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Legge & Diritto. Filmare persone in luogo pubblico o privato non sempre è lecito: ecco quando costituisce reato penale

Con l’avvento degli smartphone chiunque in qualsiasi momento e situazione è in grado di riprendere eventi, ma non sempre è legale farlo, esistono precise regole stabilite dalla legge che salvaguardano la privacy dei soggetti immortalati

Filmare persone e e utilizzare le immagini acquisite non sempre è legale, la legge mira a preservare la privacy e la dignità dei soggetti immortalati e prevede pene anche pesanti per i trasgressori.

La legge consente di filmare una persona che si trova in un luogo pubblico aperti, ossia strade, piazze, spiagge ecc…, sono equiparati a luogo pubblico bar, pub, ristorante e similari. Sono luoghi aperti al pubblico tutti quelli in cui è possibile accedere pagando un biglietto, quali cinema, musei, teatri, concerti o semplicemente ad ingresso con invito. In tutti questi posti è legale filmare persone anche senza il loro consenso, ma non sempre è possibile divulgare tali riproduzioni senza l’autorizzazione scritta dei soggetti interessati.

Vediamo quali sono le condizione e a quali conseguenze legali si va incontro se non si rispettano le regole

Secondo l’Art. 96, l. n. 633/41 non è possibile esporre, riprodurre o mettere in commercio l’immagine di un soggetto ritratto senza il suo previo consenso. Questa regola vale sempre, anche per i video effettuati in luogo pubblico. Ciò significa che si può filmare o fotografare una persona che si trova in una piazza, in una strada o in un parco, ma non si può poi diffondere l’immagine così ottenuta, magari pubblicandola sui social, a meno che:

  • non si ottenga il consenso del soggetto ritratto;
  • non si proceda a rendere irriconoscibili le persone riprese (ad esempio, offuscando i volti).

Vediamo dunque quando si può divulgare un video registrato in luogo pubblico

Come detto sopra , si può divulgare un video girato in un luogo pubblico o aperto al pubblico se l’interessato ha concesso il consenso che non deve essere rilasciato necessariamente per iscritto, essendo sufficiente anche un semplice comportamento che faccia comprendere che ci sia tale volontà. È evidente che chi si mette in posa per farsi riprendere e poi si fa passare il video per poterlo pubblicare, implicitamente autorizzerà a fare lo stesso anche a chi ha realizzato il filmato.

Inoltre è possibile condividere il video che riprende una manifestazione pubblica, un corteo, un concerto, un evento pubblico oppure un monumento, purché non ci si concentri sui volti dei presenti, i quali quindi devono rimanere non riconoscibili. Quindi se la ripresa avviene in un luogo pubblico dove sono coinvolte persone, rispetto all’oggetto principale della ripresa dell’ evento pubblico, è sempre preferibile non soffermarsi sui primi piani e compiere solo rapide panoramiche sulla folla.

L’Art. 97, l. n. 633/41 prevede che si può sempre diffondere l’immagine (e, quindi, anche il video) di una persona particolarmente nota, purché la pubblicazione non arrechi pregiudizio all’onore o alla reputazione del personaggio ritratto. Tradotto significa che è possibile diffondere il filmato che riprende un politico durante un comizio, mentre non sarà possibile fare lo stesso con il video che riprende lo stesso politico in luogo pubblico mentre si trova in una situazione imbarazzante (ad esempio, sta urinando in strada o barcolla in preda ai fumi dell’alcol). Inoltre è proibita la ripresa della performance degli artisti e la successiva pubblicazione, come ad esempio un concerto.

Ci sono anche circostante nelle quali filmare persone in luogo pubblico è reato

Secondo l’Art. 660 cod. pen., filmare persone in luogo pubblico costituisce reato se la ripresa viene fatta con ostinazione, in modo tale da recare molestia o disturbo al soggetto ritratto. Per intenderci, chi punti con insistenza il proprio telefonino in direzione di una persona seduta al bar oppure che passeggia in strada, oltre a non poterlo fare incorre anche nel reato di molestie punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a 516 euro.

La pubblicazione di un video che ritrae persone in luogo pubblico in base all’ Art. 167 cod. sulla privacy, può costituire reato se è fatto con lo scopo di arrecare un pregiudizio alla persona ritratta: in questo caso, si tratterebbe di illecito trattamento di dati personal, come sancito dalla sentenza della Coret di Cassazione n. 40356 dell’8 ottobre 2015. È il caso ad esempio di chi diffonde senza consenso il filmato che ha fatto a una persona solamente per dimostrare che non si trovava al lavoro ma al bar.

Vediamo invece cosa prevede la legge se il luogo non è pubblico ma privato

Filmare persone in luogo privato è legale esclusivamente se c’è il consenso di chi ha la disponibilità del posto in cui ci si trova, come ad esempio il proprietario di casa, il conduttore, il comodatario, l’usufruttuario, ecc., ma attenzione il consenso alla ripresa non significa che ci sia anche il permesso alla pubblicazione del filmato. Le due autorizzazioni vanno sempre tenute distinte.

Allo stesso modo è legale filmare persone che si trovano in una parte di un luogo di proprietà privata che sia però esposta al pubblico, come ad esempio il balcone, le scale esterne o il giardino senza recinzione, questo perché il luogo è visibile ad occhio nudo anche dalla strada che è luogo pubblico.

Inoltre chi effettua riprese all’interno di un luogo di proprietà privata senza averne il consenso Art. in virtù dell’ Art. 615-bis cod. pen., commette il reato di interferenze illecite nella vita privata ed è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. La stessa pena è prevista per chi diffonde questo tipo di video, pur non essendone stato l’autore. Ad esempio, se fai una ripresa della casa di un tuo amico per riprenderne lo sfarzo e poi affidi il filmato a un’altra persona perché pubblichi il video sulla sua bacheca di Facebook, commetterete entrambi reato.

Stessa pena (fino a quattro anni di reclusione) è prevista dall’Art. 617-septies cod. pen., se la registrazione è fatta di nascosto e poi è pubblicata col fine di recare danno alla reputazione o all’immagine del soggetto filmato a sua insaputa. È il caso di chi registra una conversazione privata e poi la pubblica per screditare il suo interlocutore.

Infine ecco cosa prevede la legge se le riprese sono fatte all’interno di un condominio

Chi scatta fotografie o fa riprese video a un vicino di casa in virtù dell’Art. 615-bis cod. pen., commette reato di “interferenze illecite nella vita privata”, punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. La norma sanziona chiunque, con strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nel domicilio altrui, ivi comprese le pertinenze: non solo quindi dentro l’abitazione in sé e per sé ma anche negli spazi di riservata dimora ossia sul pianerottolo di casa il garage, la rimessa o il giardino.

Anche in questo caso però, se gli pazi aperti sono visibili a tutti come in un cortile esterno privo di recinti o su un balcone in assenza di protezioni, scattare una foto o fare una ripresa video diventa lecito, come ad esempio fotografare una donna che si affaccia dal balcone in bikini o in topless non è reato perché l’azione è volontaria e conferma l’intenzione, con l’esposizione al pubblico, di non voler proteggere la propria privacy.

Se invece il vicino prende il sole nudo sul proprio giardino, ma per fotografarlo è necessario salire su un albero o su una scala, onde superare la recinzione, si commette illecito penale, questo perché la presenza di un ostacolo rende chiara e palese l’intenzione dell’interessato di proteggersi dalle altrui intrusioni.

Tutti i reati elencati, scattano non solo se si effettua un filmato all’interno della casa altrui senza il permesso del proprietario (o degli altri soggetti sopra visti), ma anche se ciò avviene in un qualsiasi luogo di privata dimora, per tale dovendosi intendere ogni posto nel quale la persona si sofferma per compiere, anche in modo transitorio, atti della sua vita individuale o professionale, come uffici, studi professionali ecc…

Infine se una persona è stata ripresa in un luogo privato e poi magari il vide pubblicato, può presentare querela e avvalersi degli articoli di legge sopra menzionati e poi costituirsi parte civile nel procedimento penale al fine di chiedere il risarcimento dei danni.

Legge & Diritto è una rubrica a cadenza quindicinale.