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Legge & Diritto. Donne in gravidanza e bambini in auto: ecco quando si è in regola


Prima di mettersi alla guida dell’auto la prima regola da seguire riguarda la sicurezza. Ciò ancor di più quando il conducente è una donna in stato di gravidanza o quando si ha un bambino a bordo

Nel nostro paese il codice della strada all’art.172 prevede l’obbligo generale di indossare le cinture di sicurezza quando si è alla guida o si è trasportati a bordo di un’autovettura. Sono esentati da tale obbligo i soggetti, elencati al comma 8 dello stesso articolo, tra i quali le “donne in stato di gravidanza sulla base della certificazione rilasciata dal ginecologo curante che comprovi condizioni di rischio particolari conseguenti all’uso delle cinture di sicurezza” (art.172, co.8, lett.f CdS).

Più precisamente, le donne in gravidanza sono esentate nel caso in cui l’uso delle cinture rappresenti un rischio. Le condizioni di rischio, però, non possono essere valutate liberamente dalla gestante ma dovranno essere attestate dal ginecologo con un’apposita certificazione, la quale dovrà essere sempre portata con sé per giustificare il mancato uso delle cinture di sicurezza alle forze dell’ordine che effettuano i relativi controlli sulla guida.

Massima sicurezza deve essere garantita anche al bambino che si trova a bordo di un’autovettura.

Il comma 1 dell’art. 172 CdS impone che i bambini di statura inferiore a 1,50 m debbano essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini, adeguato al loro peso, di tipo omologato.

I “sistemi di ritenuta” sono seggiolini ed adattatori. Questi ultimi sono dei rialzi che permettono al bambino di utilizzare le normali cinture di sicurezza dell’automobile.

L’omologazione è disciplinata dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 15.5.2014 che, recependo la direttiva 2014/37/UE, prescrive che i sistemi di ritenuta per bambini, utilizzati a bordo dei veicoli destinati al trasporto di persone e di cose, devono essere omologati conformemente ai regolamenti della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE). I regolamenti UNECE attualmente in vigore sono il Regolamento 44 nelle sue versioni R44/03 e R44/04 ed il Regolamento 129 nelle sue versioni R129/1 e R129/2.

I sistemi di ritenuta non integrali, privi di schienale, (c.d. rialzi), omologati ai sensi del R44/04 possono essere utilizzati solo per i bambini di altezza superiore ai 125 cm. Tuttavia, i modelli di rialzi senza schienale per bambini sotto i 125 cm restano ancora in vendita sino ad esaurimento.

Il Regolamento UNECE 129 non sostituisce il Regolamento UNECE 44, ma si aggiunge ad esso consentendo di scegliere quale tipologia di seggiolino acquistare in base alle caratteristiche di omologazione ed alle proprie esigenze.

Dunque, l’articolo 172 del Codice della Strada detta una sola regola chiara: i bambini fino ai 150 centimetri di statura devono essere obbligatoriamente adagiati su un seggiolino o su un dispositivo di adattamento con le cinture di sicurezza. Solo dopo aver superato tale altezza è consentita la permanenza a bordo dei normali sedili con l’uso delle cinture di sicurezza.

Il comma 3 dell’art. 172 CdS, infatti, prevede che, se il veicolo non è dotato di un sistema di ritenuta, i bambini di età fino a tre anni non possono viaggiare e quelli di età superiore ai tre anni possono occupare un sedile anteriore solo se la loro statura supera 1,50 m.

Un’eccezione è prevista per il trasporto in taxi e in auto a noleggio con conducente, nei quali i bambini possono viaggiare senza sistemi di ritenuta solo se collocati sul sedile posteriore ed accompagnati da persona di età non inferiore a 16 anni (comma 4).

Chi viola i precetti in oggetto e, dunque, non fa uso delle cinture di sicurezza (dunque, anche in gravidanza, salvo esenzione autorizzata dal ginecologo) e dei sistemi di ritenuta per bambini, è soggetto alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma che va da 80 euro a 323 euro, oltre alla decurtazione di cinque punti dalla patente di guida. Quando il mancato uso riguarda il minore, soggetto responsabile è il conducente o comunque chi è tenuto alla sorveglianza del minore stesso, se presente sul veicolo al momento del fatto.

Se il conducente viola le disposizioni del Codice della Strada per almeno due volte nel periodo di due anni, viene applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da quindici giorni a due mesi.

Responsabile e soggetto al pagamento della sanzione amministrativa (da 40 euro a 162 euro) è ritenuto anche chi, pur facendo uso dei dispositivi di ritenuta, ne altera od ostacola il normale funzionamento.

E’ prevista anche l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 841 euro a 3.366 euro a chi importi o produca per la commercializzazione sul territorio nazionale e a chi commercializzi dispositivi di ritenuta di tipo non omologato, i quali, anche se installati sui veicoli, sono soggetti al sequestro ed alla relativa confisca.

Per completezza si ricorda che la legge 1 ottobre 2018, n. 117, modificando l’art. 172 CdS, ha introdotto l’obbligo, per chi trasporta bambini di età inferiore a quattro anni, di utilizzare appositi dispositivi antiabbandono su tutti i seggiolini installati sugli autoveicoli e sugli autocarri di qualsiasi massa. Ciò è stato previsto al fine di ridurre i rischi di abbandono involontario di bambini sui veicoli.

Il provvedimento che introduceva l’obbligo di adozione dei seggiolini anti abbandono (che sarebbe dovuto entrare in vigore il 1° luglio 2019) è diventato legge (L. n. 157 del 19 dicembre 2019) ed ha fissato il termine del 6 marzo 2020 quale data ultima per l’obbligo di installazione di tali dispositivi per bambini di età inferiore a 4 anni. Da questa data, nel caso di violazione, è prevista una multa che va da 81 a 326 euro.

Legge & Diritto è una rubrica quindicinale a cura della dott.ssa Francesca Santangelo.