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Legge e Diritto. A Capodanno molti festeggiano “sparando”, ma i botti sono vietati dalla legge: ecco cosa si rischia

In tanti festeggiano il Capodanno sparando i “botti” più o meno pericolosi, ma in pochi sanno che l’articolo 703 del Codice penale vieta in tutta Italia le accensioni ed esplosioni pericolose e prevede sanzioni pecuniarie e in alcuni casi anche l’arresto

“Chiunque, senza la licenza dell’Autorità, in un luogo abitato o nelle sue adiacenze, o lungo una pubblica via o in direzione di essa spara con armi da fuoco, accende fuochi d’artificio, o lancia razzi, o innalza aerostati con fiamme, o in genere, fa accensioni o esplosioni pericolose, è punito con l’ammenda fino a 103 euro. Se il fatto è commesso in un luogo ove sia adunanza o concorso di persone, la pena è dell’arresto fino a un mese”. Recita così l’articolo 703 del Codice penale che decreta il divieto dei botti in generale e quindi anche quelli di capodanno

Se da un lato ci sono quelli che si divertono, dall’altro, amanti dei festeggiamenti più sobri ma soprattutto gli animalisti, non sono affatto felici di questo genere di divertimento, che oltretutto è pericoloso per chi lo mette in atto. A soccorrere chi non ama i botti, indipendentemente dal fatto che il Sindaco del proprio comune abbia emesso o meno un’Ordinanza apposita per la notte del 31 dicembre, c’è proprio l’articolo 703 del Codice penale, che li vieta in tutta Italia.

Chi ama le tradizioni o coloro che credono nelle superstizioni che i botti scacciano gli spiriti maligni e la sfortuna devono arrendersi alla legge. Nello specifico, non solo sono vietati i botti di Capodanno quindi, ma il divieto rientra tra le contravvenzioni a tutela dell’ordine pubblico e la tranquillità pubblica previste dal Codice penale con la conseguenza che, oltre ad essere di per sé un reato punibile con l’arresto fino a un mese, non sono escluse né una pena più grave se il fatto dovesse costituire un più grave reato, né l’obbligo risarcitorio in sede civile dei danni conseguenti la condotta proibita.

Tra i danni conseguenti ci sono le ferite e, in alcuni casi, la morte degli animali (domestici e non) spaventati dai cosiddetti botti di Capodanno. Pur con le difficoltà probatorie evidenti nel dimostrare il nesso di causalità diretta tra il botto sparato da quella specifica proprietà e la ferita o la morte dell’animale, e indirettamente al proprietario oppure alla collettività tutta nel caso di animali selvatici, la doppia responsabilità civile e penale c’è e deve poter essere attivata da chiunque, proprietario o Cittadino, intenda sporgere querela. Oltre a una questione di tutela dei diritti degli animali, sprovvisti per ora di personalità giuridica, si tratta dei diritti del Proprietario e della Collettività. Trattandosi di materia penale, ogni mezzo di prova sarà ammesso: video di sorveglianza e testimonianze (purché oggettive) incluse.

Come si legge nella norma, ad essere vietati oltre i botti di Capodanno più banali, ci sono quelli che senza alcuno spettacolo pirotecnico creano semplicemente una forte esplosione. Vietate anche le lanterne cinesi che alimentate da una fiamma salgono lentamente in cielo portando il fuoco sul tetto del vicino o nel bosco attiguo, nonché i fuochi d’artificio in senso proprio che uniscono al botto anche uno spettacolo di luci.

Fortunatamente da qualche anno sempre più Comuni vietano i botti di Capodanno con apposita ordinanza del Sindaco che, oltre a stabilirne il divieto a cavallo tra il 31 dicembre e il 1 gennaio di ogni anno, prevede la corrispondente sanzione per i trasgressori, generalmente nell’ordine dei 500 (cinquecento) Euro. Queste ordinanze si sommano al divieto previsto dall’articolo 703 del Codice penale sopra richiamato e non escludono la responsabilità penale che esso sancisce.