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Tar boccia proroga Balneari 2027 voluta dal governo: “Non è valida, non esiste accordo scritto con Ue”

Il Tar della Liguria ha respinto il ricorso di tre stabilimenti di Zoagli contro la gara indetta dal Comune, la cui motivazione smentisce la linea sostenuta dal Governo Meloni

Il passaggio contenuto in una sentenza che respinge recita testualmente: “non vale invocare un accordo tra lo Stato italiano e la Commissione europea, secondo cui le Amministrazioni avrebbero l’obbligo di prorogare le concessioni balneari sino al settembre 2027: e ciò sia perché non risulta esistente un documento scritto racchiudente tale patto…».

La moticavzione della sentenza si riferisce ad una dichiarazione della presidenza del Consiglio dei ministri, riportata dall’agenzia Ansa il 4 settembre del 2024 relativa al decreto che decideva l’ennesimo rinvio della Bolkestein con la proroga alle concessioni balneari prolungate fino al 2027: “La collaborazione tra Roma e Bruxelles – sottolinea Palazzo Chigi – ha consentito di trovare un punto di equilibrio tra la necessità di aprire il mercato delle concessioni e l’opportunità di tutelare le legittime aspettative degli attuali concessionari, permettendo di concludere un’annosa e complessa questione di particolare rilievo per la nostra Nazione”.

Per il collegio giudicante, formato dal presidente del Tar, dott. Giuseppe Caruso e dai colleghi Liliana Felleti e Marcello Bolognesi, non esiste l’esistenza dell’atto normativo sul quale dovrebbe poggiarsi la proroga.

Nello specifico, il ricorso è stato presentato dai titolari di tre bagni di Zoagli (Bagni Silvano, Sacha Cubeddu e Matakello) contro “la deliberazione della Giunta comunale di Zoagli del 27 dicembre 2023, con cui è stata confermata la scadenza delle concessioni demaniali marittime in data 31 dicembre 2023 ed è stato disposto di dare corso alle procedure di evidenza pubblica per le nuove assegnazioni”.

I titolari sostenevano che non fossero stati rispettati i meccanismi di indennizzo previsti per i concessionari uscenti e, soprattutto, le proroghe concesse in questi anni, in particolare “ il decreto legge 131 del 2024, che, con l’assenso della Commissione europea, avrebbe assegnato alle Amministrazioni termine sino al 30 settembre 2027 per espletare le procedure di riassegnazione delle concessioni”.

Il Tar ha respinto tutti i punti del ricorso, sottolineando la correttezza dei provvedimenti della giunta di Zoagli.

Secondo i giudici “le concessioni demaniali marittime per attività turistico-ricreative, beneficiarie di plurime proroghe ex lege, hanno cessato i loro effetti in data 31 dicembre 2023, sicché le nuove assegnazioni devono avvenire mediante selezioni imparziali e trasparenti tra i potenziali candidati, ai sensi della cosiddetta Bolkestein”.

Ed ancora: “Per contro, non vale ai titolari invocare un accordo tra lo Stato italiano e la Commissione europea, secondo cui le Amministrazioni avrebbero l’obbligo di prorogare le concessioni balneari sino al settembre 2027: e ciò sia perché non risulta esistente un documento scritto racchiudente tale patto; sia in quanto, in ogni caso, un simile accordo non potrebbe prevalere sul dictum (la pronuncia, ndr) della Corte di Giustizia in ordine all’incompatibilità unionale del rinnovo automatico delle concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative, essendo la Curia europea (La Corte di giustizia dell’Unione europea) l’organo deputato all’interpretazione autentica del diritto eurounitario, con effetti vincolanti sia nei confronti delle autorità nazionali che delle altre istituzioni dell’Unione”.

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