⦿ Ultim'ora

Nuovo Dpcm Covid con stretta “soft”, chiusure scaricate sui sindaci che insorgono e nella notte il testo cambia


Varato ieri sera il nuovo Dpcm che è entrato vigore a mezzanotte e sarà valido fino al 14 novembre: non c’è il temuto lockdown, ma una stretta soft con le chiusure delegate ai sindaci, che protestano e nelle notte il premier fa sparire il termine dal testo

Il nuovo Dpcm per fermare l’avanzata dei contagi da coronavirus dopo le tante anticipazioni è stato varato ma non c’è il lockdown, c’è invece una nuova stretta su locali, movida e sport di contatto, mentre palestre e parrucchieri almeno per il momento restano aperti. Sulla scuola che è stato uno dei terreni di scontro all’interno della maggioranza, vince la linea del ministro Azzolina, più flessibilità sugli orari, fino a prevedere il doppio turno, ma nessuna chiusura o didattica a distanza.

Ma lo scontro più “vistoso” è stato con i sindaci, tanto che nella notte, a causa delle proteste dei primi cittadini il testo del Dpcm viene cambiato. Nel testo annunciato in Tv in prima serata, c’era la possibilità per i sindaci di chiudere vie e piazze alle 21 in caso di assembramenti, ma in tardissima serata la parola “Sindaci” sparisce dal testo definitivo pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Questo il testo iniziale: “I sindaci potranno disporre la chiusura al pubblico dopo le 21 di vie e piazze dove si creano assembramenti, consentendo l’accesso solo a chi deve raggiungere esercizi commerciali o abitazioni private’”. Nel definitivo, la parola sindaci è stata cancellata.

CLICCA QUI per scaricare il testo integrale del Dpcm in Pdf

Ma vediamo quali sono le novità:

USO MASCHERINE: L’articolo 1 stabilisce che “è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé» la mascherina, nonché obbligo di indossarla nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande”.

Dall’obbligo è escluso chi fa attività sportiva, i bambini sotto i 6 anni, i soggetti con patologie e disabilità incompatibili con l’uso della mascherina. “Viene inoltre fortemente raccomandato l’utilizzo dei dispositivi «anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi”.

MOVIDA: La stretta riguarda bar, ristoranti, pub, gelaterie e pasticcerie. “Le attività dei servizi di ristorazione sono consentite fino alle 24 con servizio al tavolo e sino alle 21 in assenza di servizio al tavolo”. Resta consentita la “ristorazione con consegna a domicilio” e la “ristorazione con asporto ma con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze dopo le 21”.

Inoltre nel comma 2 dell’art 1 del Dpcm si dispone che: “Delle vie o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta la chiusura al pubblico, dopo le ore 21,fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private”. Da questo comma è spartita la parola “Sindaci”, in tarda mattinata poi è arrivato un chiarimento, le decisioni di eventuali chiusura saranno prese da Prefetti e Sindaci.

SPORT: Sono vietate tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto aventi carattere amatoriale. Gli sport di contatto sono consentiti, si legge nella bozza del dpcm, «da parte delle società professionistiche e ‒ a livello sia agonistico che di base ‒ dalle associazioni e società dilettantistiche riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP), nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi».

FESTE: Restano chiuse le sale da ballo e discoteche, all’aperto o al chiuso, mentre sono permesse fiere e congressi. La novità, rispetto ai precedenti dpcm, è che sono vietate le feste in tutti i luoghi al chiuso e all’aperto. Restano consentite, con le regole fissate dai protocolli già in vigore, le cerimonie civili o religiose come i matrimoni. Le feste conseguenti alle cerimonie possono invece svolgersi con la partecipazione massima di 30 persone nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti. Nelle abitazioni private è “comunque fortemente raccomandato di evitare feste e di ricevere persone non conviventi» in numero «superiore a 6”.

SCUOLA : Asili, scuole elementari e medie, assicurano l’attività didattica in presenza. Ma gli enti locali possono comunicare al ministero dell’Istruzione le “situazioni critiche e di particolare rischio riferito ai specifici contesti territoriali” e in relazione ad esse chiedere che le scuole superiori possano adottare “forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica, incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata”. Sempre per le superiori, si può inoltre modulare “ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni, anche attraverso l’eventuale utilizzo di turni pomeridiani e disponendo che l’ingresso non avvenga in ogni caso prima delle 9”.

GITE SCOLASTICHE: Il Dpcm interviene anche sulle gite degli studenti. “Sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, fatte salve le attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, nonché le attività di tirocinio”.

CINEMA E CONCERTI: Resta per gli spettacoli il limite di 200 partecipanti al chiuso e di 1000 all’aperto, con il vincolo di un metro tra un posto e l’altro e di assegnazione dei posti a sedere. Sono sospesi gli eventi che implichino assembramenti se non è possibile mantenere le distanze. Le regioni e le province autonome possono stabilire, d’intesa con il Ministro della salute, un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi. Sono comunque fatte salve le ordinanze già adottate dalle regioni e dalle province autonome.

STADI: Per le competizioni sportive è consentita la presenza di pubblico, “con una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale e comunque non oltre il numero massimo di 1000 spettatori” all’aperto e 200 al chiuso. Va garantita la distanza di un metro e la misurazione della febbre all’ingresso. Le regioni e le province autonome, in relazione all’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, possono stabilire, d’intesa con il ministro della salute, un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi e degli impianti; con riferimento al numero massimo di spettatori per gli eventi e le competizioni sportive non all’aperto, sono in ogni caso fatte salve le ordinanze già adottate dalle regioni e dalle province autonome.

RIUNIONI A DISTANZA: Nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni di interesse pubblico; è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza.