⦿ Ultim'ora

Legge & Diritto. Minacce all’insegnante per condizionare la valutazione dell’alunno: è reato?


Minacciare l’insegnante per condizionare la valutazione dell’alunno, è un azione deprecabile, ma al contempo può configurare un reato: ecco qual è l’orientamento della Cassazione

Per gli Ermellini integra il reato di minaccia a pubblico ufficiale intimidire l’insegnante dell’alunno per incidere sulla sua valutazione.

Dunque, il docente è considerato un pubblico ufficiale.

La definizione di Pubblico Ufficiale è contenuta nell’art. 357 del codice penale. Esso afferma che “agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa”.

Agli stessi effetti, come disposto dal secondo comma dell’art. 357 novellato dalla l. n. 86/90 e successivamente modificato dalla l. n. 181/92, “è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”.

Ne consegue, stando alla lettura della norma, che la qualifica di pubblico ufficiale va attribuita a tutti quei soggetti che concorrono a formare la volontà di una pubblica amministrazione e a coloro che sono muniti di poteri decisionali, di certificazione, di attestazione, di coazione e di collaborazione, anche saltuaria.

La qualità di pubblico ufficiale nel tempo è stata riconosciuta a diversi soggetti, tra i quali si individuano anche gli insegnanti delle scuole pubbliche. La Corte di Cassazione, infatti, con la sentenza n. 15367 del 2014 ha ritenuto sussistenti gli elementi del reato di oltraggio a pubblico ufficiale a carico di un genitore riconoscendo la qualità di pubblico ufficiale all’insegnante di scuola media nell’esercizio delle sue funzioni, le quali non si esauriscono alla sola tenuta delle lezioni, ma hanno ad oggetto anche le “connesse attività preparatorie, contestuali e successive, ivi compresi gli incontri dei genitori degli allievi”.

Allo stesso modo si è proceduto nei riguardi dei docenti di scuola paritaria. Anch’essi, infatti, nell’esercizio delle loro funzioni sono considerati “pubblici ufficiali”, come anche il coordinatore didattico e il gestore.

Per completezza, è opportuno ricordare che, proprio in risposta alla crescita dei casi di violenza verso i docenti e alla richiesta di una legge ad hoc, nel decreto sicurezza bis (n. 53 del 2019) convertito in legge con modificazioni, si è legiferato operando una “stretta” sui reati commessi verso i pubblici ufficiali e, dunque, anche verso gli insegnanti e tutto il personale in servizio nella scuola.

Quanto detto è stato ribadito dalla VII Sezione della Cassazione con la recentissima ordinanza n. 14958/2021. Con essa la Corte ha ritenuto responsabile del reato di violenza o minaccia a pubblico ufficiale (art. 336 c.p.) un uomo che aveva pronunciato una frase minatoria nei confronti dell’insegnante del figlio della compagna, il cui contenuto aveva la finalità di condizionarne la valutazione del docente sul rendimento scolastico dell’alunno.

L’art. 336 del codice penale, rubricato “violenza o minaccia a un pubblico ufficiale”, punisce con la reclusione da sei mesi a cinque anni “chiunque usa violenza o minaccia a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri, o ad omettere un atto dell’ufficio o del servizio” (comma 1). La pena è della reclusione fino a tre anni qualora “il fatto è commesso per costringere alcuna delle persone anzidette a compiere un atto del proprio ufficio o servizio, o per influire, comunque, su di essa”.

Ritenute attendibili le dichiarazioni della persona offesa (insegnante) e dei testimoni che avevano ben udito la frase minatoria pronunciata dall’imputato, ne è conseguita la condanna dell’imputato alla pena di sei mesi di reclusione nonché al pagamento delle spese di giudizio e al versamento di 3000 euro alla cassa delle ammende.

Pertanto, minacciare un insegnante, al fine di condizionare la valutazione sul rendimento scolastico dell’alunno, integra la predetta fattispecie delittuosa ex art. 336 c.p., poiché il docente, nell’esercizio delle sue funzioni, deve considerarsi un pubblico ufficiale.

Legge & Diritto è una rubrica quindicinale a cura della dott.ssa Francesca Santangelo.