Spesso capita di imbattersi in un posto auto situato davanti ad un garage dove c’è scritto “lasciare libero il passaggio”, ma basta una scritta a rendere legale il divieto?
Il proprietario di un garage che si affaccia su una strada pubblica, spesso ha la pretesa che l’area prospiciente l’ingresso sia solo a sua disposizione e che quindi estranei non vi parcheggino i loro mezzi e per ottenere lo scopo, spesso affiggono un bel cartello con la scritta “lasciare libero il passaggio”.
Ma basta un cartello per acquisire il diritto? A chiarire la pretesa interviene la legge con il DECRETO LEGISLATIVO del 30 aprile 1992, n. 285.
Tecnicamente l’area antistante il garage si chiama passo carraio o carrabile, termine che comprende qualsiasi sbocco di un’area privata su un’area di pubblico passaggio. Secondo il Codice della Strada, si tratta “dell’insieme delle opere e degli apprestamenti atti a collegare un’area privata, fisicamente delimitata ed idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli, ad un’area aperta all’uso pubblico”. Chiarito di cosa si tratta, vediamo come legalmente è possibile averne l’esclusiva.
Mettere un cartello sulla porta o saracinesca con la scritta “Lasciare libero il passaggio” o “Sosta vietata” non basta, vediamo quindi cosa dice la legge per avere un passo carraio legale che permetta di avere la possibilità di chiamate la polizia municipale e pretendere la rimozione del mezzo che ostruisce il passaggio, con la conseguente multa.
Innanzitutto bisogna chiedere l’autorizzazione al Comune e pagare una tassa, inoltre il cartello deve riportare il numero di autorizzazione e l’indicazione dell’anno del rilascio. se questi dati non sono riportati in modo chiaro e leggibile, il cartello non ha validità. Quindi, chi parcheggia davanti a quell’ingresso non può essere multato. Inoltre:
- deve essere costruito con materiali durevoli e collocato ad almeno 12 metri dall’incrocio più vicino. Solo in casi veramente eccezionali, la distanza può essere ridotta a 3 metri, ma in questa circostanza il titolare dell’autorizzazione deve esibire il relativo avviso di pericolo;
- essere visibile ad una distanza equivalente allo spazio di frenata che risulta dalla velocità massima consentita sulla strada interessata;
- consentire ad un veicolo la rapida immissione nella proprietà senza ostacolare la fluidità della circolazione stradale;
- se l’accesso è destinato anche al traffico pedonale (ad esempio, l’entrata ad un garage), deve essere prevista una separazione tra l’entrata per le auto e quella di chi si muove a piedi;
- se l’accesso avviene direttamente dalla strada, il portone o la stanga di ingresso devono essere arretrati rispetto al bordo della carreggiata in modo da permettere l’attesa di un veicolo senza intralciare il traffico;
- per le auto, la distanza minima tra il portone di ingresso e la carreggiata è di 4,5 metri;
- se questo arretramento non è possibile, è necessario dotarsi di un sistema di apertura a distanza con telecomando per non ostacolare gli altri veicoli;
- avere un cartello collocato ad un’altezza da terra superiore a 60 centimetri e inferiore a 2,20 metri;.
- non deve essere posto su elementi mobili come cancelli, porte o catene: nel caso fossero aperti, infatti, non sarebbe visibile.
Debora Ranzetti, romana, avvocato ma blogger per passione. Non ha partiti ne tessere, amante delle battaglie impossibili, il cui motto è: “non mi piego, ma a spezzarmi non ci penso nemmeno”. Scrive quello che pensa, senza filtri, ma sempre nel rispetto delle regole. Animalista, ambientalista, inquieta e sempre di corsa, ma pronta a fermarsi se qualcuno è in difficoltà.