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Legge & Diritto. Utilizzare il green pass altrui non è consenito: ecco cosa si rischia


Qualcuno per aggirare la legge utilizza il green pass di altre persone. Le norme attuali vietano questo comportamento e le conseguenze possono essere di carattere penale

La certificazione verde Covid-19 (o più comunemente “super green pass”), che si ottiene esclusivamente per vaccinazione o guarigione dal virus SARS-COV- 2, alla luce delle attuali disposizioni, è richiesta per accedere ai luoghi di lavoro a tutti i lavoratori pubblici e privati a partire dai 50 anni di età. Essa è richiesta anche per usufruire di altri servizi, come alberghi, cerimonie, servizi di ristorazione, centri culturali o sociali e ricreativi, mezzi di trasporto, etc…

La procedura di verifica delle Certificazioni verdi COVID-19 avviene mediante l’utilizzo di una applicazione di verifica nazionale (VerificaC19), installata su un dispositivo mobile, che estrae le necessarie informazioni. dal QR Code in esse contenute, sia che siano in formato digitale che cartaceo. Più precisamente, l’App mostra graficamente al verificatore l’effettiva validità della Certificazione nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell’intestatario e della data della vaccinazione, della guarigione dal Covid o del tampone effettuato.

In questo modo è possibile verificare l’autenticità e la validità delle certificazioni, incluse le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione, con celerità e senza il rischio che quelle informazioni personali possano essere memorizzate sul dispositivo del verificatore, nel rispetto della privacy di ogni cittadino.

In opposizione a questa regola, alcuni soggetti che non sono in possesso della certificazione verde hanno diffuso la prassi di utilizzare un green pass altrui, magari di un parente o di un amico.

Lo scambio della certificazione verde, però, non solo è scorretto sotto il profilo etico ma è anche illecito e comporta gravi conseguenze legali, sia per chi utilizza un green pass altrui sia per chi lo presta.

Le accuse che possono essere mosse riguardano il delitto di sostituzione di persona (art. 494 c.p.).

L’art. 494 c.p. punisce con la reclusione fino ad un anno chi, “al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all’altrui persona o attribuendo a sé o ad altri un falso nome o un falso stato ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici”. Bene giuridico tutelato dalla disposizione normativa è la fede pubblica, in quanto la condotta in essa considerata attiene all’essenza, allo stato, all’identità e ad altre qualità giuridicamente rilevanti della persona nei rapporti pubblici e privati.

Tuttavia, nonostante l’impegno del governo nel dettare una disposizione normativa ineludibile, chi presta o si fa prestare il green pass difficilmente potrà essere scoperto.

Il personale addetto al controllo, infatti, ha il solo compito di controllare il green pass all’ingresso, ma non ha il potere di richiedere contestualmente il documento d’identità per verificare per controllare la corrispondenza dei dati anagrafici presenti sul Green pass e, dunque, accertare la paternità del certificato verde.

La legge, quindi, non consente al personale addetto al controllo di chiedere al soggetto in esame di identificarsi, poiché soltanto i pubblici ufficiali (in primis le Forze dell’ordine) possono chiedere ai soggetti di mostrare la carta d’identità o la patente e verificare chi sia il titolare della certificazione. Tuttavia, questi controlli generalmente avvengono a campione e non sono in grado di monitorare in modo dettagliato la situazione. Si tratta, dunque, di un vuoto normativo che necessiterebbe di essere colmato.

E chi presta il green pass cosa rischia?

Anche la persona complice dell’inganno può essere coinvolta dal punto vista legale. Chi presta il green pass, così come i presenti che ne sono a conoscenza, possono essere accusati di concorso nel reato principale.
Quanto al gestore di un’attività per la quale l’ordinamento richiede l’esibizione del green pass, questi non commetterebbe reato, ma rischierebbe la sanzione amministrativa (e l’eventuale chiusura dell’attività) nell’ipotesi in cui, con consapevolezza, lasciasse passare un cliente con il Green pass di un’altra persona.

 

Legge & Diritto è una rubrica quindicinale a cura della dott.ssa Francesca Santangelo.