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Legge & Diritto. Guida con casco slacciato: per la legge è come non averlo! Ecco cosa si rischia


È vietato andare in motorino senza casco o con il casco slacciato o non omologato, da soli o in compagnia: ecco cosa prevede il Codice della strada


Indispensabile per salvare la vita, il casco è un dispositivo di sicurezza di estrema importanza per poter viaggiare con la propria moto garantendo la propria e l’altrui incolumità.

Che sia buona abitudine di indossare il casco (omologato) durante la guida di un ciclomotore è confermato dai dati statistici, alla luce dei quali emerge che indossare il casco in modo corretto riduce la possibilità di morire in un incidente motociclistico del 39% e la probabilità di riportare gravi lesioni del 72%.

Tuttavia, guidare senza casco o non allacciarlo correttamente o, ancora, usarne uno di tipo non omologato è un malcostume piuttosto diffuso (soprattutto tra i giovani) ed è vietato dall’articolo 171 del Codice della Strada.

Quest’ultimo, intitolato “Uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote”, al primo comma afferma che “durante la marcia, ai conducenti e agli eventuali passeggeri di ciclomotori e motoveicoli è fatto obbligo di indossare e di tenere regolarmente allacciato un casco protettivo conforme ai tipi omologati, in conformità con i regolamenti emanati dall’Ufficio europeo per le Nazioni Unite – Commissione economica per l’Europa e con la normativa comunitaria”.

Dunque, hanno l’obbligo di indossare il casco tutti coloro che viaggiano su un ciclomotore o su un motoveicolo, sia in qualità di conducenti che di passeggeri. Il casco deve essere di un tipo conforme a quelli omologati e deve essere correttamente allacciato.

Chi viola l’obbligo di indossare il casco è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 83 a euro 333.

Alla sanzione pecuniaria amministrativa appena descritta si aggiunge il fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni. Se, nel corso di un biennio, con un ciclomotore o un motociclo sia stata commessa, per almeno due volte, una delle violazioni indicate nell’art.171, co. 1 CdS, il fermo del veicolo è disposto per novanta giorni. La custodia del veicolo è affidata al proprietario dello stesso.

Oltre alla sanzione pecuniaria, il trasgressore rischia anche decurtazione di 5 punti dalla patente se il guidatore è maggiorenne e se trasporta un passeggero minorenne senza casco.

Inoltre, qualora il mancato uso del casco riguardi un minore trasportato, della violazione risponde il conducente. Invece se a guidare il motorino o ciclomotore senza casco è un minore, spetta al genitore pagare l’infrazione commessa dal figlio, del quale è responsabile per mancata sorveglianza.

Il comma 1-bis dello stesso articolo, invece, prevede che sono esenti dall’obbligo suddetto i conducenti e i passeggeri:
a) di ciclomotori e motoveicoli a tre o a quattro ruote dotati di carrozzeria chiusa;
b) di ciclomotori e motocicli a due o a tre ruote dotati di cellula di sicurezza a prova di crash, nonché di sistemi di ritenuta e di dispositivi atti a garantire l’utilizzo del veicolo in condizioni di sicurezza, secondo le disposizioni del regolamento.

Al di fuori di questi casi tassativi, il conducente che non indossa il casco o lo indossa slacciato, oltre a dover pagare la sanzione, rischia addirittura di vedersi negato il risarcimento assicurativo in caso di sinistro, pur avendo ragione al 100%. In questa ipotesi, infatti, scatta il concorso di colpa. Più precisamente, sussiste il concorso di colpa quando le lesioni fisiche subite nell’impatto sono conseguenza diretta del mancato o scorretto utilizzo del casco.

Va ricordato, inoltre, che nei casi in cui si viaggi con passeggero senza casco, la colpa ricade sempre sul conducente. L’unica circostanza in cui il conducente può affrancarsi dalla responsabilità è quella in cui il passeggero abbia consapevolmente accettato i rischi derivanti dalla circolazione senza casco. In questo caso scatta il concorso di colpa tra i due soggetti.

Legge & Diritto è una rubrica quindicinale a cura della dott.ssa Francesca Santangelo.