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Legge & Diritto. La ludopatia rende incapaci di intendere e di volere? Vediamo cosa dice la Cassazione


La ludopatia è il desiderio incontrollato ed incontrollabile di giocare ripetutamente d’azzardo, nonostante l’individuo che ne è affetto sia consapevole dei rischi che ne derivano


L’ossessione per il gioco di azzardo rientra tra le principali patologie che affligge oggi la società e la sua diffusione è favorita dalla grande quantità di giochi che induce qualunque giocatore ad impiegare anche ingenti somme di denaro nel continuo tentativo di vincere anche dopo aver subito molte perdite.

La ludopatia può portare a una serie di gravi conseguenze sia psichiche che economiche.
Ma queste conseguenze psichiche possono essere considerate come idonee ad escludere la capacità di intendere e di volere?

L’incapacità di intendere e di volere è la condizione, anche transitoria e dovuta a diverse cause, in cui può trovarsi un soggetto nel momento in cui stipula un negozio giuridico o commette un reato. Più precisamente, l’incapacità di intendere consiste nell’impossibilità da parte dell’individuo di comprendere il significato delle proprie azioni e di rendersi conto delle conseguenze sociali che ne possono derivare. L’incapacità di volere consiste nell’impossibilità di controllare i propri stimoli ed impulsi ad agire.

Stante la ormai notevole diffusione, il fenomeno della “ludopatia” ha assunto un’importanza tale da essere considerata alla stregua della dipendenza “cronica” da alcool o da sostanze stupefacenti (c.d. dipendenze comportamentali). Il tema è stato affrontato anche nelle aule giudiziarie e si è affermato che, qualora la patologia sia in forma così grave da determinare una sorta di discontrollo degli impulsi, può essere in grado di eliminare (o ridurre) la capacità di intendere o di volere dell’imputato (che determina rispettivamente l’assoluzione o una riduzione della pena).

Tuttavia, la dipendenza da gioco d’azzardo, pur essendo un disturbo della personalità, ma non è idonea di per sé a compromettere la capacità di intendere e di volere del soggetto. Più precisamente, la ludopatia può rientrare nei casi di infermità mentale ma è necessario comunque procedere ad un accertamento caso per caso, con il quale si dimostri che tale patologia influenzi il comportamento di chi commette il reato e sia tale da renderlo incapace di intendere e di volere al momento in cui lo realizza.

È quanto afferma la Corte di Cassazione. Quest’ultima era stata chiamata ad interrogarsi se i disturbi della personalità fossero in grado di incidere sull’imputabilità del reato e, dunque, se potessero rientrare nella categoria dell’infermità mentale, capace di escludere o far scemare grandemente la capacità di intendere e di volere e si era pronunciata nel 2018 con la sentenza n. 33463, in occasione della quale aveva chiarito i casi in cui la ludopatia (o disturbo da gioco d’azzardo) è in grado di escludere l’imputabilità del soggetto.

La Corte, infatti, mediante il supporto di esperti, era giunta ad affermare che il “disturbo da gioco d’azzardo è un disturbo della personalità o disturbo del controllo degli impulsi destinato a degenerare e che dunque si debba escludere l’imputabilità dei soggetti affetti da seria ludopatia”. Ma aveva anche aggiunto che “ai fini del riconoscimento del vizio totale o parziale di mente, anche i disturbi della personalità, che non sempre sono inquadrabili nel ristretto novero delle malattie mentali, possono rientrare nel concetto di infermità, purché siano di consistenza, intensità e gravità tali da incidere concretamente sulla capacità di intendere o di volere, escludendola o scemandola grandemente, e a condizione che sussista un nesso eziologico con la specifica condotta criminosa, per effetto del quale il fatto di reato sia ritenuto causalmente determinato dal disturbo mentale”.

È necessario, dunque, che il difensore, in sede processuale, per dimostrare che l’imputato al momento in cui ha commesso il fatto fosse incapace di intendere e di volere a causa della ludopatia, produca prove capaci di dimostrare adeguatamente se, quando e come l’imputato avesse effettivamente abusato di gioco d’azzardo. Questi fattori sono indispensabili per giudicare la gravità del disturbo e l’incidenza che quest’ultimo abbia avuto sul reato commesso nonché il nesso di causalità con la condotta delittuosa.

In questi casi non è giustificazione sufficiente la necessità di denaro”, in quanto quest’ultima non è idonea a dimostrare nessuna menomazione delle capacità mentali dell’imputato (manca cioè una reazione compulsiva alla necessità di rifornirsi economicamente).

 

Legge & Diritto è una rubrica quindicinale a cura della dott.ssa Francesca Santangelo.