Stefano Scaduto. “Non potete fare pagare ai cittadini ciò che il piano ARO specifica essere a carico della ditta che svolge il servizio di raccolta dei rifiuti”
“Nello specifico – scrive l’Avv. Scaduto – il Piano Aro ed il relativo contratto hanno previsto che i proventi derivanti dai rifiuti differenziati, in forza delle convenzioni sottoscritte con Consorzi di filiera e i proventi derivanti dagli altri circuiti del riciclaggio, spettano all’aggiudicataria del servizio. Risulta quindi evidente l’illegittimità della determina dirigenziale del III Settore n.446 del 28.12.2018 che ha previsto un impegno di spesa di una somma cosi rilevante, pari ad euro 52.206,00 a carico del Comune di Sciacca, in quanto relativo ad un servizio che il Piano Aro ed il contratto dei servizi del Piano Aro prevedono ad esclusivo carico e spese della ditta aggiudicataria dei servizi del Piano Aro, senza alcun onere aggiuntivo per il Comune di Sciacca, e quindi senza alcun onere aggiuntivo per i contribuenti TARI del Comune di Sciacca, già stremati da una Tassa sui rifiuti esorbitante”.
In base al Piano Aro e al contratto dei servizi del Piano Aro, dunque, i servizi oggetto della determina 446 del 28.12.2018, sono stati posti a carico e spese della Ditta aggiudicataria, della Sea S.r.l e della Bono SLP, senza che il Comune dovesse prevedere un contratto separato, caricandosi di oneri che, si ribadisce, sono a carico esclusivo delle ditte aggiudicatarie dei servizi del Piano Aro e non dei cittadini.