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Legge & Diritto. Parcheggiare l’auto con il finestrino aperto è infrazione al Codice della Strada: ecco cosa si rischia


Succede talvolta che, parcheggiando l’auto, si lasci il finestrino aperto per distrazione o per far circolare l’aria nelle stagioni calde. Nulla di male, potremmo dire. Ebbene no, questo comportamento, per quanto possa sembrare innocuo, può costare una sanzione!

Pochissimi sanno, infatti, che lasciare l’auto in sosta con il finestrino aperto costituisce un’infrazione del Codice della Strada. Più precisamente tale condotta viola l’art. 158 CdS che, al fine di regolare il divieto di sosta e di fermata, dispone al quarto comma che “durante la sosta e la fermata il conducente deve adottare le opportune cautele atte a evitare incidenti ed impedire l’uso del veicolo senza il suo consenso”.

Il trasgressore, come afferma il comma sesto dello stesso articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 25 a euro 100 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 42 a euro 173 per i restanti veicoli”. Scopo della norma è quello di garantire la sicurezza stradale ed evitare incidenti.

Ma perché tra le “opportune cautele” sarebbero incluse anche quelle consistenti nel tenere chiusi i finestrini o le portiere dell’auto? Cosa motiva la sanzione amministrativa? Lasciare il finestrino aperto dell’auto aperto costituisce istigazione al furto, anche qualora nell’auto venga attivato l’impianto di allarme.

Ciò perché chiunque potrebbe forzare il vetro e introdursi all’interno del veicolo allo scopo di rubarlo o danneggiarlo o anche per togliere il freno a mano mettendo a rischio i passanti.

Orbene, lasciare il finestrino aperto o dimenticarsi di chiudere l’auto a chiave può favorire che un’altra persona possa utilizzare il veicolo senza il consenso del proprietario e costituisce un chiaro esempio di mancata adozione delle “opportune cautele” richieste dal Codice della Strada.

Quindi quando si lascia l’auto in sosta – anche per pochi minuti – non solo bisogna accertarsi che il parcheggio sia autorizzato e che il veicolo sia posizionato correttamente ma è necessario anche verificare di aver chiuso tutti i finestrini, anteriori e posteriori.

Costituisce anche violazione dell’art. 158 CdS, co. 4, aprire il finestrino dell’auto in sosta e sporgere il braccio fuori dallo stesso. Questo gesto, infatti, rappresenta un potenziale pericolo per coloro che passano a piedi o a bordo di una bicicletta o di uno scooter, in quanto gli stessi, per evitarlo, potrebbero cadere a terra.

Mancano le opportune cautele, inoltre, e quindi la sanzione prevista dall’art 158 comma 4 CdS è ancora più giustificata, se ad essere lasciato aperto è l’intero veicolo, magari anche con le chiavi sopra, gesto nel quale la condotta di istigazione al furto è ancora più evidente e concreta. In questo caso chiudere le portiere non rappresenta una mera azione cautelare. L’art 157 del codice della Strada (comma 7) dispone che, una volta effettuato l’arresto, la sosta o la fermata del mezzo “è fatto divieto a chiunque di aprire le porte di un veicolo, di discendere dallo stesso, nonché di lasciare aperte le porte, senza essersi assicurato che ciò non costituisca pericolo o intralcio per gli altri utenti della strada”.

Legge & Diritto è una rubrica quindicinale a cura della dott.ssa Francesca Santangelo.