⦿ Ultim'ora

Legge & Diritto. Chi tampona ha sempre torto? Non sempre è così

Nel sentire comune “Chi tampona ha sempre torto”. Ma è sempre così? No, non sempre: ecco quando chi tampona non paga il danno

Quante volte ci siamo sentire ripetere che “Chi tampona ha sempre torto”, tante, ma in realtà non è così, o meglio, a differenza degli altri tipi di incidenti stradali, dove spetta a tutti e due i conducenti dimostrare di aver rispettato le norme del codice della strada, nel caso di tamponamento se chi tampona presume di avere ragione, dovrà dimostrarlo.

Spieghiamo meglio il concetto. Chi tampona di norma è considerato responsabile e quindi dovrà risarcire al 100% il tamponato, salvo il caso in cui prova che:

  • ha rispettato le regole della strada e la distanza di sicurezza dall’auto davanti.
  • il tamponato non ha rispettato le norme del codice della strada e per questo, non ha consentito all’auto che sopraggiungeva di frenare in tempo.

Vediamo dunque  quali sono le cosiddette “prove liberatorie” che esonerano il tamponante da colpa? In altri termini: quando il tamponato ha torto?

  • Tamponamento per mancato rispetto delle distanze minime
  • Quando il tamponato ha torto
  •  Tamponamento a catena

Tamponamento per mancato rispetto delle distanze minime

Le regole sulle distanze minime di sicurezza tra auto impongono a chi sta dietro di tenersi a debita distanza dai conducenti davanti, in modo da escludere eventuali scontri in caso di frenate improvvise. Se fuori dai centri abitati tale distanza è di 100 metri, non esistono, invece, in città, delle distanze minime da rispettare e l’eventuale imprudenza va valutata sulla base dei luoghi e del traffico. Si pensi a una strada stretta in un’ora di punta o in prossimità del semaforo: le macchine procedono spesso anche a mezzo metro l’una dall’altra.

Dunque chi si trova di dietro è obbligato ad osservare un margine di sicurezza per non doversi poi trovare a risarcire i danni in caso di tamponamento. Ma ci sono altre situazioni in cui è proprio la condotta negligente dell’automobilista che sta davanti a provocare il tamponamento.

Come già detto l’onere della prova spetta a chi tampona, che deve riuscire a dimostrare la violazione delle regole del Codice della strada da parte del veicolo anteriore. Non esiste altro modo per evitare di risarcirei  i danni altrui e farsi risarcire i propri. 

Vediamo quando il tamponato ha torto.

Il tamponante deve dimostrare che il mancato tempestivo arresto del proprio mezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili.

La Cassazione con la sentenza n. 24728/2018 ha sancito che un’improvvisa decelerazione del veicolo che precede non è affatto un evento imprevedibile nell’ambito della circolazione stradale, ben potendosi verificare che il conducente di un veicolo abbia necessità di ridurre la velocità, per una esigenza improvvisa, derivante da fattori che possono essere i più disparati e seri (anche per via della presenza di un autovelox visto solo all’ultimo momento). Dunque, chi tampona, non potrà giustificarsi sostenendo che il conducente davanti ha bloccato immediatamente la marcia, tanto più se lo ha fatto per non investire un pedone.

Tuttavia, nel caso di tamponamento dovuto ad una repentina e decisa frenata, posta in essere dal veicolo che precede, non quale manovra di emergenza al fine di scongiurare un pericolo, ma del tutto ingiustificatamente (si pensi a una persona che ha bevuto) deve escludersi la responsabilità del soggetto tamponante, il quale ha anzi diritto al risarcimento dei propri eventuali danni.

Il Tribunale di Bari nella sentenza n. 3594/2016. ha stabilito: “Nella specie, immediatamente dopo un alterco verbale con un gruppo di ciclisti per motivi inerenti alla circolazione stradale, il conducente di un autoveicolo superava il gruppo medesimo e, improvvisamente, frenava finendo così per essere tamponato dai ciclisti stessi, i quali riportavano lesioni personali”.

Può essere causa di responsabilità del tamponato il fatto di non aver osservato la corsia corretta di marcia, ad esempio sterzando laddove consentito solo alle auto della corsia di sinistra ove, però, questi non si trovava. In questo caso, potrebbe essere valutata l’ipotesi di un concorso di colpa.

Il tribunale di Modena nella sentenza  n. 18411/2010, ha riconosciuto il concorso di colpa sia in capo al tamponante che al tamponato poiché quest’ultimo frenava bruscamente per non investire delle persone che stavano attraversando la strada e di cui non si era accorto.

Inoltre c’è l’ipotesi di concorso tra tamponante e tamponato,  quando risulta che le luci dei freni non funzionano sicché il suo improvviso arresto non poteva essere visto con sufficiente anticipo.

E nel caso si un tamponamento a catena?

In questo casi le regole sono diverse. In un tamponamento a catena, quando cioè più auto vengono coinvolte in un unico incidente,  in assenza di prova contraria, si ritorna ad applicare il concorso di colpa al 50% ma a carico di entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli tamponati e tamponanti, fondata sull’inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante. In pratica, ciascun automobilista ha pari colpa e otterrà un risarcimento dimezzato.

Detta presunzione legale di colpa, tuttavia, opera soltanto se non sia possibile accertare in concreto le rispettive responsabilità dei conducenti nel sinistro, vale a dire se non sia possibile accertare in quale misura la condotta dei due conducenti abbia determinato l’evento dannoso ed il grado di colpa in capo agli stessi.

Nel caso in cui il sinistro coinvolga più veicoli facenti parte di una colonna in sosta, unico responsabile degli effetti delle collisioni è il conducente che le abbia determinate, tamponando da dietro l’ultimo dei veicoli della colonna stessa.