché lo strato di foglie copriva il marciapiede intero. Va pertanto dichiarata la responsabilità del Comune per i danni subiti dal pedone in conseguenza della caduta a causa del detto dissesto non visibile.

Fonte: La Legge per tutti

Legge & Diritto è una rubrica a pubblicazione quindicinale