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Legge & Diritto. Danno alla salute: anche il danno estetico è risarcibile


Fra le molteplici forme in cui la lesione alla salute si può manifestare vi è il danno estetico

Il danno estetico merita una collocazione di primo piano nella sfera del danno alla persona. Detto anche “danno fisiognomico”, esso è configurabile tutte le volte in cui si verifica una compromissione dell’integrità esteriore della persona, del suo corpo, pregiudicandone l’aspetto o l’armonia. Più precisamente, è definito come “un pregiudizio della fisionomia e della bella presenza della persona in condizioni statiche e dinamiche che compromette le caratteristiche mimiche e gestuali”.

A prescindere dall’eventuale associazione con altre lesioni, il danno estetico si estrinseca spesso nella presenza di cicatrici (tessuto fibroso che si forma per riparare una lesione patologica o traumatica) il cui effetto sull’aspetto del leso dipende dalla sede (le aree che hanno maggiore valenza estetica sono il volto, il collo e le aree di attrazione sessuale), forma (le cicatrici lineari sono generalmente le meno visibili), dimensioni, colore (occorre comparare con attenzione la zona cicatriziale con i tessuti circostanti), rilievo o depressione rispetto alle superfici circostanti, aderenza rispetto ai piani sottostanti, presenza di corpi estranei nel contesto cicatriziale, visibilità (sia in condizioni statiche che dinamiche).

Il danno estetico è rappresentato sia da alterazioni squisitamente anatomiche che modificano in senso peggiorativo l’aspetto del soggetto, sia alterazioni dinamiche (ad esempio alterazioni della postura, zoppia). Bisogna quindi valutare con attenzione sia le variazioni della fisionomia, concetto “statico” riferibile alla semplice presenza di una imperfezione più o meno evidente che può anche compromettere i tratti somatici dell’individuo, sia le alterazioni fisiognomiche, concetto “dinamico” che sussiste quando la lesione non interessa i tratti somatici sic et simpliciter ma ne altera l’espressione, la funzione e l’armonia.

Trattandosi di una lesione alla salute, chi ha subìto il danno estetico ha il diritto di chiedere ed ottenere un risarcimento dei pregiudizi sofferti, sia di natura patrimoniale sia di natura non patrimoniale.
Occorre, prima, affidarsi ad un medico competente al fine di fare una valutazione dell’entità del danno, per la quale è necessario tenere conto di determinati elementi.

Sul piano operativo si deve considerare innanzitutto la rilevabilità oggettiva degli esiti anatomici con qualificazioni che consentano di rendere al meglio tale parametro (danno visibile ad uno sguardo superficiale e con immediatezza o in seguito ad attenta osservazione, a distanza ravvicinata o anche da lontano, a carico di aree esposte o nascoste); occorre poi individuare la sede della lesione, se confinata al viso o estesa a varie altre parti corporee, in primo luogo il collo e le zone, per così dire, di attrazione sessuale.

Si deve, inoltre, tener conto della evolutività dei reliquati anatomici con particolare attenzione per gli esiti morfo-funzionali, nonché della loro emendabilità (nei casi in cui il danno può essere attenuato o persino eliminato, ai fini della liquidazione si compara il peso economico del danno estetico subìto con quello degli interventi necessari per ripararlo).

Si deve, infine, valutare l’eventuale coesistenza di altri aspetti di “danno biologico”, ovvero di deficit funzionali (visivi, respiratori, fonetici, masticatori) e di conseguenze psicologiche e relazionali derivanti dal danno sofferto, in quanto l’avvenuta compromissione del proprio modo di presentarsi ed essere accettati dagli altri spesso costituisce un aspetto autonomo di danno che comporta correlate implicazioni terapeutiche e sociali di rilevanza patrimoniale.

 

Legge & Diritto è una rubrica quindicinale a cura della dott.ssa Francesca Santangelo.