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Legge & Diritto. Denuncia di abuso edilizio: ecco quando farla e come

Può capitare che il vicino esegua un’opera edilizia abusiva che danneggi la nostra proprietà o semplicemente alteri l’aspetto architettonico dell’immobile, in questo caso per ripristinare il luogo alla stato iniziale, occorre presentare una denuncia

La denuncia di abuso edilizio è lo strumento legale per contestare le opere costruite dal vicino che ci danneggiano, che possono essere anche una tettoia, un gazebo, una veranda o un pergolato. Se l’opera a nostro avviso è stata realizzata senza richiedere il permesso al Comune, si può denunciare l’abuso edilizio, anche in forma anonima, ma non è consigliabile perché potrebbe non essere presa in considerazione, meglio quindi firmarla.

L’abuso edilizio è un reato procedibile d’ufficio, che sotto il profilo legale significa che il privato ha sempre la possibilità di denunciare l’illecito alle autorità (Procura della Repubblica, Carabinieri, Comune, ecc.), ma ovviamente prima di denunciare è preferibile recarsi all’ufficio tecnico del Comune di residenza e chiedere di visionare tutta la pratica amministrativa che ha dato il via alla costruzione illegittima. L’ufficio è obbligato a dare le spiegazioni richieste perché chiunque ha diritto di accedere agli atti amministrativi per verificare la correttezza dell’operato dell’ente pubblico e del privato.

Inoltre dopo la recente riforma che ha introdotto il libero e generale accesso ai documenti della pubblica amministrazione (cosiddetto Foia, Freedom of Information Act), il Comune non può negare il diritto di visione, né condizionarlo alla prova di un concreto interesse. La regola, infatti, resta quella dell’esibizione dei documenti a richiesta del cittadino, salvo poi dimostrare la sussistenza di un valido motivo per l’oscuramento di tali atti.

Vediamo cosa la legge definisce “abuso edilizio”

Il reato di abuso edilizio si concretizza con la realizzazione di una costruzione in assenza di permesso di costruire o, quando il permesso non è necessario, in mancanza della comunicazione di avvio dei lavori. L’abuso può scattare anche quando l’opera venga realizzata in modo differente dai documenti presentati dal proprietario o dalla licenza concessa dall’ente locale [D.P.R. n. 380/2001].

Anche in presenza di un permesso di costruire ci può essere un abuso edilizio. Il Comune infatti può sbagliare e, ad esempio, concedere un’autorizzazione illegittima come nel caso di una zona sottoposta a vincolo paesaggistico.

Assodato che si è di fronte ad un abuso edilizio, vediamo come presentare la denuncia

La denuncia può essere presentata presso il comando locale della polizia municipale. Gli agenti comunicheranno l’esposto alle autorità, ossia al Comune, alla Procura della Repubblica, al Questore e al Commissario di pubblica sicurezza.

Di solito la polizia locale fornisce un apposito modulo sul quale si barra la casella che fa riferimento all’abuso che si intende segnalare e che può essere compilato anche in forma anonima, ma ripetiamo, meglio firmare. In ogni caso, le generalità che vengono fornite nel caso di una denuncia diretta non verranno rese pubbliche, soprattutto all’interessato.

L’amministrazione ha l’obbligo di rispondere alla segnalazione del cittadino e/o avviare le verifiche entro trenta giorni dall’istanza, eventualmente disponendo l’ordine di demolizione. Se il Comune non avvia le indagini e, in presenza di un abuso edilizio, non lo fa demolire, il cittadino può agire davanti al giudice amministrativo per chiedere la nomina di un commissario, affinché costringa l’ente locale ad ottemperare ai propri doveri d’ufficio.

Prima di agire in via giudiziaria è sempre opportuno che il proprietario dell’area limitrofa a quella su cui è stata realizzata l’opera abusiva metta in mora l’amministrazione inadempiente.

A seguito della denuncia sia il Comune che la Procura della Repubblica avviano le indagini per verificare se:

  • il costruttore dell’opera ha richiesto le opportune licenze (se necessarie);
  • il Comune abbia rilasciato le licenze in piena legittimità (cosa che, ad esempio, non sussisterebbe se la zona fosse interessata da vincoli paesaggistici particolari). Difatti, anche se il Comune ha errato nella concessione edilizia, l’opera va ugualmente demolita.

Il colpevole di abuso edilizio può sperare nella prescrizione del reato, che si compie trascorsi quattro anni dalla realizzazione dell’opera (salvo interruzioni: in questo caso il termine sale a cinque anni).

Attenzione, però: se è vero che il reato di prescrive, l’ordine di demolizione non si può mai prescrivere e, quindi, il Comune può intimarlo anche dopo molti anni. Il responsabile dell’abuso per salvarsi dalla demolizione ha solo due modi:

  • presentando una richiesta di sanatoria: la sanatoria viene concessa, però, solo a condizione che l’opera per la quale non sia mai stata chiesta l’autorizzazione, sia comunque conforme agli strumenti urbanistici, ossia al piano regolatore (sia a quelli al momento della realizzazione dell’opera stessa che a quelli in vigore al momento della richiesta di sanatoria). In pratica, la sanatoria è possibile solo in quei casi in cui, qualora il cittadino avesse chiesto il permesso di costruire, questo gli sarebbe stato concesso. Il rilascio della sanatoria fa salvi, comunque, i diritti di terzi: per cui, se la costruzione risulta a meno di tre metri dal confine, il vicino può comunque chiederne la demolizione;
  • presentando, al giudice, una richiesta di sospensione dell’ordine di demolizione, almeno in presenza di piccoli abusi, ossia di opere di modesta portata, e risulti essere in atto una modifica del piano urbanistico.

Il vicino non si salva dall’ordine di demolizione sostenendo di non essere stato lui a compiere l’abuso edilizio, ma di aver acquistato la casa in quello stato. Difatti, se è vero che del reato di abuso edilizio ne risponde solo l’autore (nel caso di specie, il venditore), sempre che nel frattempo non si sia prescritto, l’ordine di demolizione si esegue anche nei confronti dei successivi titolari dell’immobile, benché in buona fede.

Infine ecco un modulo in PDF  per fare la denuncia 

 

Legge & Diritto è una rubrica a cadenza quindicinale.