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Legge & Diritto. Targa irregolare o illeggibile? Vediamo cosa dice il codice della strada.


Viaggiare con la targa dell’auto illeggibile o irregolare, ad un controllo delle forze dell’ordine può causare dispiaceri, sopratutto al portafoglio

Le nostre auto, e in generale i nostri veicoli, non si distinguono tra loro solo per il modello o il marchio ma sono identificate mediante la targa. Questa ne attesta l’immatricolazione e consente di identificarne il proprietario, responsabile per qualunque tipo di infrazione commessa. Per questo motivo le targhe devono essere sempre perfettamente leggibili e il proprietario del mezzo recante una targa rovinata, sporca o contraffatta va incontro a delle sanzioni.

Ma cosa afferma il Codice della strada a tal proposito?

Nell’articolo 100 del Codice della Strada, si legge al primo comma che “gli autoveicoli devono essere muniti, anteriormente e posteriormente, di una targa contenente i dati di immatricolazione”. I motoveicoli e i rimorchi devono essere muniti di una targa posteriore contenente i dati di immatricolazione e i carrelli appendice (questi ultimi quando sono agganciati ad una motrice) di una targa posteriore ripetitrice dei dati di immatricolazione della motrice stessa. Per coloro che circolano con mezzi che non sono dotati delle targhe così come delineato sono soggetti al pagamento della sanzione amministrativa di una somma da euro 87 a euro 344 (art. 100, comma 11 CdS).

Le targhe devono presentare caratteristiche rifrangenti (art. 100, comma 5 CdS) ed è vietato apporre sugli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi iscrizioni, distintivi o sigle che possano creare equivoco nella identificazione del veicolo (CdS). La violazione di questi due commi comporta l’applicazione della sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 26 a euro 102 (art. 100, comma 13 CdS).

La sanzione amministrativa è prevista anche per chiunque circoli con un veicolo munito di targa non propria o contraffatta. In questa ipotesi la sanzione consiste nel pagamento di una somma di denaro da euro 2.046 a euro 8.186 (art. 100, comma 12 CdS) e sarà applicabile qualora il conducente che circoli con la targa non propria o contraffatta sia in buona fede e non sia a conoscenza dell’illecito commesso. Diversamente, in presenza della consapevolezza del conducente, si entra nella sfera del diritto penale. Il comma 14, infatti, dell’art. 100 in esame afferma che “chiunque falsifica, manomette o altera targhe automobilistiche ovvero usa targhe manomesse, falsificate o alterate è punito ai sensi del codice penale”.

Nel caso in cui siano commesse le violazioni di cui ai commi precedenti (art. 100 CdS) è prevista anche l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria del ritiro della targa non rispondente ai requisiti indicati. Inoltre, alle violazioni di cui ai commi 11 e 12 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo o, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. La durata del fermo amministrativo è di tre mesi, salvo nei casi in cui tale sanzione accessoria è applicata a seguito del ritiro della targa.

La disciplina in relazione al tema in esame continua con l’art. 102 CdS che prevede ulteriori ipotesi la cui violazione comporta l’applicazione di sanzioni amministrative. L’art. 102, infatti, rubricato “smarrimento, sottrazione, deterioramento e distruzione di targa”, al primo comma fa riferimento alle ipotesi di smarrimento, sottrazione o distruzione di targhe e impone all’intestatario della carta di circolazione di farne denuncia, entro quarantotto ore, agli organi di polizia, i quali ne prendono formalmente atto e ne rilasciano ricevuta (art. 102, comma 1 CdS).

Trascorsi quindici giorni dalla presentazione della denuncia di smarrimento o sottrazione anche di una sola delle targhe, senza che queste siano state rinvenute, l’intestatario deve richiedere al Dipartimento per i trasporti terrestri una nuova immatricolazione del veicolo (art. 102, comma 2 CdS). Medesima richiesta di nuova immatricolazione deve essere fatta nei casi di distruzione della targa (art. 102, comma 5 CdS).

Qualora l’intestatario della carta di circolazione, in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione anche di una sola delle targhe di immatricolazione o della targa per veicoli in circolazione di prova, non provveda agli adempimenti indicati, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 a euro 344.
Costituisce reato di falsità ideologica commessa da un privato in atto pubblico di cui all’art. 483 c.p. denunciare il furto o lo smarrimento della targa quando questo non sia mai avvenuto.

Quanto al deterioramento, il legislatore, al comma 4, specifica che “i dati di immatricolazione indicati nelle targhe devono essere sempre leggibili. Quando per deterioramento tali dati non siano più leggibili, l’intestatario della carta di circolazione deve richiedere all’ufficio competente del Dipartimento dei trasporti terrestri una nuova immatricolazione del veicolo, con le procedure indicate nell’art. 93”.

L’obbligo di leggibilità della targa non si afferma solo in relazione a targhe rovinate e graffiate. Si ha illeggibilità anche qualora la targa, pur essendo perfettamente regolare, non sia leggibile, perché sporca (es. fango, melma, polvere, prodotti di scarico della carburazione…). In questa ipotesi troverà applicazione il comma 7 dell’art. 102 CdS, il quale stabilisce che “chiunque circola con targa non chiaramente e integralmente leggibile è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42 a euro 173”.

 

Legge & Diritto è una rubrica quindicinale a cura della dott.ssa Francesca Santangelo.