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Salute & Benessere. Certificato medico, a cosa serve e come richiederlo: istruzioni per l’uso


Cosa si può chiedere di certificare al proprio medico? Cosa non è certificabile? Come deve essere compilato un certificato per essere valido?


Il certificato medico rappresenta la forma più diffusa di documentazione dell’attività medica ed è un atto che testimonia, in forma scritta, un fatto obiettivo, riscontrato dal medico attraverso una visita e del quale egli garantisce la sussistenza.

Chi può rilasciarlo

Ogni medico abilitato all’esercizio della professione e iscritto all’albo può rilasciare certificati: tuttavia, leggi specifiche riservano la potestà certificativa in alcuni casi a medici in possesso di particolari qualifiche (ad esempio porto d’armi, pratica sportiva agonistica, certificato necroscopico).

Costituisce un obbligo

Secondo l’art. 24 del Codice di Deontologia Medica “il medico è tenuto a rilasciare alla persona assistita certificazioni relative allo stato di salute che attestino in modo puntuale e diligente i dati anamnestici raccolti e/o i rilievi clinici direttamente constatati od oggettivamente documentati”.

La compilazione ed il rilascio di un certificato in alcuni casi costituiscono per il medico anche un obbligo di legge. Infatti i certificati richiesti da normative aventi per oggetto la tutela degli interessi pubblici, la cui esibizione costituisce un onere per chi intende esercitare un diritto soggettivo o un interesse legittimo, sono obbligatori (certificato di assistenza al parto, di gravidanza, di morte, di esenzione a vaccinazioni obbligatorie, di vaccinazione, di cessata contagiosità di malattie contagiose per la riammissione in collettività, di tutela della lavoratrice madre, per le assicurazioni sociali, di abitabilità, di cremazione, di imbalsamazione o conservazione temporanea di cadavere, di infortunio agricolo, di porto d’armi, etc.).

Quali sono gli obiettivi del certificato

Il certificato è destinato a conferire rilevanza giuridica nei confronti di terzi a fatti che il medico accerta come veri. Il codice deontologico impone al medico di redigere il certificato solo con affermazioni che derivano da constatazioni dirette e non gli è concesso di compilare un certificato sulla base di quanto gli viene riferito o su fatti che non sia stato in grado di constatare.

Requisiti formali

Il certificato medico deve essere privo di abrasioni e di correzioni successive e non deve ingenerare dubbi né sull’estensore dell’attestazione né sul suo significato. Deve essere utilizzata una calligrafia chiara e comprensibile che non possa dare luogo a equivoci. La terminologia usata ed il significato della certificazione devono essere intelligibili e riguardare la natura dei fatti oggetto della certificazione

Caratteristiche sostanziali del certificato

Completezza
Perché sia considerato valido il certificato deve contenere, in primis, i dati del professionista che lo ha redatto. È indispensabile dunque che sul certificato compaiano il nome e cognome del medico che sta certificando, il suo titolo abilitante (titolo di studio, abilitazione e specialità conseguita), il suo indirizzo professionale o in assenza di questo il domicilio, e qualsiasi altro dato che possa renderlo identificabile (come per esempio il suo codice fiscale, il suo numero di iscrizione all’albo professionale o all’anagrafe regionale completo dell’Ordine di appartenenza).
È indispensabile, poi, che il certificato contenga i dati del paziente. Quindi occorre indicare nome e cognome della persona cui ci si riferisce, il suo indirizzo, la sua data di nascita, il suo codice fiscale, o comunque qualsiasi altro dato che renda sicuramente individuabile il beneficiario della certificazione.
La data in cui il certificato viene rilasciato è uno degli elementi indispensabili al certificato stesso e deve sempre essere indicata, poiché la sua assenza è causa di nullità dell’atto certificativo e la falsificazione della data configura un reato.

Infine, il certificato acquista la sua validità solo nel momento in cui il professionista, che si è identificato in maniera corretta, lo sottoscrive con la sua firma.

Veridicità

Il requisito fondante di un certificato è la sua veridicità. Per questo motivo la certificazione deve sempre essere preceduta dalla visita del paziente, in modo che il medico possa evidenziare la differenza fra sintomi e segni, distinguendo chiaramente quanto raccontato dal paziente e quanto da lui verificato con la visita e limitandosi a verificarne e certificarne la compatibilità.

Nella pratica, ad esempio, è frequente che un paziente chieda al medico una certificazione relativa ad una sintomatologia dolorosa (cefalea, lombalgia, ecc….) ma il dolore è un sintomo che non è verificabile. Il dolore non si palpa, non si tocca, non si ascolta. In questi casi è sufficiente che il medico evidenzi come quanto riscontrato alla visita sia compatibile con quanto riferito dal paziente. Se, per esempio, un paziente riferisce una forte cervicalgia sarà compito del medico appurare la presenza di una eventuale limitazione del movimento e/o una contrattura muscolare, potendo quindi certificare come questi segni siano compatibili con la cervicalgia riferita.

Da quanto prima argomentato deriva, quindi, che il medico può e deve rifiutarsi di certificare fatti che non abbia constatato personalmente o che non siano supportati da riscontri oggettivi.

In questo senso benché nella pratica comune, anche per l’avvento della certificazione telematica, capiti sempre più frequentemente che il certificato venga richiesto anche telefonicamente, è indispensabile la verifica diretta del medico delle condizioni di salute del richiedente. In assenza di tali elementi la certificazione perde il requisito della veridicità e validità e può configurare un reato.

Consegna del certificato

Il certificato è da consegnarsi al soggetto cui si riferisce (o al suo legale rappresentante o a persona indicata espressamente dal paziente) o ad altro richiedente cui la legge ne riconosca il diritto (per esempio a chi esercita la patria potestà o all’amministratore di sostegno).

Il paziente può incaricare una terza persona al ritiro del certificato; in tal caso il medico deve assolutamente accertarsi che tale ritiro corrisponda alla volontà del paziente mediante la presentazione di una delega scritta dell’interessato e di fotocopia del suo documento che autorizza il rilascio del certificato in mani di terzi.

 

Salute & Benessere è una rubrica medica a cura del dott. Accursio Miraglia.