⦿ Ultim'ora

Legge & Diritto. Diritto d’autore e fotografie: ecco chi e come può tutelari i propri scatti


La facilità e la celerità con cui circolano fotografie e ritratti su internet impone di affrontare il problema della loro tutela giuridica

Cosa succede se qualcuno pubblica fotografie altrui non citando la fonte? Vediamo cosa dice la legge.

Le fotografie sono protette dalla legge n. 633/1941 (Legge sul diritto d’autore), nata al fine specifico di proteggere la paternità e la creazione di un’opera, a prescindere da qualsiasi forma di registrazione, documentazione o deposito.

Secondo la legge, infatti, l’autore di un’opera vanta il diritto esclusivo di pubblicare la stessa, di utilizzarla economicamente in ogni forma e modo, di riprodurla, di diffonderla, di distribuirla e porla in circolazione, di pubblicarla in raccolte e di modificarla, di noleggiarla e di concederla in prestito.

In relazione alle fotografie, la legge sul diritto d’autore ne prevede tre diverse categorie: le opere fotografiche dotate di carattere creativo, le semplici fotografie e le riproduzioni fotografiche.

Le opere fotografiche dotate di carattere creativo sono fotografie che possiedono delle caratteristiche così marcate da far riconoscere l’impronta personale dell’autore stesso. Esse sono definite all’art. 2 n. 7 della legge sul diritto d’autore, che le individua nelle “opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia, sempre che non si tratti di semplice fotografia […]”.

Le semplici fotografie trovano tutela nel Capo V della legge del diritto d’autore agli articoli da 87 a 92. Più precisamente, l’art. 87 le definisce come quelle “immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale, ottenute col processo fotografico o con processo analogo, comprese le riproduzioni di opere dell’arte figurativa e i fotogrammi delle pellicole cinematografiche”.

Non sono ricomprese nell’ambito della tutela le riproduzioni fotografiche, cioè le fotografie di scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e simili.

La distinzione operata dalla legge trova giustificazione nel fatto che sarebbe illogico assoggettare alla stessa disciplina fotografie che sono frutto della creatività del fotografo e quelle che invece costituiscono mera riproduzione della realtà. Solo nel primo caso potrà essere individuato l’elemento creativo. In concreto, tuttavia, è difficile stabilire quando una fotografia presenti il carattere creativo sufficiente per essere tutelata come opera dell’ingegno. Ne consegue che, stando ai criteri stabiliti dalla dottrina e applicati dalla giurisprudenza, il requisito della creatività sussiste quando l’immagine fotografica presenta tratti individuali tanto marcati da far riconoscere l’impronta personale del suo autore. Secondo il Tribunale di Milano (sentenza del 28 giugno 1993) una fotografia è artistica quando «il fotografo non si sia limitato ad una riproduzione della realtà, sebbene attraverso procedure tecnicamente sofisticate, ma abbia inserito nell’opera la propria fantasia, il proprio gusto e la propria sensibilità, così da trasmettere le proprie emozioni a chi esamini la fotografia in tal guisa realizzata; dal punto di vista tecnico l’autore curerà particolari luci, scorci, inquadrature e simili, nel tentativo di aggiungere una dose di immaginazione alla riproduzione meccanica del soggetto».

Secondo la legge, l’autore di un’opera vanta sulla stessa due diritti: un diritto morale (c.d. diritto di paternità) ed un diritto materiale. Il diritto morale consiste nel diritto di essere riconosciuto come autore dell’opera; il creatore dell’opera è uno e non può essere nessun altro ed ha la facoltà di opporsi a qualunque alterazione dell’opera che sia da lui giudicata lesiva del proprio onore. Il diritto materiale, invece, attribuisce al suo titolare la facoltà di sfruttare economicamente l’opera stessa (mediante vendita, distribuzione, cessione, ecc). Il titolare di tale diritto può pubblicare l’opera nonché il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l’opera in ogni forma e modo, originale o derivato, nei limiti fissati dalla legge in esame. Pertanto chi intenda riprodurre l’opera, dovrà ottenere il previo consenso esplicito dell’autore, eventualmente corrispondendo un equo compenso.

I due diritti possono convivere in capo alla stessa persona oppure essere scissi; in questo caso l’autore mantiene il diritto alla paternità ma ha venduto il suo diritto economico a un terzo, il quale diventa l’unico legittimato a guadagnare dallo sfruttamento dell’opera.

La tutela accordata dalla legge sul diritto d’autore ha una forza maggiore o minore a seconda che si tratti di fotografie semplici o fotografie artistiche.

All’autore di fotografie artistiche la legge 633/41 attribuisce sia i diritti morali sia quelli di utilizzazione economica di cui agli art. 12 – 19. I diritti patrimoniali durano per tutta la vita dell’autore e per 70 anni dopo la sua morte: l’uso di un’opera fotografica quindi è subordinato al consenso dell’autore o dei suoi eredi e al pagamento di un eventuale compenso.

Nell’ipotesi di semplici fotografie, invece, l’autore ha il diritto esclusivo di riproduzione e di diffusione/spaccio nonché il diritto ad un equo compenso per l’utilizzo delle sue foto. Per esse, inoltre, la legge stabilisce che rechino le seguenti indicazioni: 1) il nome del fotografo; 2) la data di produzione della fotografia; 3) il nome dell’autore dell’opera d’arte fotografata. La mancanza di tali requisiti non si ripercuote sulla riproduzione, che non viene considerata abusiva a meno che non venga provata la malafede di chi riproduce. Tali diritti hanno durata ventennale.

Le riproduzioni fotografiche, infine, non godono di una particolare protezione e sono liberamente utilizzabili.

Alla luce di quanto detto, anche le immagini immesse nel web possono essere qualificate come opere fotografiche o come semplici fotografiche a seconda delle caratteristiche delle stesse e per esse troveranno applicazione le norme della legge sul diritto d’autore.

Pertanto, nell’ipotesi di opera fotografica digitale, qualsiasi riproduzione non autorizzata dall’autore è illecita e il suo utilizzo è subordinato al consenso del suo autore o dei suoi eredi ed al pagamento di un compenso.

Quando, invece, un autore pubblica sul web una “semplice fotografia” in forma anonima o senza specificare i requisiti di cui all’art. 90 della stessa legge, si rende legittima la riproduzione dell’immagine da parte di terze persone. Al tal riguardo, si ricordi che il Tribunale di Milano (con sentenza 7 novembre 2016 n.12188) ha stabilito che se le fotografie non riportano il nome del fotografo o della ditta da cui dipende, della data e dell’autore dell’opera, la riproduzione delle immagini non è abusiva e non sono dovuti i compensi previsti dalla legge sul diritto d’autore. Nel caso di omessa menzione del nome dell’autore da parte di chi utilizza la foto non risulta nemmeno violato il diritto morale ad essere riconosciuto autore, in quanto non viene messa in discussione la paternità della foto (in tal senso, Cassazione, sent. n. 4723/2006). La Corte di Cassazione ha sancito (nella pronuncia n. 8186/1992) che la buona fede di colui che riproduce una fotografia priva delle indicazioni previste dalla legge è presunta ed è dunque onere di chi invoca tutela fornire la prova della malafede del riproduttore.

Dunque, se la foto (di valore non artistico) non presenta il nome dell’autore a questi non spetta nemmeno l’equo compenso, anche perché non vi è stata alcuna contestazione della paternità né può dirsi che gli sia stato arrecato qualche tipo di danno. Al contrario, se si era consapevoli della paternità dell’opera o erano presenti le indicazioni di cui all’art. 90 della Legge sul diritto d’autore, allora la responsabilità sussiste in capo a chi ne ha fatto un utilizzo indebito.

Legge & Diritto è una rubrica quindicinale a cura della dott.ssa Francesca Santangelo.