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Legge & Diritto. Videoterminali sul luogo di lavoro: quali sono i diritti dei lavoratori addetti?


Al giorno d’oggi il rapido sviluppo della tecnologia ha reso i dispositivi elettronici elementi fondamentali per lo svolgimento di diverse attività, anche e soprattutto lavorative


In tempi recenti, poi, stante l’emergenza sanitaria e al fine di limitare i contagi da covid-19, l’uso del pc è costante anche da parte di insegnanti e alunni di ogni fascia di età. Quando l’uso di tali dispositivi elettronici è costante, viene identificata la figura professionale del “videoterminalista” attività da cui derivano rischi specifici e per il quale il legislatore è intervenuto con la disciplina contenuta nel D.lgs 81/08.

Per lavoro al videoterminale si intende lo svolgimento di un’attività lavorativa che comporta appunto l’utilizzo di attrezzature munite di videoterminali.

Rientrano nel campo di applicazione del D.Lgs. 81/2008 i personal computer, anche portatili, e i tablet, i quali hanno ampiamente sostituito l’uso dei classici pc. È dubbio se possano rientrare nella categoria anche gli smartphone, quando degli stessi si faccia un utilizzo prolungato e quotidiano ai fini lavorativi.  Il D.lgs 81/08 all’articolo 173 fornisce una definizione di “videoterminale”, intendendolo “uno schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo di procedimento di visualizzazione utilizzato”. L’art. 173 fa, inoltre, chiarezza sulle definizioni di “posto di lavoro” e di “lavoratore” inteso come videoterminalista.

Per “posto di lavoro” al VDT si intende “l’insieme che comprende le attrezzature munite di videoterminale, eventualmente con tastiera ovvero altro sistema di immissione dati, incluso il mouse, il software per l’interfaccia uomo-macchina, gli accessori opzionali, le apparecchiature connesse, comprendenti l’unità a dischi, il telefono, il modem, la stampante, il supporto per i documenti, la sedia, il piano di lavoro, nonché l’ambiente di lavoro immediatamente circostante”.
Per “videoterminalista” si fa riferimento al lavoratore che utilizza un’attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui all’articolo 175.
La necessità di intervenire legislativamente risponde all’esigenza di tutelare il lavoratore dai rischi e dai danni che provocano i videoterminali alla salute dello stesso.

Per tale ragione all’art. 173 co.2 dello stesso decreto è sancito che il datore di lavoro adotti le misure appropriate per ovviare ai rischi valutati (al comma 1 dell’art.173). Si tratta di rischi per la vista e per gli occhi, problemi legati alla postura ed all’affaticamento fisico o mentale che richiedono adeguate misure di ergonomia e di igiene ambientale. Per evitare danni alla salute del lavoratore il datore di lavoro deve quindi intervenire in via preventiva, tenendo conto anche della combinazione della incidenza degli stessi rischi, organizzando e predisponendo posti di lavoro in conformità ai requisiti minimi (indicati nell’allegato XXXIV).

Oltre a tali misure preventive (che, come detto, devono essere messe in opera dal datore di lavoro), l’art. 175 dello stesso D. Lgs 81/2008 ha riconosciuto al lavoratore al VDT il diritto ad un’interruzione della sua attività lavorativa mediante pause o cambiamenti di attività. Le modalità di tali interruzioni sono stabilite dalla contrattazione collettiva anche aziendale ma, anche in assenza di previsione contrattuale, è comunque garantito il diritto ad una pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale, nei quali non sono compresi i tempi di attesa per lo spegnimento o l’accensione del pc e, in genere, i tempi di attesa della risposta da parte del sistema elettronico, considerati, a tutti gli effetti, tempo di lavoro, ove il lavoratore non possa abbandonare il posto di lavoro.

La pausa è considerata a tutti gli effetti orario lavorativo e, come tale, non è riassorbibile all’interno di accordi che prevedono la riduzione dell’orario complessivo di lavoro. Tuttavia, le interruzioni riconosciute al lavoratore non sono cumulabili all’inizio ed al termine dell’orario di lavoro, modificando l’orario di entrata o di uscita. Le modalità e la durata delle interruzioni possono essere stabilite temporaneamente a livello individuale ove il medico competente ne evidenzi la necessità.

Ciò significa che, se il lavoratore presenta delle patologie particolari accertate dal medico competente, potrà stabilire con l’azienda tempi di interruzione diversi oppure potrà concordare di effettuare una “pausa attiva”, cioè di svolgere un’altra attività lavorativa senza l’impiego di VDT, senza il movimento continuo delle braccia e delle mani o senza l’assunzione di una postura uguale a quella tenuta lavorando ad un videoterminale.

A tal proposito è utile ricordare che per poter operare al VDT, i lavoratori sono sottoposti in via preventiva a visita medica, al fine di ridurre i potenziali rischi alla salute. Inoltre, la legge prevede che un lavoratore addetto ai VDT debba essere sottoposto regolarmente a visita medica di controllo ogni 2 anni se presenta delle limitazioni o se ha un’età superiore ai 50 anni (o ogni 5 anni in condizioni di normalità visiva o con età inferiore ai 50 anni). Il lavoratore può anche richiedere personalmente di essere sottoposto a visita di controllo, qualora manifesti disturbi ricollegabili al lavoro al VDT.

 

Legge & Diritto è una rubrica quindicinale a cura della dott.ssa Francesca Santangelo.