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Legge & Diritto. Volete vendere l’auto del defunto prima di aver presentato la pratica di successione? Ecco come fare

Capita spesso che tra i beni di un familiare deceduto ci sia un’auto e tutti gli eredi, coniuge e figli, per evitare che svaluti per l’effetto del tempo che passa, decidano di venderla senza aspettare i mesi se non anni necessari per definire la successione

A venire incontro a questa legittima richiesta c’è il Dlgs 346 del 31 ottobre 1990, articolo 12, lettera l, che esclude dall’attivo ereditario i “veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico” (il cosiddetto PRA). Di conseguenza, è possibile vendere l’auto prima di aver presentato la pratica di successione.

Ma attenzione, se l’auto del defunto rientra nella successione, si può vendere prima che l’eredità sia stata divisa solo se c’è il consenso di tutti gli eredi. Se anche uno dovesse opporsi, ciascun erede potrebbe ricorrere al tribunale per chiedere la divisione forzosa dell’eredità. In questo caso, se nessuno degli eredi vuol acquetare l’auto, sarà il giudice a venderla.

Stabilito quando è possibile vendere l’auto, vediamo quali sono gli adempimenti per il trasferimento di proprietà di un veicolo

L’articolo 94 del Dlgs 285/1992 (Codice della strada), stabilisce che nel caso di trasferimento di proprietà di un veicolo, è necessario presentare una richiesta al PRA entro 60 giorni dal passaggio di proprietà, per ottenere la trascrizione del trasferimento e il rilascio del nuovo certificato di proprietà.

Vediamo ora quali documenti occorrono per vendere l’auto del defunto

In caso di pluralità di eredi e volontà degli stessi di intestare il veicolo a uno solo di loro, o a un terzo estraneo, sarà necessario presentare allo sportello Aci (Automobile club d’Italia):

  • il certificato di proprietà dell’autovettura;
  • la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, a norma del Dpr 445/2000, con la quale si attesta la qualità di erede;
  • l’atto di vendita delle quote ereditarie del veicolo a favore di uno dei coeredi, che così ne diventerà unico intestatario, oppure dell’intera proprietà a un soggetto terzo

Bisogna quindi fare un duplice adempimento pubblicitario, a favore degli eredi tutti e, successivamente, a favore del beneficiario finale. Il tutto pagando l’imposta provinciale di trascrizione, ex articolo 56 del Dlgs 446/1997.

Inoltre, come riportato dalla guida ACI, è possibile acquistare un veicolo anche da un proprietario che non risulta esserne intestatario al PRA, in osservanza del principio espresso dall’articolo 2688 del Codice civile.

Ma attenzione a rispettare i termini previsti per la richiesta di trascrizione al PRA
Nel caso in cui non si rispettino i 60 giorni previsti per presentare la richiesta di trascrizione al PRA, gli eredi potrebbero incorrere in sanzioni amministrative.

Chiarito che è possibile vendere l’auto, non resta che stabilirne il prezzo da chiedere

Se non sia ha idea del prezzo di mercato dell’auto o non c’è accordo tra gli eredi, è possibile consultare guide specializzate sul valore delle auto usate, come il listino Quattroruote, oppure rivolgersi a un perito esperto che possa valutare lo stato dell’auto e le sue caratteristiche. Inoltre, è consigliabile confrontare i prezzi di auto simili sul mercato, per avere un’idea più precisa del valore dell’auto in questione.

Trovato l’accordo per il prezzo, non resta che trovare l’acquirente e prendere precauzioni per garantire una vendita sicura

Per garantire una vendita sicura dell’auto del defunto, è consigliabile rivolgersi ad un’agenzia qualificata, che può essere l’ACI o quella di un privato, che si occuperà delle necessarie trascrizioni del nuovo proprietario sia alla motorizzazione che al PRA, procedura che sarà eseguita in circa una settimana. Inoltre, è consigliabile farsi pagare nel momento della firma di venditore e acquirente durante la consegna di documenti all’agenzia, tramite metodi tracciabili, come bonifico bancario o assegno circolare, per avere una prova del pagamento ricevuto.

Legge & Diritto è una rubrica a cadenza quindicinale.