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Legge & Diritto. Testamento olografo: quando e come farlo da soli


In Italia è possibile scrivere il proprio testamento da soli, senza ricorrere al notaio e senza la presenza di testimoni. Si tratta del testamento olografo (art. 602 c.c.), che si differenzia dal testamento pubblico e da quello segreto, tutti disciplinati dal codice civile


Il testamento olografo costituisce il mezzo attraverso il quale un soggetto manifesta la volontà di disporre dei suoi averi per il periodo successivo alla propria morte in piena autonomia e riservatezza. Tale volontà è espressa liberamente, senza specifiche formule di redazione, ma, come specifica l’art. 602 c.c., deve essere integralmente scritto, sottoscritto e datato dal testatore.

L’autografia: il testamento deve essere interamente scritto a mano dal testatore, da solo. Non deve contenere parti scritte con il computer o con altri strumenti di videoscrittura e non può essere scritto da altre persone. Questo requisito è posto allo scopo di tutelare la volontà del testatore, la quale, se espressa con mezzi meccanici, sarebbe molto più facile da manipolare e falsare venendo meno, sul piano strettamente giuridico, l’autenticità del documento.

La datazione: il testamento deve contenere l’indicazione del giorno, del mese e dell’anno di redazione, ma la giurisprudenza ha considerato valide anche le datazioni cc.dd. “per relationem” (es. Natale 2020), allo scopo di salvaguardare la volontà del testatore, che deve essere ritenuta valida anche qualora la data sia ricostruibile mediante fatti notori. Può essere inserita prima o dopo la sottoscrizione, ma quel che importa è che non lasci incertezze sul momento in cui l’atto viene scritto e firmato.

Essa è considerata requisito essenziale, in quanto indica il momento esatto in cui viene scritto il testamento e consente anche di verificare se in quel particolare momento il testatore fosse in possesso della piena capacità di intendere e volere. La presenza della data, inoltre, permette di stabilire quale sia l’ultimo tra più testamenti scritti nel tempo, in quanto idoneo a sostituire i precedenti.

La norma non include tra gli elementi essenziali l’indicazione del luogo, né dell’ora, anche se quest’ultima potrebbe in alcuni casi essere prova decisiva in presenza di più testamenti scritti nello stesso giorno: in tal caso, sarà l’ultimo in ordine cronologico a prevalere sugli altri.

La sottoscrizione: come dispone l’art. 602 c.c., al termine delle disposizioni testamentarie, il testatore deve sottoscrivere l’atto di pugno. La firma è un elemento essenziale dell’atto, in quanto ha lo scopo di attestare anche la “paternità e responsabilità del medesimo (testatore) che, dopo avere redatto il testamento, anche in tempi diversi, abbia disposto del suo patrimonio senza alcun ripensamento” (Cass. n. 22420/2013). La sottoscrizione non deve essere necessariamente composta da nome e cognome, ma può essere sostituita anche da un soprannome, da uno pseudonimo o persino da una sigla se questa è riconducibile con certezza al suo autore; quel che importa è che sia possibile individuare con certezza la persona del testatore.

Il testamento può essere redatto anche sotto forma di lettera, può essere scritto su carta di qualsiasi qualità, dimensione e colore. Non è neppure necessario che sia proprio carta, ma può trattarsi di stoffa, legno o altro materiale sufficientemente durevole, purché consenta di attribuire la calligrafia al testatore.Il testatore potrà procedere ad eventuali e successive aggiunte o modifiche, che devono essere scritte interamente di pugno del testatore, datate e sottoscritte, come il testamento principale.

Affinché il testamento olografo sia giuridicamente valido, è necessario che il suo autore sia maggiorenne, non sia interdetto e sia capace di intendere e di volere nel momento in cui la dichiarazione di volontà viene manifestata per iscritto nel testamento. In esso il testatore può inserire a favore di soggetti ben identificati disposizioni di carattere patrimoniale ma anche non patrimoniale (in questa seconda ipotesi, ad es., il riconoscimento di un figlio naturale o la riabilitazione dell’indegno a succedere).

Dal momento che la funzione del testamento è quella di disciplinare i rapporti giuridici facenti capo al testatore nel tempo in cui avrà smesso di vivere, la volontà testamentaria è revocabile o modificabile da quest’ultimo fino all’ultimo giorno della propria vita, in cui sia perfettamente capace d’intendere e volere.

Qualunque clausola o condizione che impedisca di revocare o mutare le disposizioni testamentarie, ex art. 679 c.c., non produrrà effetto.

Nella redazione di un testamento (olografo ma anche pubblico o segreto), la possibilità di disporre delle proprie sostanze secondo la propria volontà incontra il limite della c.d. quota disponibile, cioè della parte dell’intero patrimonio. Ciò significa che se da un lato il testatore è libero di scegliere i propri eredi mediante testamento, dall’altro non potrà intaccare l’altra parte del patrimonio totale (c.d. quota indisponibile o di legittima) che la legge riserva agli eredi legittimari (coniuge, figli ed ascendenti del defunto), secondo i criteri stabiliti nello stesso codice civile.

Le disposizioni contenute in un testamento che ledano la quota di legittima saranno “riducibili”: chi ha ricevuto più di quanto il testatore potesse attribuirgli, sarà tenuto a restituire la parte eccedente.

Il testamento olografo in taluni casi può essere affetto da invalidità. La legge prevede due tipi di invalidità: la nullità e l’annullabilità. Il testamento olografo è nullo quando risulta affetto da gravi irregolarità che ne impediscono l’efficacia; il testamento annullabile, invece, produce i suoi effetti sino a quando, sorte le contestazioni e instaurato un giudizio, non viene annullato.

Più precisamente, ai sensi dell’art. 606 c.c., si ha nullitàdel testamento olografo per difetto di forma in presenza di vizi di forma essenziali come la mancanza di sottoscrizione o di autografia. In questi casi viene dichiarato nullo l’intero atto testamentario.

Vi sono casi, tuttavia, specificatamente individuate dal legislatore in cui la nullità colpisce le singole disposizioni, lasciando valido la parte restante del testamento, come quando è un motivo illecito la sola ragione ad aver motivato il testatore a disporre con il testamento (art. 626 c.c.) o la disposizione fatta a favore di persona incerta (art. 628 c.c.). Il testamento nullo può essere impugnato senza limiti di tempo, ma non potrà essere impugnato da chi, conoscendo la causa di nullità, ha confermato la disposizione nulla, dandole volontariamente esecuzione (art. 590 c.c.). Si parla in proposito di “convalida” del testamento nullo.

In altre ipotesi non espressamente contemplate dall’art. 606 c.c., si ha, invece, l’annullabilità del testamento, come nel caso di una datazione mancante o incompleta. Ma il testamento è interamente annullabile anche nel caso in cui manchi nel testatore la capacità per minore età, per interdizione giudiziale o la capacità di intendere e di volere. Si potrà chiedere invece l’annullamento di singole disposizioni nel caso, ad es., in cui la violenza o il dolo hanno condizionato la volontà dell’autore.

L’annullamento del testamento può essere chiesto da chiunque vi abbia interesse entro il termine di cinque anni dal momento in cui è stata data esecuzione al testamento o dal giorno in cui si è avuto notizia dell’errore, del dolo o della violenza.

Il testamento, invece, è inesistente, quando, pur esistendo materialmente l’atto, è affetto da un vizio di tale gravità da impedire di essere identificato come tale (ad es. il testamento falso) (Cass. n. 7475/2005).
Una volta scritto il testamento olografo, il suo autore potrà decidere di custodirlo presso di sé o presso una persona di fiducia.

Questa modalità, tuttavia, può essere rischiosa: il testamento può essere smarrito o indebitamente sottratto o addirittura distrutto da chi, per esempio, sappia di essere stato escluso dall’eredità. Pertanto, per una maggiore garanzia di tutela del documento, il testatore potrà custodire il testamento presso una cassetta di sicurezza presso una banca o depositarlo presso un notaio, il quale, come stabilito dall’art. 620 c.c., procederà alla sua pubblicazione, per consentirne l’esecuzione. In questo modo è garantita la riservatezza della volontà del testatore, in quanto il notaio depositario ha l’obbligo di non rilasciare informazioni sull’esistenza del testamento e di custodirlo fino a che sarà in vita il suo autore.

Solo con la presentazione di un estratto di morte potrà aprire il segreto testamentario alle persone interessate. Una volta pubblicato il testamento, il notaio, in presenza di due testimoni, dovrà redigere un verbale di pubblicazione del testamento.

Legge & Diritto è una rubrica quindicinale a cura della dott.ssa Francesca Santangelo.