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Legge & Diritto. Scrivere “lasciare libero il passaggio” è legale? Ecco quando se ne ha il diritto

Spesso capita di imbattersi in un posto auto situato davanti ad un garage dove c’è scritto “lasciare libero il passaggio”, ma basta una scritta a rendere legale il divieto?


Il proprietario di un garage che si affaccia su una strada pubblica, spesso ha la pretesa che l’area prospiciente l’ingresso sia solo a sua disposizione e che quindi estranei non vi parcheggino i loro mezzi e per ottenere lo scopo, spesso affiggono un bel cartello con la scritta “lasciare libero il passaggio”.

Ma basta un cartello per acquisire il diritto? A chiarire la pretesa interviene la legge con il DECRETO LEGISLATIVO del 30 aprile 1992, n. 285.

Tecnicamente l’area antistante il garage si chiama passo carraio o carrabile, termine che comprende qualsiasi sbocco di un’area privata su un’area di pubblico passaggio. Secondo il Codice della Strada, si tratta “dell’insieme delle opere e degli apprestamenti atti a collegare un’area privata, fisicamente delimitata ed idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli, ad un’area aperta all’uso pubblico”. Chiarito di cosa si tratta, vediamo come legalmente è possibile averne l’esclusiva.

Mettere un cartello sulla porta o saracinesca con la scritta “Lasciare libero il passaggio” o “Sosta vietata” non basta, vediamo quindi cosa dice la legge per avere un passo carraio legale che permetta di avere la possibilità di chiamate la polizia municipale e pretendere la rimozione del mezzo che ostruisce il passaggio, con la conseguente multa.

Innanzitutto bisogna chiedere l’autorizzazione al Comune e pagare una tassa, inoltre il cartello deve riportare il numero di autorizzazione e l’indicazione dell’anno del rilascio. se questi dati non sono riportati in modo chiaro e leggibile, il cartello non ha validità. Quindi, chi parcheggia davanti a quell’ingresso non può essere multato. Inoltre:

  • deve essere costruito con materiali durevoli e collocato ad almeno 12 metri dall’incrocio più vicino. Solo in casi veramente eccezionali, la distanza può essere ridotta a 3 metri, ma in questa circostanza il titolare dell’autorizzazione deve esibire il relativo avviso di pericolo;
  • essere visibile ad una distanza equivalente allo spazio di frenata che risulta dalla velocità massima consentita sulla strada interessata;
  • consentire ad un veicolo la rapida immissione nella proprietà senza ostacolare la fluidità della circolazione stradale;
  • se l’accesso è destinato anche al traffico pedonale (ad esempio, l’entrata ad un garage), deve essere prevista una separazione tra l’entrata per le auto e quella di chi si muove a piedi;
  • se l’accesso avviene direttamente dalla strada, il portone o la stanga di ingresso devono essere arretrati rispetto al bordo della carreggiata in modo da permettere l’attesa di un veicolo senza intralciare il traffico;
  • per le auto, la distanza minima tra il portone di ingresso e la carreggiata è di 4,5 metri;
  • se questo arretramento non è possibile, è necessario dotarsi di un sistema di apertura a distanza con telecomando per non ostacolare gli altri veicoli;
  • avere un cartello collocato ad un’altezza da terra superiore a 60 centimetri e inferiore a 2,20 metri;.
  • non deve essere posto su elementi mobili come cancelli, porte o catene: nel caso fossero aperti, infatti, non sarebbe visibile.