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Legge & Diritto. Portarsi a casa conchiglie e sabbia per ricordo è illegale e può costare multe salate


La voglia di portarsi a casa una conchiglia per ricordo o un po di sabbia è sempre forte, ma è illegale e può costare multe salate

Con l’inizio dell’estate e delle vacanze al mare, si è liberi di fare foto e video dei paesaggi visitati, divertirsi a fare castelli di sabbia con i bambini e guardare stelle marine, conchiglie ed altre specie che popolano il mare. Meno liberi si è quando si decide di portare via come souvenir sabbia, conchiglie e sassi dall’ambiente marino.

Prendere una singola conchiglia sembra non far alcun danno all’ambiente, ma se consideriamo che tutte le persone che passano dalla stessa spiaggia potrebbero fare (e fanno!) lo stesso, allora il danno sì che si produce!
Forse molti non lo sanno, ma portare via dal mare conchiglie, sabbia e sassi è illegale. A stabilirlo sono, in via generale, il codice della navigazione e le norme regionali e locali, che bisognerebbe preventivamente conoscere quando si va in vacanza.

In particolare, l’art.1162 del Codice della Navigazione, intitolato “estrazione abusiva di arena o altri materiali”, stabilisce che “chiunque estrae arena, alghe, ghiaia o altri materiali nell’ambito del demanio marittimo o del mare territoriale ovvero delle zone portuali della navigazione interna, senza la concessione prescritta nell’articolo 51, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.549,00 a euro 9.296,00”.

Scopo della norma è, appunto, impedire l’abusiva esportazione dei materiali del demanio marittimo che, oltre ad impoverire un paesaggio naturale, devasta i litorali provocando un enorme danno all’ecosistema.
Il citato art. 1162 del Codice della Navigazione, dunque, parla genericamente ma chiaramente di “arena” e cioè di sabbia, “alghe, ghiaia” e infine di “altri materiali” e cioè conchiglie o simili.

Sabbia e conchiglie, infatti, fanno parte del demanio marittimo.

Il demanio marittimo è definito dall’art. 28 del Codice della Navigazione, nel quale si afferma che “fanno parte del demanio marittimo: a) il lido, la spiaggia, i porti, le rade; b) le lagune, le foci dei fiumi che sboccano in mare, i bacini di acqua salsa o salmastra che almeno durante una parte dell’anno comunicano liberamente col mare; c) i canali utilizzabili ad uso pubblico marittimo”.

Il demanio marittimo fa parte, dunque, del “demanio pubblico”, la cui definizione si trova all’art. 822 del codice civile, secondo il quale “appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti; i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia; le opere destinate alla difesa nazionale”.

Ne consegue che i beni del demanio marittimo sono di proprietà dello Stato. Pertanto è vietato portare via le conchiglie, mentre è possibile raccoglierle per giocarci in spiaggia (in alcune località, come le Maldive, non si possono neanche spostare). Anche la sabbia è considerata un materiale naturale del demanio marittimo: ciò significa che nessuno vieta ai bambini di riempire i secchielli per fare i castelli di sabbia, ma non la si può portare a casa. Lo stesso si può dire anche per l’acqua di mare, della quale molte ordinanze regionali vietano la raccolta, l’utilizzo e la vendita.

C’è di più. In una recente sentenza (n. 11158/2019) la Corte di Cassazione ha confermato la condanna per furto aggravato nei confronti di alcuni “predoni” di sabbia marina che ne avevano caricato un’ingente quantità a bordo di un autocarro. Il Collegio ha aderito a quell’orientamento secondo cui, in tema di furto, la sottrazione o asportazione della sabbia o della ghiaia dal lido del mare o dal letto dei fiumi determina la configurabilità concorrente ai sensi dell’art. 625 n. 7 c.p. sia della circostanza aggravante dell’esposizione della cosa alla pubblica fede, sia di quella della destinazione della cosa a pubblica utilità, in quanto il prelievo del materiale, attraverso il danno idrogeologico all’arenile, lede la pubblica utilità dei fiumi o la fruibilità dei lidi marini.

I divieti non riguardano soltanto il mare, ma anche i luoghi di interesse archeologico ed anche la montagna. Quanto a quest’ultima, infatti, è opportuno ricordare che non è possibile raccogliere diversi tipi di fiori e di erbe, mentre per altre specie bisogna richiedere una specifica autorizzazione.

Dunque, fate i castelli di sabbia in spiaggia, giocate con l’acqua di mare, guardate le barriere coralline ma non ascoltate il mare con le conchiglie a casa…

Legge & Diritto è una rubrica quindicinale a cura della dott.ssa Francesca Santangelo.