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Legge & Diritto. Fingersi innamorati per ottenere beni o soldi è reato… Quando l’amore è una truffa


Fare finta di innamorarsi di una persona (anche online) per ottenere dei beni o dei soldi è punito dalla legge? Vediamo cosa dicono le norme giuridiche

La nascita di un amore non sempre è un evento che porta gioia, perché, nel caso in cui si illuda per interesse chi si innamora davvero, nasconde in sé una truffa amorosa, sia se realizzata nelle forme tradizionali sia se realizzata online. Fingere di amare una persona e farle credere di vivere realmente una storia d’amore costituisce una vera e propria bugia e, dunque, in termini giuridici, un raggiro a tutti gli effetti al fine di ottenere un vantaggio patrimoniale.

Giocare con i sentimenti altrui, quindi, configura una truffa sentimentale.

A dichiararlo è stata la Cassazione, secondo la quale il reato di truffa sentimentale è da considerarsi un “raggiro o artificio” finalizzato a un tornaconto di natura economica, personale o altrui. La Corte, infatti, pronunciandosi con la sentenza n. 25165 del 2019, condanna chi, fingendo sentimenti d’amore per una persona, la induce in errore prospettandole il progetto di una futura vita insieme al solo fine di farsi consegnare del denaro.

Il reato di truffa è commesso, ai sensi dell’art.640 del Codice Penale, da chi, “con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno”. La norma, dettata a tutela del patrimonio, usa un’espressione generica, in quanto si riferisce a qualsiasi comportamento artificioso “volto ad indurre taluno in errore e tale da procurargli un danno di natura economica e/o patrimoniale. Questa formulazione consente di far rientrare nel reato di truffa anche l’inganno amoroso perpetrato nei confronti di un’altra persona pur di ottenere dei vantaggi.

Il reato di truffa è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.
Ai fini della sua configurazione, è necessario, in primo luogo, che il soggetto ponga in essere artifici o raggiri e che tali atti fraudolenti inducano in errore il soggetto passivo della condotta. A causa di tale errore, poi, il soggetto ingannato deve compiere un atto di disposizione patrimoniale, tale che ne derivi un danno ingiusto e un contestuale profitto ingiusto a favore del soggetto agente.

L’artificio e il raggiro costituiscono mere modalità della condotta e sono strumenti che consentono al soggetto agente di falsare la realtà e di creare un erroneo convincimento nel destinatario. Ai fini della configurabilità del reato in esame è necessario che sussista l’errore in cui deve cadere la persona offesa. Gli artifici manipolano la realtà mediante la simulazione di circostanze inesistenti o la dissimulazione di circostanze esistenti. I raggiri consistono in una attività di simulazione, realizzata attraverso parole o argomentazioni volte a far scambiare il falso con il vero.

L’idoneità degli artifici e raggiri risulta dalla verifica della sussistenza del nesso di causalità tra l’azione e l’evento, mentre non ha rilievo la mancanza di diligenza, controllo e verifica da parte della persona offesa, essendo sufficiente, per l’esistenza del reato, accertare che l’errore in cui è caduta la vittima sia stato conseguenza di detti artifici e raggiri (Cass. pen., Sez. II, n. 55180/2018).

Ai fini della sussistenza del delitto di truffa, nella specie “sentimentale”, il comportamento illecito materiale deve essere sorretto dall’elemento psicologico del dolo (la coscienza e la volontà del soggetto agente di truffare la vittima), che deve essere presente sin dal momento iniziale della condotta. Il truffatore amoroso cioè deve rappresentarsi il piano criminoso sin dall’inizio della relazione, che quindi nasce per quel preciso scopo: quello di ottenere un vantaggio patrimoniale.

Ai fini della sussistenza del delitto di truffa, nella specie “sentimentale”, il comportamento illecito materiale deve essere sorretto dall’elemento psicologico del dolo (la coscienza e la volontà del soggetto agente di truffare la vittima), che deve essere presente sin dal momento iniziale della condotta. Il truffatore amoroso cioè deve rappresentarsi il piano criminoso sin dall’inizio della relazione, che quindi nasce per quel preciso scopo: quello di ottenere un vantaggio patrimoniale.

Quanto alle modalità con cui il truffatore possa indurre in errore la vittima, esse sono innumerevoli e le più varie ed imprevedibili (manifestazione di sentimenti fittizi; dichiarazioni di volontà di fare progetti a lungo termine, come convivenza, acquisto di un immobile o progetti lavorativi; manifestazioni di difficoltà economiche come ostacoli al coronamento del “sogno d’amore”, il tutto spesso accompagnato anche da false documentazioni e fotografie). Per la giurisprudenza quel che importa è l’accertamento del nesso di causalità tra l’artificio o il raggiro e l’altrui induzione in errore e non è necessario verificare l’idoneità in astratto dei mezzi usati quando in concreto questi si sono rivelati idonei a trarre in errore (Cass. pen., Sez. II, 20 giugno 2017, n. 52867).

Alla luce di quanto detto, la Cassazione, nella sentenza sopra richiamata (sent. n. 25165/2019), ha precisato che “la truffa non si apprezza per l’inganno riguardante i sentimenti dell’agente rispetto a quelli della vittima, ma perché la menzogna circa i propri sentimenti è intonata con tutta una situazione atta a far scambiare il falso con il vero operando sulla psiche del soggetto passivo.”

Pertanto, non c’è dubbio, come nel caso di specie deciso, che la simulazione di sentimenti d’amore da parte del soggetto agente, coordinata con ulteriori e specifici elementi (il progetto di vita in comune, l’investimento societario, etc…) costituisca una condotta idonea ad indurre in errore la persona offesa, la quale, proprio perché coinvolta in una relazione sentimentale, perde la capacità di nutrire sospetti delle reali motivazioni che stadietro alle richieste di denaro del truffatore.

Legge & Diritto è una rubrica quindicinale a cura della dott.ssa Francesca Santangelo.