⦿ Ultim'ora

Legge & Diritto. Postare foto o video di altre persone è legale? Vediamo i limiti

È una prassi molto frequente, oggi, quella di pubblicare, per entusiasmo o capriccio, fotografie o filmati che ritraggono anche altre persone, assolutamente ignare di essere guardate da un pubblico molto vasto

 I siti web, i social network e la rete internet in generale hanno consentito e consentono tale comportamento che, a volte, può essere in contrasto con la legge che regola la pubblicazione di immagini altrui. Tutti abbiamo diritto alla nostra privacy e tutti abbiamo il dovere di rispettare la volontà di ogni soggetto, che può decidere se permettere o meno la pubblicazione di foto e filmati che lo ritraggono.

Secondo la legge, si ha violazione della privacy quando l’immagine di un cittadino venga diffusa sui social network o in rete ad insaputa o senza il consenso del soggetto coinvolto.

La normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e il Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR), affrontano il tema. Il “Considerando n. 47”, contenuto nel GDPR, afferma che il legittimo interesse del titolare del trattamento dei dati (dati che sono del soggetto interessato) possa costituire una base giuridica del trattamento, e quindi giustificare il trattamento stesso, sempre a condizione che venga previamente effettuato un bilanciamento con i diritti e le libertà del soggetto interessato.

Nel trattamento dei dati personali, bisogna tener conto delle ragionevoli aspettative nutrite dall’interessato in base al rapporto che questi ha con il titolare del trattamento. Qualora, infatti, vi sia da parte dello stesso interessato un potenziale vantaggio dall’essere ritratto, anche a fini divulgativi o promozionali, è legittimo ritenere che non vi sia obbligo da parte del soggetto titolare di ottenere un previo consenso da parte dell’interessato.

Il “Considerando n. 51” invece, afferma che “le fotografie non dovrebbero costituire sistematicamente un trattamento di categorie particolari di dati personali, poiché esse rientrano nella definizione di dati biometrici soltanto quando siano trattate attraverso un dispositivo tecnico specifico che consente l’identificazione univoca o l’autenticazione di una persona fisica”.

Dunque, le immagini che ritraggono le persone costituiscono dati personali e non dati sensibili ai sensi dell’art. 9 del GDPR. Esse, tuttavia, vanno considerate dati particolari (biometrici) quando, oltre ad identificare la persona, permette di ricavare altre informazioni come le sue convinzioni religiose, le opinioni politiche, l’orientamento sessuale o le sue condizioni di salute (es. foto che ritrae un soggetto ad una manifestazione religiosa o politica).
La lettura delle fattispecie normative delineate vanno, tuttavia, integrate con le norme previste dal Codice Civile italiano e quelle contenute nella Legge sul Diritto d’Autore (L. n. 633/1941).

Più precisamente, l’art. 10 c.c. prevede che “qualora l’immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l’esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l’autorità giudiziaria, su richiesta dell’interessato, può disporre che cessi l’abuso, salvo il risarcimento dei danni”.

La Legge sul Diritto d’Autore prevede all’art. 96 che “il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa, salve le disposizioni dell’articolo seguente”. L’art. 97, infatti, dispone che “non occorre il consenso della persona ritratta quando la riproduzione dell’immagine è giustificata dalla notorietà o dall’ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico”.

Dunque, alla luce di quanto disposto, è chiaro che la pubblicazione di una foto che ritrae un qualsiasi soggetto richiede necessariamente l’autorizzazione del diretto interessato. Ciò perché il consenso a farsi fotografare (o riprendere) non coincide con il consenso alla pubblicazione del materiale raccolto. La raccolta delle immagini, la quale potrebbe avere come finalità il solo uso privato, assolutamente legittimo, è un’attività diversa dalla sua pubblicazione, per la quale è necessario il consenso del soggetto interessato.

Chi decide di pubblicare sui social o, in generale sul web, foto di altri soggetti dovrà richiedere il consenso. Il consenso non deve essere fornito obbligatoriamente per iscritto, ma può essere comunicato anche con comportamenti concludenti, cioè con azioni da cui si deduce la sussistenza del consenso dell’interessato. Il consenso è revocabile in qualsiasi momento.

Le persone hanno il diritto alla propria riservatezza e, di conseguenza, il diritto di potersi opporre alla pubblicazione della propria immagine. La pubblicazione, riepilogando, può sussistere solo in presenza di una base giuridica valida per il trattamento dell’immagine (tipicamente, il consenso dell’interessato o il legittimo interesse del titolare del trattamento).

Non è necessario, invece, acquisire il consenso dell’interessato nelle ipotesi in cui la persona raffigurata non sia riconoscibile. Dunque, il criterio fondamentale è l’identificabilità del soggetto. È ammesso ad esempio l’uso privato di una foto raffigurante una persona non famosa o la pubblicazione di immagine di un luogo pubblico o di un evento in cui una o più persone non siano in primo piano ma ritratte in modo accidentale o, ancora, di immagine di una parte del corpo di un’altra persona che non sia il volto o di immagine pubblicata a scopi normalmente estranei a chi pubblica sui social network (per finalità di giustizia, di polizia, scientifiche, culturali o didattiche), etc…

Costituisce violazione della privacy, invece, la pubblicazione di un’immagine in cui una persona comune sia riconoscibile e visibile da un pubblico indistinto e non controllabile senza la sua autorizzazione o di un’immagine che mostra il volto di un minore, visibile da un pubblico indistinto e non controllabile, senza l’autorizzazione dei genitori.

In sostanza, salvo il rischio di arrecare danni, è generalmente consentito scattare e pubblicare foto di persone in pubblico, purché l’individuo ritratto non sia l’oggetto principale dell’immagine. Pertanto, anche nell’ipotesi di eventi pubblici la legge non autorizza la pubblicazione di foto di persone in primo piano senza il consenso esplicito delle stesse.

E nel caso di minori?

Nell’ipotesi in cui i soggetti dell’immagine siano minorenni, la regola generale è che il consenso dev’essere acquisito da entrambi i genitori o da chi eserciti la responsabilità genitoriale su di loro. Tuttavia, chiara risulta essere la sentenza n. 403/2020 del Tribunale di Chieti, che, nel contesto di un divorzio, ha prescritto a entrambi i genitori di evitare la pubblicazione di foto col figlio 17enne sui profili social, a meno che non abbiano ricevuto l’esplicito consenso del ragazzo.

A conferma di ciò è utile ricordare quanto disposto dall’art. 2-quinquies del Codice in materia di protezione dei dati personali, il quale riconosce valido il consenso espresso dal soggetto almeno 14enne per accedere a servizi di società dell’informazione, come nel caso di iscrizione ai social network. Ciò significa che ai fini del trattamento di immagini personali, il soggetto minore (almeno 14enne), è considerato capace di prendere le proprie decisioni con consapevolezza.

Quale diritto è riconosciuto all’interessato?

Al soggetto interessato (cui si riferisce l’immagine) è riconosciuto il diritto di presentare richieste di opposizione, sia che abbia prestato il consenso alla pubblicazione sia che questa sia avvenuta sulla base del legittimo interesse del Titolare. Pertanto, anche successivamente alla pubblicazione dell’immagine di una persona, nel caso in cui quest’ultima si opponga, occorrerà intervenire eliminandola completamente o comunque modificando l’immagine tale da rendere irriconoscibile il soggetto interessato.

E se si pubblica una foto senza consenso?

Le conseguenze punitive che conseguono ad una violazione della privacy sono diverse a seconda delle circostanze caratterizzanti il comportamento illecito. Esse sono diverse e non sono enucleabili in questa sede. Sarebbero configurabili l’art. 167, 167 bis e 167 ter del Codice in materia di protezione dei dati personali nonché il reato di diffamazione aggravata (art. 595 c.p.) o l’art. 615 bis, rubricato “interferenze illecite nella vita privata”. L’elenco delle diposizioni normative indicate non è esaustivo.

Norme di comportamento utili

Integrando le norme del nostro ordinamento con quelle contenute nel GDPR, possiamo riepilogare delle regole allo scopo di poter diffondere una foto o un video che ritragga un soggetto:

  • 1) Se si tratta di una persona comune è necessario acquisire il suo consenso;
  • 2) il consenso non è necessario se il soggetto ritratto sia un soggetto noto oppure per le finalità previste ai sensi di cui all’art. 97 Legge sul Diritto d’Autore;
  • 3) è consigliabile far sottoscrivere una liberatoria che contenga l’informativa sull’utilizzo delle immagini e dei video quali dati personali dell’interessato;
  • 4) infine, l’informativa dovrà contenere anche l’indicazione dei diritti di cui gode il soggetto interessato, con particolare riferimento alla possibilità di revocare tale consenso.

Persino l’Autorità Garante della privacy è intervenuta al fine di suggerire alle persone fisiche alcune cautele da adottare nella pubblicazione online di immagini e/o video che li ritraggano o che ritraggano altri soggetti:

  • 1) pubblicare immagini di altre persone solo con il loro consenso;
  • 2) inserire i tag con i nomi di altre persone solo quando si è sicuri che queste siano d’accordo;
  • 3) verificare, nella sezione privacy dei social network, a chi è consentito vedere le nostre pubblicazioni (es. “tutti, amici degli amici, solo amici, solo io”);
  • 4) verificare i tag con il proprio nome associati a foto e/o video. Il soggetto interessato, in ogni caso, potrà bloccare l’inserimento del tag connettere il proprio nome nelle immagini postate da altre persone o autorizzare solo alcuni e, ancora, ricevere notifiche di avviso in caso di tag così da poterne pilotare la scelta.