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Legge & Diritto. Distruggere un nido di rondine è reato


Non tutti lo sanno, ma abbattere nidi di rondine, balestrucci e rondoni è reato. Al contrario, essi vanno protetti

Le rondini sono fra le specie considerate minacciate a livello continentale. La stessa condizione riguarda balestrucci e rondoni. Si tratta di specie insettivore di grande importanza per l’ecosistema, in quanto si cibano in gran quantità di zanzare, mosche e altri insetti molesti.

Le rondini, che migrano da e verso i nostri territori nei quali nidificano e si riproducono ciclicamente, sono ad oggi specie in pericolo sia a causa dai cambiamenti climatici e dell’utilizzo di pesticidi in agricoltura sia per le azioni insensate dell’uomo che, per futili motivi, ne distrugge spesso i nidi impedendone la riproduzione. La distruzione di questi nidi, non necessaria, controproducente e che mette in pericolo la sopravvivenza di tali volatili (confermata nel numero di esemplari oggi esistenti), oltre che esecrabile, comporta delle conseguenze sotto il profilo giuridico e sono tutelati da normative europee e nazionali la cui violazione può dar luogo a varie situazioni di illecito.

In particolare la Direttiva Cee 79/409 sulla Conservazione degli Uccelli Selvatici, recepita in Italia dalla Legge 157/1992, intitolata “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”, all’art. 3 (divieto di uccellagione) prevede che “è vietata in tutto il territorio nazionale ogni forma di uccellagione e di cattura di uccelli e di mammiferi selvatici, nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati”, e, all’art. 21 comma 1, lettera o), vieta “di prendere e detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi ed uccelli appartenenti alla fauna selvatica”. Quest’ultima è considerata patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell’interesse della comunità nazionale ed internazionale (art. 1 L.157/1992).

La violazione del divieto di distruggere o danneggiare i nidi intenzionalmente e disturbare la fauna selvatica durante il periodo della riproduzione comporta l’applicazione di sanzioni penali e amministrative.

La tutela è contenuta anche nella Convenzione Internazionale di Berna dettata ai fini della conservazione degli ambienti naturali, delle specie e dei loro siti di nidificazione. Essa, ratificata in Italia con L.503/1981, stabilisce gli stessi divieti ed inserisce rondini, rondoni e balestrucci fra le specie strettamente protette, in quanto a rischio di estinzione.

Anche la Convenzione di Bonn per la Conservazione delle Specie Migratrici (CMS) adottata nel 1979 e ratificata in Italia con la L. 42/1983 si pone l’obiettivo di conservare le specie migratrici terrestri, acquatiche e avicole su tutta l’area di ripartizione, con particolare riguardo a quelle minacciate di estinzione ed a quelle in cattivo stato di conservazione e di preservare i loro habitat su scala globale.

Ancora, la direttiva 2009/147 CE vieta il taglio dei rami nel periodo di nidificazione degli uccelli.

Oltre alle sanzioni previste dalla legge di ratifica 157/1992, l’abbattimento dei nidi integra il reato di danneggiamento di “fauna selvatica” ai sensi dell’art. 635, comma 2 c.p., essendo la fauna distrutta considerata appunto patrimonio indisponibile dello Stato ed avendo il responsabile agito con lo scopo di distruggere la covata e di uccidere i piccoli nati.

La tutela, infine, è completata da leggi regionali e da regolamenti comunali in materia di tutela degli animali.

Le eventuali segnalazioni in merito alla distruzione o al tentativo di distruzione di nidi delle rondini vanno fatte alla Polizia Locale o ai Carabinieri forestali.

 

Legge & Diritto è una rubrica quindicinale a cura della dott.ssa Francesca Santangelo.