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Legge & Diritto. Un condominio è uno spazio privato ed entrarvi senza permesso è reato, ma vi sono eccezioni

Gli spazi condominiali, anche se lasciati con gli ingressi aperti, sono a tutti gli effetti dei luoghi privati e come tali per accedere si deve essere autorizzati… a meno che

Questo è quello che prevede la legge, ma spesso nel sentire comune i condomini sono visto come luoghi pubblici dove chiunque può entrare liberamente, soprattutto quando il portone d’ingresso, per favorire l’accesso all’interno dell’edificio magari a postini o similari, è aperto, d’altronde, non è lecito entrare in casa di altri solo perché la porta non è chiusa. Infine a sancire quanto detto sopra, arriva la più recente giurisprudenza che ha stabilito che le parti comuni di un condominio non sono equiparabili a un luogo aperto al pubblico.

Nello specifico, il condominio è un edificio privato e come tale, può entrarvi solamente chi è autorizzato dai proprietari, cioè dai condòmini o dalle altre persone (inquilini, usufruttuari, ecc.) che possono legalmente disporre delle unità immobiliari che sono site all’interno.
Secondo la sentenza n. 34753/2022 della Corte di Cassazione, chi entra in un condominio senza averne il diritto commette il reato di violazione di domicilio. Per l’alta Corte le parti comuni del condominio, come ad esempio le scale, il pianerottolo e l’atrio, rientrano tra le pertinenze dell’abitazione e sono, pertanto, da intendersi luoghi di privata dimora. Ne deriva che commette il reato di violazione di domicilio chi si introduce in un condominio senza essere stato autorizzato da almeno uno dei comproprietari, cioè dei condòmini e questo a prescindere se il portone d’ingresso è aperto: per accedere in un edificio privato, anche se condominiale, occorre il permesso di chi può legalmente disporre di quei luoghi.

Ma non basta, il condomino inoltre può intimare a un estraneo di allontanarsi dal condominio se non è stato invitato da alcuno. Ovviamente non si possono allontanare le persone con la violenza o con la minaccia, ma se il soggetto che si trova illegittimamente in condominio e non volesse allontanarsi con l’invito, si possono chiamare le forze dell’ordine.

Diverso invece il caso in cui nel condominio ci sia un studio di qualunque tipo, in questo caso, non è possibile intimare al cliente di uno studio professionale o di un esercizio commerciale presente nell’edificio condominiale di allontanarsi, la presenza dell’estraneo è giustificata dalla volontà di avvalersi di uno dei servizi siti all’interno del fabbricato.