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Legge & Diritto. Il pedone ha sempre ragione? Ecco quando pedone non fa rima con ragione


Ma davvero il pedone ha sempre ragione? Vediamo cosa dice la legge in proposito

Sin dalle prime lezioni di scuola guida siamo stati abituati a guidare tenendo a mente che “il pedone ha sempre ragione”. Mettere la distrazione da parte, quando si guida un veicolo, è essenziale per evitare ogni situazione di pericolo per sé e per gli altri, veicoli o pedoni che siano. Accade spesso, però, che anche i pedoni attraversino la strada con imprudenza o siano totalmente distratti, ad esempio da uno smartphone. E, dunque, no, il pedone non ha sempre ragione e non può sentirsi protetto per il solo fatto di esserlo.

Cosa afferma il diritto in tema di responsabilità del conducente?

Un conducente che investe un pedone è, ai sensi dell’art. 2054 c.c., obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitarlo.

L’art. 140 del codice della strada afferma in generale che gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale.

L’art. 191 prescrive ai conducenti la massima prudenza nei confronti dei pedoni, sia che si trovino sugli appositi attraversamenti, sia che abbiano comunque già iniziato l’attraversamento della carreggiata. Sul conducente grava un vero e proprio “obbligo di attenzione” nei confronti del pedone, che si traduce anche nella capacità di prevederne il comportamento e quindi di adottare gli opportuni accorgimenti al fine di prevenire un evento dannoso.

In sostanza, nell’ordinamento italiano la regola è una presunzione di responsabilità a carico del conducente di qualsiasi veicolo. Ciò però non vuol dire che la responsabilità ricada sempre e comunque solo in capo al conducente.

Vediamo quali sono alcune delle regole imposte al pedone che attraversa la strada.

L’art. 190 del codice della strada prevede una serie di condotte dettagliate che il pedone deve porre in essere. Per quel che qui ci riguarda, al comma secondo, l’art. 190 prevede che “i pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei soprapassaggi. Quando questi non esistono, o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l’attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri”.

Ai pedoni è vietato, inoltre, attraversare diagonalmente le intersezioni e, ovviamente, sostare o indugiare sulla carreggiata, salvo i casi di necessità, per evitare che tali condotte possano causare intralcio al transito normale degli altri pedoni.

Infine, al comma quinto, è stabilito che “i pedoni che si accingono ad attraversare la carreggiata in zona sprovvista di attraversamenti pedonali devono dare la precedenza ai conducenti”.
Dunque, anche se in generale la normativa vigente afferma una presunzione di responsabilità in capo al conducente, salvo che quest’ultimo, in caso di incidente, dimostri che la condotta del pedone sia stata colposa e abbia avuto incidenza, totale o parziale, nel causare il sinistro.

Come chiarito dalla Cassazione (sent. n. 2241/2019), è il giudice a dover valutare e quantificare l’esistenza di un concorso di colpa tra il conducente ed il pedone investito e, a tal uopo, “deve: a) muovere dall’assunto che la colpa del conducente sia presunta e pari al 100%; b) accertare in concreto la colpa del pedone; c) ridurre progressivamente la percentuale di colpa presunta a carico del conducente via via che emergono circostanze idonee a dimostrare la colpa in concreto del pedone”.

La responsabilità del conducente, dunque, può essere esclusa qualora questi riesca a dimostrare che il comportamento del pedone sia stato talmente imprevedibile e repentino da non dargli la possibilità di adottare la misura opportuna ad impedire l’evento.

Responsabile, ad esempio, è stato ritenuto il pedone che aveva attraversato l’incrocio di corsa con il semaforo rosso. (Tribunale di Ravenna, sent.N. 464/2017). A Trieste una donna, investita per aver attraversato la strada senza guardare perché intenta a parlare al cellulare, è stata dichiarata responsabile nella misura dell’80% del fatto, avendo questa tenuto una condotta assolutamente noncurante delle normali regole di prudenza (Tribunale di Trieste, sent.n.380/2019).

Risarcisce interamente il danno invece il conducente che investe il pedone perché improvvisamente abbagliato dal sole. Guidare con la luce di fronte alla propria direzione di marcia riduce drasticamente il campo visivo e deve indurre a tenere una condotta ancora più prudente (Tribunale di Gela, sent. n.230/2019).

Ancora, è responsabile il conducente quando il pedone attraversa sulle strisce pedonali o a pochi metri dalle strisce pedonali (Tribunale di Roma, sent. n. 21613/2018). Se invece il pedone sopraggiunge all’improvviso, fuori dalle strisce, la responsabilità del conducente potrebbe essere notevolmente ridimensionata (Cass., sent. n.2241/2019). Invece non basta a escludere la responsabilità dell’automobilista il fatto che l’investito cammini di notte fuori dal marciapiede. Se il pedone marcia in direzione opposta a quella del transito dei mezzi, come previsto dal Codice della strada, resta la responsabilità esclusiva dell’automobile che lo investe (Corte d’appello di Roma, sent. n.5680/2018).

Riepilogando, il possibile comportamento errato del pedone non esime il conducente dal prestare attenzione. Infatti, come ha evidenziato la Cassazione nella recente sentenza n. 18321/2019: “il dovere di attenzione del conducente teso all’avvistamento del pedone trova il suo parametro di riferimento – oltre che nelle regole di comune e generale prudenza – nel richiamato principio generale di cautela che informa la circolazione stradale e si sostanzia, essenzialmente, in tre obblighi comportamentali: 1) l’obbligo di ispezionare la strada costantemente; 2) l’obbligo di mantenere sempre il controllo del veicolo; 3) l’obbligo di prevedere tutte le situazioni di pericolo che la comune esperienza comprende, in modo da non costituire intralcio o pericolo per gli altri utenti della strada”.

La Cassazione continua che la colpa del pedone è esclusiva qualora sussistano due condizioni: “che il conducente del veicolo investitore si sia venuto a trovare, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza e prudenza, nell’oggettiva impossibilità di avvistare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati invece in modo rapido e inatteso e che, nel comportamento del conducente, non sia riscontrabile alcuna infrazione alle norme della circolazione stradale ed a quelle di comune prudenza”.

Legge & Diritto è una rubrica quindicinale a cura della dott.ssa Francesca Santangelo.