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Legge & Diritto. Prezzi gonfiati in tempo di coronavirus? Oltre che riprovevole è anche reato


Approfittare delle necessità altrui è riprovevole, ma è anche un reato. Vediamo cosa dice la legge

L’emergenza Covid-19 è ancora in atto e la misura di “stare a casa” imposta dal Governo, alla luce dei risultati statistici dei contagi, risulta essere la migliore, se non addirittura l’unica. È consentito uscire solo per recarsi a lavoro o qualora ci siano comprovate necessità di farlo, ad esempio per l’acquisto di beni di prima necessità (farmacia, supermercato) o per urgenze mediche.

Il Coronavirus in Italia ha provocato una situazione davvero drammatica: un altissimo numero di contagi e, purtroppo, anche di decessi, motivo che ha indotto tutti a volersi proteggere al massimo con mascherine, guanti e prodotti disinfettanti di ogni genere.
Una psicosi fuori dal comune, che ha dato vita ad un vero e proprio “contro-mercato”, con l’aumento esponenziale ed ingiustificato dei prezzi di amuchina, mascherine, gel disinfettanti, guanti, alcool etilico, purificatori per ambienti e, persino, copri wc!

Come si traduce questo sproporzionato innalzamento dei prezzi in termini giuridici?
Questo innalzamento sproporzionato ed ingiustificato dei prezzi dei beni di prima necessità integra gli estremi dell’art. 501-bis c.p., rubricato “manovre speculative su merci”, che prevede la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da 516 euro a 25.822 euro per coloro che, nell’esercizio di qualsiasi attività produttiva o commerciale, compie manovre speculative oppure occulta, accaparra o incetta materie prime, generi alimentari di largo consumo o prodotti di prima necessità, in modo atto a determinare la rarefazione o il rincaro sul mercato interno (art. 501-bis, comma primo c.p.).

La stessa pena è applicabile a chi, in presenza di rarefazione o rincaro sul mercato interno dei beni in oggetto e nell’esercizio delle medesime attività, ne sottrae rilevanti quantità all’utilizzazione o al consumo (art. 501-bis, comma secondo c.p.).

Cosa significa e cosa si vuole tutelare? Con questa norma si mira a tutelare il sistema economico nazionale e a contrastare ogni tipologia di manovra speculativa su materie prime, generi alimentari di largo consumo o prodotti di prima necessità.

Di fatto la norma tende ad evitare che i produttori e/o i commercianti, approfittando di particolari situazioni contingenti, quale quella determinata dal Covid-19, e di conseguenza dell’aumento della domanda degli stessi beni da parte dei cittadini, innalzino il prezzo di cessione in modo sproporzionato ed ingiustificato, al fine di ottenere un maggior guadagno.

Ebbene, con l’art. 501 bis c.p. si vuole appunto evitare tale manovra speculativa che si riflette non solo sulla capacità economica dei singoli concittadini ma soprattutto sull’intero sistema economico.

Il reato in oggetto, dunque, si può configurare nell’ipotesi di rifiuto di vendita, come nel caso in cui il produttore ometta di produrre o di distribuire ai dettaglianti una merce di largo consumo (con vendita a prezzo vincolato) al fine di provocare un rialzo del relativo prezzo (comma secondo).

Inoltre, la Cassazione lo ritiene configurabile anche quando l’aumento ingiustificato dei prezzi sia causato da un singolo commerciante; più precisamente, il comportamento del singolo commerciante può ritenersi pericoloso ai fini dell’art. 501 bis c.p. quando, la dimensione dell’impresa, la notevole quantità delle merci e l’influenza che il suo comportamento può avere sugli altri operatori dello stesso settore possono provocare un innalzamento diffuso dei prezzi.

In ogni caso si parla di “manovre speculative su merci” quando la condotta realizzata sia “di portata sufficientemente ampia da integrare un serio pericolo per la situazione economica generale” e, quindi, sia pericolosa per il mercato interno. L’espressione “mercato interno”, contenuta nella citata norma, “rende certamente configurabile la fattispecie criminosa anche quando la manovra speculativa non si rifletta sul mercato nazionale, ma soltanto su di un mercato locale”, afferma la Cassazione; quel che fa scattare la commissione del reato è che tali comportamenti speculativi riguardino una zona abbastanza ampia del territorio dello stato, in modo da poter nuocere alla pubblica economia” (Sez. VI,sent. n. 14534 del 27-10-1989).

Cosa bisogna fare dunque in presenza di tali condotte speculative? I cittadini che si imbattono in situazioni di questo genere possono fare una denuncia alla Guardia di finanza per fermare gli abusi.

Legge & Diritto è una rubrica quindicinale a cura della dott.ssa Francesca Santangelo