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Legge & Diritto. Trasportare animali domestici su veicoli è consentito, ma attenti alle regole


Come viene regolato il trasporto degli animali domestici in auto e in moto? Ecco cosa stabiliscono le disposizioni normative del Codice della Strada

Portare con sé gli animali domestici durante un viaggio è consentito nel nostro ordinamento giuridico, a condizione che vengano osservate le regole previste dal Codice della strada.

Succede frequentemente, infatti, di vedere cani che, trasportati in auto, si affaccino dal finestrino posteriore o stiano in braccio al passeggero o, ancora, si spostino ininterrottamente all’interno dell’auto. Consentire ciò mette a rischio l’attenzione del conducente e, di conseguenza, la sicurezza di tutti i passeggeri, animali compresi nonché degli altri veicoli e, per questo motivo, l’ordinamento ha inserito nel Codice della Strada norme che regolano il trasporto di animali.

Il trasporto corretto degli animali domestici in auto è disciplinato dall’art. 169 del Codice della Strada, rubricato “trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore”.

La premessa è indicata nel primo comma dell’articolo. Questo, infatti, impone di lasciare al conducente la più ampia libertà di movimento per effettuare le manovre necessarie, al fine di consentirgli di condurre il veicolo senza difficoltà.

Sempre allo scopo di preservare la giusta attenzione nella guida il comma 4 dell’art. 169 CdS afferma che “tutti i passeggeri dei veicoli a motore devono prendere posto in modo da non limitare la libertà di movimento del conducente e da non impedirgli la visibilità” e, inoltre, che sui veicoli, esclusi i motocicli e i ciclomotori a due ruote, “il conducente e il passeggero non devono determinare sporgenze dalla sagoma trasversale del veicolo”.
Ciò conferma che, in generale, ogni tipologia di sporgenza dall’auto costituisce un rischio per la sicurezza nel trasporto, anche nel caso in cui a sporgere sia il proprio animale da compagnia.

Tuttavia, è il comma 6 che fa espresso riferimento al trasporto degli animali. Esso afferma infatti che “sui veicoli diversi da quelli autorizzati a norma dell’art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, è vietato il trasporto di animali domestici in numero superiore a uno e comunque in condizioni da costituire impedimento o pericolo per la guida”.

Il comma continua affermando che “è consentito il trasporto di soli animali domestici, anche in numero superiore, purché custoditi in apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore al posto di guida appositamente diviso da rete od altro analogo mezzo idoneo che, se installati in via permanente, devono essere autorizzati dal competente ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri”.

Quindi, la legge ammette il trasporto di animali domestici in auto anche in numero superiore a uno ma in questo caso è obbligatorio sistemarli in una gabbietta o contenitore (per quelli di piccola taglia) oppure sul sedile o nel vano posteriore (per quelli di media o grossa taglia). Questi ultimi devono però essere necessariamente divisi dal resto dell’abitacolo da una rete o dispositivo simile. Certamente è possibile, ed anzi consigliato, ricorrere alla gabbietta o alla rete divisoria anche qualora si trasporti un solo animale domestico.

La violazione delle disposizioni dettate dall’art. 169 CdS sul trasporto degli animali domestici in auto è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una multa da 87 a 344 euro e alla decurtazione di un punto sulla patente. Inoltre, chi installa una rete o barriera divisoria ‘fissa’ senza richiedere regolare autorizzazione all’ufficio competente della Motorizzazione Civile, che deve segnare l’avvenuta modifica sulla carta di circolazione del veicolo, infrange l’art. 78 del Codice della Strada e rischia una pesantissima multa da 431 a 1.734 euro.

E per quanto riguarda i veicoli a due ruote, è possibile il trasporto di cani o di altri piccoli animali domestici?
Certo, ma in relazione a questo aspetto la disciplina è contenuta nell’art. 170 del Codice della Strada.
Esso, al comma 5, consente appunto il trasporto di animali sui motocicli e sui ciclomotori a due ruote “purché custoditi in apposita gabbia o contenitore” che siano solidamente assicurati e che sporgano lateralmente rispetto all’asse del veicolo o longitudinalmente rispetto alla sagoma di esso non oltre i 50 centimetri, senza impedire o limitare la visibilità al conducente. L’inosservanza della disposizione normativa per chi trasporta animali in moto non correttamente comporta l’applicazione della sanzione della multa da 83 a 332 euro e la perdita di un punto sulla patente.

E per il trasporto sui mezzi pubblici?

Quanto alla possibilità di trasportare gli animali domestici sui mezzi pubblici, occorre consultare le regole previste dal singolo gestore del mezzo (società di gestione del trasporto pubblico locale, Trenitalia, vettore aereo, compagnia di navigazione, etc.).

 

Legge & Diritto è una rubrica quindicinale a cura della dott.ssa Francesca Santangelo.