⦿ Ultim'ora

Legge & Diritto. Il tatuaggio…va storto? Ecco quando la legge permette di chiedere un risarcimento


Cosa dice il diritto se il tatuaggio…va storto? Non sempre infatti la legge permette di chiedere un risarcimento: vediamo in quali casi è possibile

Il desiderio di tatuare il proprio corpo, con scritte o disegni, monocromatici o colorati, permanenti o temporanei, esiste sin dalla preistoria ma è una moda sempre attualissima. Che sia poco visibile come la famosa “farfallina” di Belén o vistoso come quello di Fedez, poco importa: i tatuaggi piacciono moltissimo!

Per evitare di avere brutte sorprese e soprattutto di subire danni è, però, opportuno seguire alcuni consigli.

Innanzitutto, è sempre il caso di rivolgersi ad un tatuatore che sia possesso dell’attestato di frequenza di uno specifico corso di formazione e che svolga la sua attività nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari previsti dalle “Linee guida del Ministero della Sanità per l’esecuzione di procedure di tatuaggio e piercing in condizioni di sicurezza” (Circolari del Ministero della Sanità n. 2.9/156 del 5.02.1998 e n. 2.8/633 del 16.07.1998) e, inoltre, che l’esecuzione del tatuaggio sia eseguita in un centro autorizzato dall’autorità competente sul territorio. La regolamentazione sulle condizioni di sicurezza in Italia varia da regione a regione e in Europa varia da Stato a Stato.

È poi assolutamente necessario che il tatuatore, prima di procedere, informi il cliente sul tipo di operazioni che effettuerà, sui rischi che ne possono derivare e sulle precauzioni da osservare dopo il trattamento. Contestualmente deve consegnare (e poi acquisire) il modulo del consenso informato che il cliente dovrà sottoscrivere, dopo aver ben compreso le informazioni ricevute, manifestando in questo modo la propria volontà a sottoporsi al trattamento.

Il cliente deve sempre assicurarsi che il livello di igiene del personale e dell’ambiente di lavoro sia adeguato (es. uso di guanti, mascherine e camici monouso; aghi nuovi e sterili; strumenti non monouso correttamente sterilizzati; inchiostri utilizzati atossici e così via).

Qualora il soggetto da tatuare sia un minore, saranno i genitori, il tutore o chiunque ne abbia la responsabilità a firmare il consenso informato e vigilare sulle operazioni di esecuzione assicurando al contempo la loro presenza al momento del trattamento.

Ma se si subisce un danno di tipo sanitario?

Il cliente ha il diritto di chiedere un risarcimento dei danni di tipo sanitario quando il tatuatore non ha rispettato le norme igienico-sanitarie prescritte o non ha prestato attenzione ad eventuali patologie comunicate dal cliente per le quali avrebbe dovuto astenersi dall’eseguire il tatuaggio o perché non ha riferito al cliente circa le eventuali conseguenze derivanti dal tatuaggio stesso. Tale risarcimento, il cui ammontare sarà quantificato dal giudice, è dovuto solo se viene dimostrato il nesso di causalità e, cioè, se si prova che il danno sanitario sia diretta conseguenza del mancato rispetto delle regole igieniche prescritte o dell’esecuzione del tatuaggio nonostante la presenza di patologie già comunicate dal cliente.

Il danno risarcibile è di tipo patrimoniale e non patrimoniale. L’aspetto patrimoniale consiste nelle spese sostenute per emendare il danno (eventuali cure e/o interventi riparatori, spese farmaceutiche, etc.). All’interno del danno patrimoniale può essere ricompreso anche il danno per il lucro cessante, ovvero il mancato guadagno per non aver potuto lavorare regolarmente durante la convalescenza o per aver perso un’occasione lavorativa a causa della lesione.

Quanto all’aspetto non patrimoniale, è risarcibile il danno biologico, cioè la lesione permanente dell’integrità fisica o psichica conseguente al fatto illecito. Qualora il danno fosse parzialmente ristorato da eventuali procedure mediche, verrà ovviamente riconosciuto parzialmente.

Quando non è dovuto il risarcimento?

Il cliente, tuttavia, non ha il diritto al risarcimento del danno subìto quando, dopo aver fatto il tatuaggio, non ha rispettato le indicazioni prescritte dal tatuatore per evitare l’insorgere di problemi sanitari (cure, trattamenti, protezione della pelle, etc.) e anche quando sul consenso informato obbligatorio non ha riportato tutte le informazioni riguardanti il suo stato di salute (predisposizione ad allergie, patologie di tipo cutaneo, ecc.), che avrebbero controindicato l’esecuzione del tatuaggio. In questi casi il danno non è diretta responsabilità del tatuatore, bensì del cliente stesso!

E se il tatuaggio non piace?

Quando al cliente non piace il tatuaggio o comunque lo ritiene diverso da quello pattuito, non potrà pretendere alcun risarcimento. Ciò è confermato da una recente sentenza del Tribunale di Catania (Novembre 2019) che ha rigettato la domanda di una donna che lamentava un danno estetico, derivante dalla realizzazione di un tatuaggio diverso da quello commissionato. I giudici etnei, infatti, hanno ritenuto che il tatuaggio sia da considerare un’opera artistica e, come tale, non suscettibile di valutazione soggettiva.

Cos’è il danno estetico?

Il danno estetico è definito come “un pregiudizio della fisionomia e della bella presenza della persona”. Esso si estrinseca spesso nella presenza di cicatrici, il cui effetto negativo dipende, oltre che dalla sede, anche dalla loro visibilità. Otterranno maggiore apprezzamento medico-legale le cicatrici deturpanti che interessano il volto o comunque le c.d. aree di interesse sessuale: il danno, infatti, risiede nel giudizio negativo che la presenza di tali imperfezioni provoca in chi guarda il danneggiato, con conseguente compromissione della vita di relazione.

In conclusione, bisogna assolutamente evitare il tatuaggio “fai da te” o non effettuato da professionisti (parenti, amici, etc.) e in ambienti e con attrezzature non conformi alle regole igienico-sanitarie prescritte. Qualora, tuttavia, il cliente ritenga di aver subìto un danno dovrà rivolgersi ad un avvocato, per farsi assistere legalmente, e ad un medico legale che valuti il danno.

Rubrica quindicinale a cura della dott.ssa Francesca Santangelo.