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Parità di genere. Urban Center: “Da rispettare anche nella giunta”


“Il Comune di Sciacca deve rispettare la parità di genere”.

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Il presidente dell’Urban Center Dino Tanto interviene oggi sul tema della parità di genere citando la legge 23/11/2012 n. 215, con l’ art. 2 apporta modifiche al T.U.EE.LL. – ricorda oggi Tanto – laddove deve essere garantito il rispetto del principio della parità di accesso delle donne e degli uomini alle cariche elettive ed agli uffici pubblici; anche nelle elezioni, nel caso di espressione di due preferenze esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista; nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi”.

“L’ entrata in vigore della citata legge che ha decorrenza dal 26/12/2012 crea un serio problema sulla composizione della parità di genere nella giunta. Nello specifico, con riferimento alle elezioni amministrative comunali del 6 maggio 2012, in quanto le giunte si sono formate nella convinzione che non erano tenute ad osservare la parità di genere in quanto la decorrenza della legge era dal 6 maggio 2012.

Anche il comune di Sciacca rientra pertanto in detta casistica in quanto è andato al voto il 6 maggio 2012. Diversamente hanno operato diversi TAR, per cui la parità di genere era già insita nella costituzione (art. 51 cost. e nel codice delle pari opportunità (Decreto legislativo n. 198/2006).

In tal senso si è pronunciato il TAR di Palermo con sentenza n. 14310/2010 che ha condannato un comune per non avere rispettato il principio della parità di genere; a cui sono seguite diverse altre sentenze di TAR. Il TAR Lazio inoltre, con sentenza n. 633/2013 ha confermato il parametro del 40% di persone del sesso sotto-rappresentato quale soglia che occorre superare per considerare rispettata la parità di genere”.

“In diritto amministrativo – ricorda ancora il Presidente Tanto – osservazioni per non incorrere nella violazione dell’ art. 141 T. U. sono il potere regolarizzare la delibera illegittima così operando: 1) Ricostituendo la Giunta nel rispetto del principio della pari opportunità; 2) Viceversa, se il Sindaco ritiene di avere operato nel rispetto dell’entrata in vigore della legge 26/12/2012, continuerà ad operare con una Giunta illegittima per il mancato principio della parità di genere.

In diritto, si ritiene che in ogni caso, quando dopo il 26/12/2013, decorrenza della citata legge art. 2, allor quando si verifica che un componente della Giunta già illegittima, deve essere sostituito perché dimissionario o revocato, il Sindaco si dovrà attenere al principio della pari opportunità, altrimenti ricompatta una Giunta già illegittima con le prevedibili conseguenze sentenziate (annullamento dei provvedimenti impugnati così come TAR Palermo).

Da attenzionare ancora, – conclude Tanto – la valenza del principio costituzionale della pari opportunità, in una eventuale fattispecie che, se lo statuto di un comune prevede il principio della pari opportunità, il Sindaco non può fare una Giunta di soli uomini anche se nella sua maggioranza non ci sono donne, determinerebbe anche in un simile caso una Giunta illegittima, sempre per violazione del principio della pari opportunità”.